CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 26-03-2020 CAUSA 66-19 (CASO KREISSPARKASSE SAARLOUIS)

Diritti dei consumatori: i contratti di credito ai consumatori devono menzionare in modo chiaro e conciso le modalità di calcolo del termine di recesso

Per quanto riguarda le informazioni obbligatorie, la cui comunicazione al consumatore determina il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso, non è sufficiente che il contratto rinvii ad una norma nazionale, la quale rinvii, a sua volta, ad altre norme nazionali

Nel 2012, un consumatore ha sottoscritto, presso un istituto di credito, la Kreissparkasse Saarlouis, un mutuo assistito da garanzie reali per un importo di EUR 100 000, al tasso debitore annuo fisso del 3,61%, fino al 30 novembre 2021.

Il contratto di mutuo prevede che il mutuatario disponga di 14 giorni per recedere dal contratto e che tale termine inizi a decorrere dopo la conclusione del contratto, ma non prima che il mutuatario abbia ricevuto tutte le informazioni obbligatorie specificate da una determinata disposizione del codice civile tedesco. Il contratto non elenca dette informazioni, sebbene la loro comunicazione al consumatore determini il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso. Esso si limita a rinviare ad una disposizione del diritto tedesco la quale rinvia, a sua volta, ad altre disposizioni del diritto tedesco.

All’inizio del 2016, il consumatore ha comunicato alla Kreissparkasse il suo recesso dal contratto. La Kreissparkasse ha ritenuto di aver debitamente informato il consumatore in merito al suo diritto di recesso e che il termine previsto per l’esercizio di tale diritto fosse già scaduto.

In questa sentenza la Corte dichiara che la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40 e GU 2011, L 234, pag. 46) mira a garantire ai consumatori un livello elevato di tutela e, quindi, dev’essere interpretata nel senso che i contratti di credito ai consumatori devono menzionare in modo chiaro e conciso le modalità di calcolo del termine di recesso. L’efficacia del diritto di recesso sarebbe altrimenti seriamente affievolita.

Si ricorda che secondo la direttiva 2008/48/CE, se il consumatore esercita il diritto di recesso, esso paga al creditore il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall’invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dal creditore stesso alla pubblica amministrazione.

Inoltre, la direttiva osta a che un contratto di credito rinvii ad una disposizione nazionale, facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni del diritto nazionale, per quanto attiene alle informazioni obbligatorie la cui comunicazione al consumatore determina il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso.

Infatti, nel caso di un doppio rinvio come quello di cui trattasi, il consumatore non è in grado, sulla base del contratto, né di determinare la portata del proprio impegno contrattuale, né di controllare se tutti gli elementi richiesti figurino nel contratto da lui concluso, né, a maggior ragione, di verificare se il termine di recesso di cui può fruire abbia iniziato a decorrere.

Nella specie, la Corte rileva che il rinvio nel contratto di cui trattasi alle disposizioni tedesche non soddisfa il requisito di portare a conoscenza del consumatore, in modo chiaro e conciso, il periodo durante il quale il diritto di recesso può essere esercitato e le altre condizioni per esercitarlo.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”