FRA LUCA BARTOLOMEO DE PACIOLI (BORGO SANSEPOLCRO 1445 CIRCA – BORGO SANSEPOLCRO 1517)

Si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione del 16/03/1999 n. 2374 che “le conseguenze economiche sono diverse a seconda che sulla somma capitale si applichino gli INTERESSI SEMPLICI o QUELLI COMPOSTI (vale a dire anatocistici). È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in VENTI ANNI, mentre con la capitalizzazione (composta, n.d.r.) degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa QUATTORDICI ANNI.”

Nell’evidenziare che la sentenza della Cassazione del 16/03/1999 n. 2374 afferma una erroneità matematica quando si riferisce ad “una somma di denaro concessa a MUTUOperché il MUTUO è un prestito rateale che presuppone nell’esempio evidenziato dagli Ermellini il rimborso di 20 rate annuali comprensive di QUOTA CAPITALE e di QUOTA INTERESSE, il principio di diritto/matematico espresso dalla sentenza è corretto se si impiega la formula del MONTANTE che prevede il rimborso della SOMMA EROGATA alla scadenza dei 20 anni.

Infatti, con una SOMMA EROGATA di euro 1.000,00 al tasso annuo del 5,00%, il capitale erogato da restituire alla scadenza raddoppia in 20 anni se si usa la formula del MONTANTE del REGIME SEMPLICE

mentre il capitale erogato da restituire alla scadenza raddoppia in circa 14 anni se si usa la formula del MONTANTE del REGIME COMPOSTO

L’esempio riportato nella sentenza della Cassazione del 16/03/1999 n. 2374 è tratto dagli studi del geniale matematico Fra Luca Bartolomeo De Pacioli, autore della “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalia” pubblicata nel 1494, colui che di fatto inventò la “partita doppia” e la contabilità del bilancio.

In particolare, al foglio 181 n. 44 del testo della “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalia” pubblicata a Venezia nel 1494 è riportato uno dei primi riferimenti storici alla Regola del 72, cioè Fra Luca Bartolomeo De Pacioli al foglio 181 n. 44 illustra il metodo empirico atto a stimare il tempo di raddoppiamento di un capitale nel REGIME COMPOSTO degli interessi: si legge nel testo che “A voler sapere ogni quantità a tanto per 100 l’anno, in quanti anni sarà tornata doppia tra utile e capitale, tieni per regola 72, a mente, il quale sempre partirai per l’interesse, e quello che ne viene, in tanti anni sarà raddoppiato. Esempio: Quando l’interesse è a 6 per 100 l’anno, dico che si parta 72 per 6; ne vien 12, e in 12 anni sarà raddoppiato il capitale.”

Sebbene le moderne calcolatrici scientifiche e i fogli di calcolo abbiano funzioni per trovare con una maggior accuratezza il tempo di raddoppiamento nel REGIME COMPOSTO degli interessi, la Regola del 72 di Fra Luca Bartolomeo De Pacioli è comunque utile quando ci si trova a dover effettuare un rapido calcolo mentale.

Ovviamente, nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020, si ricorda che in Italia è vietato l’ANATOCISMO di tipo “GENETICO.”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 

PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”