QUESITI AL CTU CORRETTI SIA GIURIDICAMENTE SIA EMPIRICAMENTE SIA MATEMATICAMENTE NELLE CAUSE CIVILI CON OGGETTO CONTRATTI DI FINANZIAMENTI RATEALI

Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, espletata ogni indagine ritenuta opportuna e, ove ne ravvisi l’opportunità, acquisita, nel contraddittorio con i Consulenti Tecnici di Parte e con il consenso delle parti eventuale ulteriore documentazione (ex art. 198 c.p.c.) considerata pertinente e rilevante per una più completa e puntuale risposta ai seguenti quesiti, in applicazione dei principi recepiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 3086 del 01.02.2022, n. 5624 del 21.02.2022 e n. 6500 del 28.02.2022:

A) IN MERITO ALLA DOMANDA PRINCIPALE/SUBORDINATA RELATIVA ALLA DETERMINATEZZA DELLE CLAUSOLE PATTIZIE CONCERNENTI IL TASSO CORRISPETTIVO:

A1)  Accerti il CTU se, con riferimento al contratto di finanziamento rateale oggetto di causa, il regolamento contrattuale sia esaustivo ed univoco, da un punto di vista MATEMATICO, di tutte le clausole necessarie per la corretta determinazione della rata contrattuale e, cioè, se da un punto di vista MATEMATICO, sussistano le norme pattizie relative sia all’importo erogato, sia alla determinazione del valore percentuale del tasso nominale corrispettivo, sia al valore percentuale del tasso nominale corrispettivo alla data del contratto, sia alla durata contrattuale, sia al metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi ratealiAnno Civile “Corretto” (365/365 e 366/366), Anno Civile “Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Commerciale (360/360), Anno “Misto” (365/360 e 366/360) –, sia alla percentuale del tasso periodale in caso di pagamenti infrannuali, sia al metodo di calcolo della percentuale del tasso periodale in caso di pagamenti infrannuali, sia all’applicazione del Regime Composto degli interessi del Sistema “Francese” o del Sistema “Italiano” oppure sia all’applicazione del Regime Semplice degli interessi con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del Sistema “Lineare”. Inoltre, accerti il CTU se il regolamento contrattuale sia stato, da un punto di vista MATEMATICO, correttamente applicato nella determinazione della rata contrattuale, anche in relazione all’eventuale divergenza tra il valore del parametro pattizio richiamato da sommare allo spread e quello in concreto adottato;

A2) Accerti il CTU se, con riferimento al contratto di finanziamento rateale oggetto di causa, in ragione dell’eventuale effettiva applicazione del Regime Composto degli interessi del Sistema “Francese” o del Sistema “Italiano” in luogo del Regime Semplice del Sistema “Lineare” previsto ex artt. 821 comma 3 e 1284, comma 1, c.c., sussiste una divergenza nel Regime Composto degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra il tasso nominale corrispettivo convenzionalmente stabilito e quello effettivamente applicato nella determinazione della rata contrattuale il cui importo è precisato nel regolamento pattizio o nel piano di ammortamento allegato approvato dal finanziato e, ove non presente, desumibile dall’applicazione delle norme del regolamento contrattuale;

A3) Accerti il CTU se, con riferimento al contratto di finanziamento rateale oggetto di causa, in ragione dell’eventuale effettiva applicazione del Regime Composto degli interessi del Sistema “Francese” o del Sistema “Italiano” in luogo del Regime Semplice del Sistema “Lineare” previsto ex artt. 821 comma 3 e 1284, comma 1, c.c., sussiste una divergenza nel Regime Semplice degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra il tasso nominale corrispettivo convenzionalmente stabilito e quello effettivamente applicato nella determinazione della rata contrattuale il cui importo è precisato nel regolamento pattizio o nel piano di ammortamento allegato approvato dal finanziato e, ove non presente, desumibile dall’applicazione delle norme del regolamento contrattuale;

A4) nel caso di sussistenza dell’INDETERMINATEZZA IN GENERALE discendente dall’accertamento previsto al punto A1) oppure nel caso di sussistenza dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME COMPOSTO DEGLI INTERESSI discendente dall’accertamento previsto al punto A2) oppure nel caso di sussistenza dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI discendente dall’accertamento previsto al punto A3), il CTU ricalcoli le rate dovute da parte del finanziato sia con la sanzione del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente sia con la sanzione del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente – precisando quale delle due sanzioni integri la miglior tutela per il finanziato, ai sensi dell’art. 127 del TUB – utilizzando sia la formula del Principio di Equità del Regime Composto con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c. e i tassi giornalieri equivalenti sia la formula del Principio di Equità del Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 ex art. 821, comma 3, c.c. con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c. e i tassi giornalieri equivalenti, quantificando le somme complessive già versate o ancora dovute in base a siffatti piani alternativi a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo;

B) IN MERITO ALLA DOMANDA PRINCIPALE/SUBORDINATA RELATIVA ALLA RESTITUZIONE DEL DIFFERENZIALE ANATOCISTICO IN CONSEGUENZA DELL’EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL REGIME COMPOSTO DEGLI INTERESSI:

Quantifichi il CTU, con riferimento al contratto di finanziamento rateale oggetto di causa, in ragione dell’eventuale effettiva applicazione del Regime Composto degli interessi del Sistema “Francese” o del Sistema “Italiano” in luogo del Regime Semplice del Sistema “Lineare” previsto ex artt. 821 comma 3 e 1284, comma 1, c.c., la differenza effettiva tra il totale degli interessi corrispettivi pagati calcolati in base alle norme del regolamento contrattuale e gli interessi corrispettivi complessivi che sarebbero dovuti essere stati pagati applicando la formula del Principio di Equità del Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 ex art. 821, comma 3, c.c. con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c. e i tassi giornalieri equivalenti, fermi restando gli altri parametri contrattualmente determinati (medesimo capitale finanziato, stesso numero e stessa periodicità delle rate);

C) IN MERITO ALLA DOMANDA PRINCIPALE/SUBORDINATA RELATIVA AL RISPETTO DELLA DISCIPLINA ANTIUSURA STRETTAMENTE CONNESSA AL TASSO CORRISPETTIVO CHE NON TIENE CONTO DEI COSTI INERENTI ALLA FASE PATOLOGICA DEL NEGOZIO GIURIDICO:

In ragione dell’eventuale effettiva applicazione del Regime Composto degli interessi del Sistema “Francese” o del Sistema “Italiano” in luogo del Regime Semplice del Sistema “Lineare” previsto ex artt. 821 comma 3 e 1284, comma 1, c.c., il CTU determini l’aliquota del T.E.G. DEL FINANZIAMENTO “FISIOLOGICO” con la formula del Principio di Equità del Regime Composto con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e i tassi giornalieri equivalenti prevista dalle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura della Banca d’Italia tempo per tempo vigenti includendo tutte le voci di costo “fisiologiche” previste dal contratto collegate all’erogazione del credito ex art. 644 comma 4 c.p., tra cui la differenza potenziale da pagare al momento della sottoscrizione del contratto tra il totale degli interessi corrispettivi calcolati in base alle norme del regolamento contrattuale e gli interessi corrispettivi complessivi che sarebbero dovuti applicando la formula del Principio di Equità del Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 ex art. 821, comma 3, c.c. con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c. e i tassi giornalieri equivalenti, fermi restando gli altri parametri contrattualmente determinati (medesimo capitale finanziato, stesso numero e stessa periodicità delle rate);

Qualora la percentuale del T.E.G. DEL FINANZIAMENTO “FISIOLOGICO” calcolato con le modalità indicate superi l’aliquota del T.S.U. relativo alla specifica categoria di operazione creditizia in esame stabilito ex art. 2 comma 4 della L. n. 108/1996, il CTU applichi l’art. 1815 comma 2 c.c. determinando il credito controverso eliminando sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, nonché ogni altra voce di costo collegata all’erogazione del credito ai sensi dell’art. 644 comma 4 c.p..

D) IN MERITO ALLA DOMANDA PRINCIPALE/SUBORDINATA RELATIVA AL RISPETTO DELLA DISCIPLINA ANTIUSURA STRETTAMENTE CONNESSA AL TASSO DI MORA CHE NON TIENE CONTO DEI COSTI INERENTI ALLA FASE FISIOLOGICA DEL NEGOZIO GIURIDICO:

D1) in ragione dell’eventuale effettiva applicazione del Regime Composto degli interessi del Sistema “Francese” o del Sistema “Italiano” in luogo del Regime Semplice del Sistema “Lineare” previsto ex artt. 821 comma 3 e 1284, comma 1, c.c., il CTU determini l’aliquota dell’effettivo TASSO DI MORA alla data del contratto tenendo conto del differenziale di regime finanziario e, quindi, conteggiando dapprima il valore numerico complessivo dei potenziali interessi moratori calcolati con la rata contrattuale il cui importo è precisato nel regolamento pattizio o nel piano di ammortamento allegato approvato dal finanziato e, ove non presente, desumibile dall’applicazione delle norme del regolamento contrattuale e, poi, rapportando tale valore numerico complessivo dei potenziali interessi moratori come sopra calcolati alla rata determinata applicando la formula del Principio di Equità del Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 ex art. 821, comma 3, c.c. con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c. e i tassi giornalieri equivalenti, fermi restando gli altri parametri contrattualmente determinati (medesimo capitale finanziato, stesso numero e stessa periodicità delle rate);

D2) in ragione dell’eventuale effettiva applicazione del Regime Composto degli interessi del Sistema “Francese” o del Sistema “Italiano” in luogo del Regime Semplice del Sistema “Lineare” previsto ex artt. 821 comma 3 e 1284, comma 1, c.c., il CTU determini l’aliquota del T.E.G. DEL FINANZIAMENTO “COSTO INADEMPIMENTO” alla data del contratto tenendo conto sia del differenziale di regime finanziario sia degli “oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” ex Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura tempo per tempo vigenti e, quindi, conteggiando dapprima il valore numerico complessivo dei potenziali interessi moratori e dei potenziali oneri “patologici” calcolati con la rata contrattuale il cui importo è precisato nel regolamento pattizio o nel piano di ammortamento allegato approvato dal finanziato e, ove non presente, desumibile dall’applicazione delle norme del regolamento contrattuale e, poi, rapportando tale valore numerico complessivo dei potenziali interessi moratori e dei potenziali oneri “patologici” come sopra calcolati alla rata determinata applicando la formula del Principio di Equità del Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 ex art. 821, comma 3, c.c. con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c. e i tassi giornalieri equivalenti, fermi restando gli altri parametri contrattualmente determinati (medesimo capitale finanziato, stesso numero e stessa periodicità delle rate);

D3) Nell’ipotesi in cui, all’esito delle indagini sopra descritte al punto D1) e al punto D2), l’aliquota dell’effettivo TASSO DI MORA alla data del contratto o la percentuale del T.E.G. DEL FINANZIAMENTO “COSTO INADEMPIMENTO” alla data del contratto superi l’aliquota del T.S.U. relativo alla specifica categoria di operazione creditizia in esame stabilito ex art. 2 comma 4 della L. n. 108/1996, il CTU applichi l’art. 1815 comma 2 c.c. determinando il credito controverso eliminando sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, nonché ogni altra voce di costo collegata all’erogazione del credito ai sensi dell’art. 644 comma 4 c.p..

E) IN MERITO ALLA DOMANDA PRINCIPALE/SUBORDINATA RELATIVA ALL’ERRONEITÀ DELL’ISC/TAEG CONTRATTUALE:

E1) in ragione dell’eventuale effettiva applicazione del Regime Composto degli interessi del Sistema “Francese” o del Sistema “Italiano” in luogo del Regime Semplice del Sistema “Lineare” previsto ex artt. 821, comma 3, c.c. e 1284, comma 1, c.c. e allo scopo di verificare la correttezza della percentuale dell’ISC/TAEG convenzionalmente stabilito, il CTU determini l’aliquota dell’ISC/TAEG effettivamente applicato con la formula del Principio di Equità del Regime Composto con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e i tassi giornalieri equivalenti prevista sia dal Decreto del Ministero del Tesoro del 08/07/1992 n. 818800 sia dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia tempo per tempo vigente includendo tutte le voci di costo previste da questi provvedimenti tempo per tempo vigenti;

E2) in ragione dell’eventuale effettiva applicazione del Regime Composto degli interessi del Sistema “Francese” o del Sistema “Italiano” in luogo del Regime Semplice del Sistema “Lineare” previsto ex artt. 821, comma 3, c.c. e 1284, comma 1, c.c. e allo scopo di verificare la correttezza della percentuale dell’ISC/TAEG convenzionalmente stabilito, il CTU determini l’aliquota dell’ISC/TAEG effettivamente applicato con la formula del Principio di Equità del Regime Composto con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e i tassi giornalieri equivalenti prevista sia dal Decreto del Ministero del Tesoro del 08/07/1992 n. 818800 sia dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia tempo per tempo vigente includendo tutte le voci di costo previste da questi provvedimenti tempo per tempo vigenti, tra cui la differenza potenziale da pagare al momento della sottoscrizione del contratto tra il totale degli interessi corrispettivi calcolati in base alle norme del regolamento contrattuale e gli interessi corrispettivi complessivi che sarebbero dovuti applicando la formula del Principio di Equità del Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 ex art. 821, comma 3, c.c. con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c. e i tassi giornalieri equivalenti, fermi restando gli altri parametri contrattualmente determinati (medesimo capitale finanziato, stesso numero e stessa periodicità delle rate);

E3) nel caso di sussistenza di una divergenza tra la percentuale dell’ISC/TAEG convenzionalmente stabilito e l’aliquota dell’ISC/TAEG effettivamente applicato discendente dall’accertamento previsto nel caso E1) oppure nel caso E2), il CTU ricalcoli le rate dovute da parte del finanziato con la sanzione del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 124, comma 5, lettera a) del TUB in vigore dal 01/01/1994 al 18/09/2010 e ex art. 125-bis, comma 6 e comma 7, lettera a) del TUB in vigore dal 19/09/2010 a oggi utilizzando sia la formula del Principio di Equità del Regime Composto con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c. e i tassi giornalieri equivalenti sia la formula del Principio di Equità del Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 ex art. 821, comma 3, c.c. con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c. e i tassi giornalieri equivalenti, quantificando le somme complessive già versate o ancora dovute in base a siffatti piani alternativi a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo;

F) IN MERITO ALLA DOMANDA PRINCIPALE RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DELL’IMPORTO DELLA MORA IN CONSEGUENZA DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE

F) Accerti il CTU se, alla data dall’esercizio del recesso contrattuale da parte dell’Intermediario, sussiste un credito in favore della stesso per il titolo dedotto in giudizio, quantificandolo tenendo conto sia dei pagamenti effettuati sia dell’eventuale constatazione della violazione della disciplina antiusura dell’aliquota del T.E.G. DEL FINANZIAMENTO “FISIOLOGICO” discendente dall’accertamento previsto al punto C) e/0 dell’aliquota del T.E.G. DEL FINANZIAMENTO “COSTO INADEMPIMENTO” discendente dall’accertamento previsto al punto D) e, quindi, calcolando nel Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 ex art. 821, comma 3, c.c. con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” ex art. 821, comma 3, c.c. e i tassi giornalieri equivalenti l’importo della mora. Quanto al tasso annuo mora da applicare, il CTU tenga conto se sussiste contestualmente anche l’INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI MORA discendente dall’accertamento previsto al punto D) e/o l’INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO discendente dall’accertamento previsto al punto A): conseguentemente, applicando i principi di diritto delle ordinanze della Cassazione del 08.09.2021 n. 24181 e del 03.01.2023 n. 61, calcoli l’importo della mora o dalla data di risoluzione del contratto o dalla data di richiesta del Decreto Ingiuntivo.

H) Il CTU fornisca, in ogni caso, a questo Giudice ogni chiarimento ed ogni valutazione del caso pertinente alla materia del contendere (quale desumibile dagli scritti difensivi in atti e con esclusione di questioni sinora non dedotte in giudizio) ritenuti utili a fini di giustizia.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”