Confini della consulenza tecnica d’ufficio
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 01-02-2022 N. 3086 e all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 21-02-2022 N. 5624, a seguire le massime della sentenza delle Sezioni Unite del 28/02/2022 N. 6500.
MASSIMA: Sui poteri e limiti del consulente tecnico d’ufficio (Fonte: Diritto & Giustizia 2022, 28 febbraio)
In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.
MASSIMA: Esame contabile e potere del consulente tecnico d’ufficio di acquisire documentazione (Fonte: Diritto & Giustizia 2022, 28 febbraio)
In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
MASSIMA: Rimedi esperibili nel caso in cui il consulente tecnico d’ufficio si pronunci su fatti diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (Fonte: Diritto & Giustizia 2022, 28 febbraio)
In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.