CORTE DI APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 06-09-2022 N. 2836

Diritti dei consumatori

LA CLUSOLA FLOOR É UNA CLUSOLA ABUSIVA

Con citazione a comparire davanti al Tribunale di Milano notificata il 1.2.2017
l’Associazione di Consumatori Altroconsumo ha proposto contro Banco BPM S.p.A. una azione inibitoria collettiva ai sensi degli artt. 37 e 140 Codice del Consumo (nella formulazione vigente ratione temporis), per ottenere, previa declaratoria di nullità, l’inibitoria all’uso della clausola c.d. floor nelle condizioni generali dei contratti di mutuo a tasso variabile stipulati da Banco BPM S.p.A. (già Banco Popolare di Verona soc. coop.) con i propri clienti consumatori, nonchè per ottenere la condanna del Banco ad eliminare gli effetti dannosi della propria condotta. A fondamento delle domande Altroconsumo ha dedotto, in sintesi, che l’applicazione della suddetta clausola determinava un eccessivo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti e risultava contraria agli artt. 34 e 35 Codice del Consumo.

La clausola floor, inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile suindicati, implicava, infatti, che, nel caso in cui il parametro di riferimento del tasso (Euribor) avesse assunto valore negativo, lo stesso sarebbe stato considerato pari a zero, con la conseguenza che il tasso globale, composto dal parametro di riferimento sommato allo spread concordato, non sarebbe stato in alcun caso inferiore allo spread concordato.

Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio con la parte convenuta costituitasi per resistere alla domanda, ha definito il giudizio respingendo l’azione collettiva con sentenza n. 9976/19.

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 06/09/2022 n. 2836 ha stabilito, in primis, che ” … (…) … l’interpretazione restrittiva che deve essere data alla disposizione applicabile nella fattispecie NON consenta di qualificare la clausola floor come attinente ad una prestazione essenziale e quindi caratterizzante del contratto. Il contratto di mutuo con previsione di un tasso di interesse indicizzato, che è il contratto oggetto di esame, NON richiede, infatti, per la sua validità ed efficacia la pattuizione della clausola qui contestata, ben potendo le parti stipulare validamente il negozio senza la previsione di tale clausola. Non risulta, pertanto, corretta la valutazione del primo giudice che ha ritenuto di non poter sindacare la vessatorietà per l’inerenza della clausola all’oggetto del contratto … (…) …

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 06/09/2022 n. 2836 ha stabilito, poi, che ” … (…) … si considera vessatoria la clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e tale situazione certamente ricorre nel caso di applicazione della clausola floor (NON accompagnata da analogo meccanismo correttivo quale potrebbe essere quello derivante dall’applicazione di una clausola cap né da una riduzione dello spread, che non emerge nella modulistica prodotta nel presente giudizio): la considerazione dell’indice Euribor come pari a zero nel caso che assuma valore negativo implica, infatti, l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari allo spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole dell’indice, come invece può fare la Banca mutuante, che non è soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell’indice. Tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica, che non è sindacabile dal giudice (v. art. 4 Direttiva cit. e art. 34 Codice del Consumo) ma attiene proprio ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto. La disciplina negoziale derivante dalla clausola floor non incide infatti sulla congruità della remunerazione (che non potrebbe essere oggetto di valutazione in termini di abusività) bensì determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli. La sentenza appellata deve essere, quindi, riformata e deve essere accolta la domanda volta ad inibire l’uso della clausola contestata … (…) …

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 06/09/2022 n. 2836 ha inibito, infine, al Banco BPM S.p.A. ” … (…) … l’uso della clausola floor descritta nella parte finale dell’art. 4 delle Condizioni Generali del “Contratto di Mutuo Fondiario Immobiliare ai Consumatori” … (…) …” e ha ordinato al Banco BPM S.p.A. ” … (…) … di pubblicare, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il presente dispositivo sulla pagina iniziale del proprio sito Internet e, per una volta, sul quotidiano a diffusione nazionale Corriere della Sera … (…) … .”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”