TRIBUNALE DI LUCCA, SENTENZA DEL 10-06-2020 N. 476

Si segnala un’altra interessante sentenza del Tribunale di Lucca dopo quella del 10/05/2018 n. 763, Dott. Carlo Mancini, che ha sancito espressamente l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE IN COMPOSTO.

Si tratta della sentenza del Tribunale di Lucca del 10/06/2020 n. 476, Dott. Michele Fornaciari, che ha sancito che il regime ordinario di calcolo degli interessi, in assenza di espresse previsioni in contrario, è quello della CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE” e ha stabilito, per conseguenza, il ricalcolo del MUTUO sottoscritto il 17/11/2008 con la corretta sanzione dell’art. 117 del TUB.

Si legge specificatamente che “Il CTU, al quale era stato espressamente conferito il compito di verificare se sulla base della documentazione contrattuale fosse possibile ricostruire in modo univoco quale fosse il metodo di calcolo dell’ammortamento, ha infatti risposto negativamente, evidenziando in proposito diverse problematicità del contratto … (…) … Il contratto è dunque, in parte qua, nullo, con la conseguenza che il piano di ammortamento va ricalcolato, ex art. 117 lett.)a TUB, conteggiando gli interessi al tasso bot minimo (trattandosi di operazione attiva) … (…) …. Nessuna morosità essendo imputabile alla xxxxxxx e il contratto non può dunque ritenersi risolto e deve al contrario ritenersi tutt’ora in essere, fermo il ricalcolo del piano di ammortamento secondo il criterio sopra indicato”.

Si rinvia all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, all’articolo PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI, all’articolo VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI 4 (E CONSEGUENTI INEQUIVOCABILTÀ GIURIDICHE), all’articolo LEVI 1953-1959 VINCOLO EPOCA DI RIFERIMENTO, all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI e all’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”