CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZE DEL 10-06-2021 CAUSA 609/19 E CAUSE RIUNITE DA 776/19 A 782/19 (CASO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE)

Diritti dei consumatori

Un consumatore che ha sottoscritto un contratto di mutuo espresso in valuta estera e che ignora il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto di mutuo non può essere soggetto ad alcun termine di prescrizione per la restituzione degli importi pagati sulla base di tale clausola

Con le due sentenze della Corte di Giustizia del 10-06-2021, cioè quella della causa C-609/19 e quella delle cause riunite da C-776/19 a C-782/19, in primo luogo, la Corte ricorda che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore non vincolano quest’ultimo e devono essere considerate come se non fossero mai esistite, cosicché non possono avere effetti sulla sua situazione di diritto e di fatto. Di conseguenza, la Corte considera che una domanda proposta dal consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto del genere non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione.

Ciò posto, la Corte pone in evidenza che la direttiva non osta ad una disciplina nazionale che assoggetta a un termine di prescrizione l’azione volta a far valere gli effetti restitutori di tale dichiarazione. Tuttavia, la Corte rileva che un termine di prescrizione per la restituzione di importi versati sulla base di una clausola abusiva che rischia di essere scaduto ancor prima che il consumatore possa essere a conoscenza della natura abusiva di detta clausola non può in alcun caso essere compatibile con la direttiva.

In secondo luogo, la Corte osserva che spetta ai giudici del rinvio valutare se le clausole controverse stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza i contratti di mutuo in discussione e che costituisce l’oggetto principale di questi ultimi. In un’ipotesi del genere, infatti, la direttiva consente di esaminare il loro carattere abusivo unicamente nel caso in cui le stesse non siano state formulate in maniera chiara e comprensibile.

In terzo luogo, la Corte rileva che non soddisfa il requisito di trasparenza la comunicazione, al momento della conclusione del contratto, da parte del professionista al consumatore, di informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondate sull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto. Ciò vale in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio.

In quarto luogo, alla luce delle conoscenze del professionista vertenti sul contesto economico prevedibile che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio, dei mezzi superiori di suddetto professionista per anticipare il rischio di cambio nonché del rischio significativo relativo alle variazioni dei tassi di cambio che le clausole controverse fanno gravare sul consumatore, la Corte considera che clausole del genere possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo a danno del consumatore. In effetti, nella misura in cui il professionista non ha rispettato il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, tali clausole sembrano far gravare su detto consumatore un rischio sproporzionato in relazione alle prestazioni e all’importo del prestito ricevuti, giacché la loro applicazione ha la conseguenza che questi debba sopportare il costo dell’andamento dei tassi di cambio a termine.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Sentenza della Corte di Giustizia del 10-06-2021 C-609/19

Sentenza della Corte di Giustizia del 10-06-2021 cause riunite da C-776/19 a C-782/19

Comunicato Stampa della Corte di Giustizia del 10-06-2021

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”