
Obbligatorietà del Regime Semplice
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
Nel rinviare all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 28-01-2026 N. 110, si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Bari del 12/08/2025 n. 1242 che “La relazione del ctu, come confermata a seguito delle osservazioni della banca appellata, – e le cui argomentazioni appaiono immuni da vizi logici e motivazionali e vanno fatte proprie dalla Corte – consente di effettuare il ricalcolo del residuo dovuto, mediante la sostituzione del tasso BOT indicato dall’art. 117 TUB e con CAPITALIZZAZIONE SEMPLICEdegli interessi, che conduce all’adozione della soluzione sub. 2a) con un residuo a debito della società correntista e dei fideiussori di €. 394.201,79”.
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Nel rinviare all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 28-01-2026 N. 110, si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Bari del 12/08/2025 n. 1242 che “In altre parole, il giudice di legittimità (CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130), pur precisando che l’eventualità descritta non incide sull’affermazione oggetto del rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere un vizio di INDETERMINATEZZA del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non ha potuto fare a meno di osservare che l’applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall’applicazione della formula dell’INTERESSE COMPOSTOe che tale difformità, laddove non esplicitata comporterebbe la VIOLAZIONE DELL’ART. 117 CO.. 4 TUB, che prevede che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, con l’inevitabile conseguenza dell’applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 dell’art. 117 cit.. Rientra, dunque, nell’accertamento di fatto, rimesso esplicitamente a questo giudice, la verifica se il TAE, nel caso di specie, risulti difforme e superiore al TAN e se tale tasso effettivo sia stato espressamente previsto in contratto, ovvero, in altri termini, se il tasso indicato in contratto sia quello effettivamente applicato. … (…) … Sebbene, dunque, l’incarico peritale fosse stato conferito nell’ottica di verificare la DETERMINATEZZA del tasso, in relazione all’esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi (secondo la formula dell’INTERESSE SEMPLICE o COMPOSTO), gli esiti della stessa consentono di affermare che, nel caso di specie, il TAN contrattuale (indicato nell’art. 4 del regolamento del mutuo) era difforme dal TAE, rappresentato dall’interesse – in termini percentuali – applicato concretamente ed ottenuto dallo sviluppo del piano di ammortamento, secondo la formula dell’INTERESSE COMPOSTO. Si è, dunque, verificata la condizione di fatto prevista dalla Suprema Corte (CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130) e dalla quale deriva la sanzione di nullità nonper INDETERMINATEZZA ma per laVIOLAZIONE DELL’ART. 117 TUB per non essere stato previsto per iscritto in tasso di interesse applicato, ma soltanto quello nominale, diverso ed inferiore a quello effettivo.”
In sintesi, la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 12/08/2025 n. 1242 ha stabilito, come la CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130, che la mancata indicazione nel contratto della formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi non comporta di per sè nullità per INDETERMINATEZZA quando il REGIME COMPOSTO ALLA FRANCESEnon produce effetti patologici sul tasso applicato. Ma nella fattispecie concreta è emerso unadivergenza di fattotra l’aliquota del TASSO NOMINALE CONTRATTUALE (TAN) e l’aliquota del TASSO EFFETTIVAMENTE APPLICATO (TAE) e, quindi, l’assenza diesplicita previsione contrattualedel REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA configura una VIOLAZIONE DELL’ART. 117, comma 4, del TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7.
Sentenza della Corte d’Appello di Bari 1242/2025
Sentenza del Tribunale di Foggia 816/2019
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
