
ABSTRACT
In primis, si evidenzia che il Giudice Dott. Domenico Provenzano del Tribunale di Massa nel suo articolo pubblicato nella rivista “Le Controversie Bancarie N. 65/2023” afferma nel paragrafo “7) La ponderazione dei periodi rateali secondo legge (anno civile “corretto”)“ che “dal combinato disposto degli artt. 820 e 821 comma 3 c.c. (in base ai quali gli interessi sono il corrispettivo del godimento del capitale altrui e maturano giorno per giorno), si evince invece che il Codice ha recepito l’anno civile “corretto” (il cui numero di giorni varia a seconda che si tratti o meno di anno bisestile)“.

Articolo del Dott. Domenico Provenzano pubblicato nella rivista “Le Controversie Bancarie N. 65/2023”
Non solo, il Giudice Dott. Domenico Provenzano del Tribunale di Massa nella sua sentenza del 09-10-2023 N. 588 decreta che “In una prospettiva essenzialmente matematico finanziaria, taluni studiosi hanno mostrato adesione alla soluzione consistente nell’EQUILIBRIO FINANZIARIO AL TEMPO FINALE (TM), altri prediligono quella rappresentata dall’EQUILIBRIO FINANZIARIO AL TEMPO INIZIALE (T0). TALE ULTIMA SOLUZIONE PARE A QUESTO GIUDICANTE QUELLA CUI OCCORRE AVERE RIGUARDO, AI FINI DELLA DECISIONE, IN QUANTO CONFORME ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA, dovendo l’interprete accedere, evidentemente, a quella giuridicamente orientata (senza necessità di addentrarsi nel merito analitico involgente la valutazione della maggior coerenza dell’una o dell’altra opzione rispetto ai principi ed alla logica propri della scienza matematico-finanziaria)”.
ARTICOLO
Obbligatorietà del Regime Semplice (articolo)
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
Nel rinviare sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 12-08-2025 N. 1242 sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 28-01-2026 N. 110, la sentenza del Tribunale di Massa, Giudice Dott. Barbara Angela Baroni, del 02/03/2026 n. 192, ha decretato che “Parte opponente ha lamentato l’indeterminatezza del tasso di interesse per la mancata esplicitazione del REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA (“ALLA FRANCESE”) e la conseguente applicazione di un costo occulto anatocistico. L’esame del contratto di finanziamento conferma la fondatezza della doglianza. Il contratto, pur indicando l’importo (€ 40.000,00), il tasso nominale annuo (3,65%), il numero di rate (60) e l’importo della singola rata (€ 730,36), omette qualsiasi riferimento al regime di capitalizzazione utilizzato per il calcolo della rata e lo sviluppo del piano di ammortamento. Il CTU ha accertato che il piano di ammortamento allegato al contratto è stato effettivamente sviluppato in regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, senza che tale regime fosse espressamente pattuito, in violazione del principio di trasparenza e determinatezza dell’oggetto contrattuale. La mera allegazione del piano di ammortamento non sana l’omessa pattuizione del regime di calcolo degli interessi, che deve essere esplicitato in contratto per consentire al cliente una piena comprensione del costo effettivo del finanziamento. … (…) … Alla luce della riscontrata indeterminatezza, il debito residuo del mutuo deve essere rideterminato sulla base del piano di ammortamento ricalcolato dal CTU in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, applicando il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, T.U.B.”.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
