
ABSTRACT
In primis, si evidenzia che il Giudice Dott. Domenico Provenzano del Tribunale di Massa nel suo articolo pubblicato nella rivista “Le Controversie Bancarie N. 65/2023” afferma nel paragrafo “7) La ponderazione dei periodi rateali secondo legge (anno civile “corretto”)“ che “dal combinato disposto degli artt. 820 e 821 comma 3 c.c. (in base ai quali gli interessi sono il corrispettivo del godimento del capitale altrui e maturano giorno per giorno), si evince invece che il Codice ha recepito l’anno civile “corretto” (il cui numero di giorni varia a seconda che si tratti o meno di anno bisestile)“.

Articolo del Dott. Domenico Provenzano pubblicato nella rivista “Le Controversie Bancarie N. 65/2023”
Non solo, il Giudice Dott. Domenico Provenzano del Tribunale di Massa nella sua sentenza del 09-10-2023 N. 588 decreta che “In una prospettiva essenzialmente matematico finanziaria, taluni studiosi hanno mostrato adesione alla soluzione consistente nell’EQUILIBRIO FINANZIARIO AL TEMPO FINALE (TM), altri prediligono quella rappresentata dall’EQUILIBRIO FINANZIARIO AL TEMPO INIZIALE (T0). TALE ULTIMA SOLUZIONE PARE A QUESTO GIUDICANTE QUELLA CUI OCCORRE AVERE RIGUARDO, AI FINI DELLA DECISIONE, IN QUANTO CONFORME ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA, dovendo l’interprete accedere, evidentemente, a quella giuridicamente orientata (senza necessità di addentrarsi nel merito analitico involgente la valutazione della maggior coerenza dell’una o dell’altra opzione rispetto ai principi ed alla logica propri della scienza matematico-finanziaria)”.
Nel rinviare all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022, all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023 e all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020, si evidenzia che sin dal 1937 sono state illustrate dal Prof. Carlo E. Bonferroni le modalità matematiche di determinazione del PIANO DI AMMORTAMENTO LINEARE della rata costante posticipata calcolata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE (articolo BONFERRONI 1937 IL PIANO DI AMMORTAMENTO LINEARE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0).
ARTICOLO
L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice (articolo)
Obbligatorietà del Regime Semplice (articolo)
Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto (articolo)
La sentenza del Tribunale di Massa, Giudice Dott. Massimo Ginesi, del 08/01/2026 n. 34, in aderenza ai principi di diritto sanciti dalle sentenze del Giudice Dott. Domenico Provenzano ha decretato che “Resta da valutare dunque la sussistenza del credito derivante invece dal rapporto di FINANZIAMENTO: a tal fine questo giudice intende dare continuità all’orientamento espresso da questo Tribunale in ordine alla modalità di valutazione della sussistenza di tassi usurari (Trib. Massa 5.8.2020 n. 384, Trib. Massa 25.9.2023 n. 537, Trib. Massa 20.10.2023 n. 642), laddove ha ritenuto che “Il REGIME DELL’INTERESSE SEMPLICE è l’unico conforme all’art. 821 comma 3 c.c., e rappresenta il modello legale tipico di calcolo degli interessi in combinazione con l’art. 1283 c.c. e con l’art. 1284, comma 1, primo inciso c.c.; dette norme costituiscono il modello legale tipico di calcolo degli interessi e rappresentano la disciplina imperativa in materia” e, dall’altra, che “Ai fini della VERIFICA DELL’USURARIETÀ non possono essere adottati i parametri suggeriti da Banca d’Italia ma il calcolo dovrà considerare tutti i costi connessi all’erogazione del denaro, anche meramente ipotetici e potenziali, ad esclusione di imposte e tasse; pertanto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia si deve tenere in considerazione l’effetto del REGIME DEGLI INTERESSI applicato”. Tali orientamenti non paiono peraltro porsi in insanabile contrasto con le recenti Sezioni unite (Cas. 15130/2024) in tema di AMMORTAMENTO C.D. ALLA FRANCESE, posto che il massimo consesso di legittimità ha escluso che tale metodo comporti ipso iurenullità strutturale del contratto ma ha lasciato comunque margine per la valutazione di ogni singolo caso con riguardo alla possibile violazione dei criteri generali in tema di USURA e di illecita applicazione di INTERESSI ANATOCISTICI (in tal senso Trib. Salerno 21.11.2025 n. 4708)”.
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
Nel rinviare sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 12-08-2025 N. 1242 sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 28-01-2026 N. 110, la sentenza del Tribunale di Massa, Giudice Dott. Massimo Ginesi, del 08/01/2026 n. 34, ha decretato che “Come infatti osservano le citate sezioni unite del 2020 e anche il Tribunale di Salerno sopra richiamato (4708/2025 cit) “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).” E nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha proceduto rilevando che“L’analisi condotta ha evidenziato che il contratto ed il piano di ammortamento allegato non indicano il regime di capitalizzazione concordato dalle parti, pertanto la scrivente ha proceduto ad effettuare una serie di tentativi di calcolo volti ad individuare il regime finanziario applicato; (…) Dalle indagini condotte è emerso che la prima quota capitale del mutuo è quella che viene determinata applicando il regime composto al tasso di interesse del 3,276% (tasso fisso per i primi 12 mesi del contratto). Si può affermare, pertanto, che il regime applicato dalla banca è quello composto, detto regime non risulta espressamente concordato tra le parti.” Nello stesso senso Trib. Brescia 3.12.2025 n. 5311 … (…) … Pertanto l’ausiliario nominato, in ossequio al quesito conferito, ha provveduto correttamente a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo contestato applicando il tasso “B.O.T.” minimo rilevato nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto in luogo di quello ultralegale pattuito tra le parti ed escludendo la capitalizzazione composta degli interessi, non oggetto di pattuizione tra i contraenti”.
In sintesi, la sentenza del Tribunale di Massa, Giudice Dott. Massimo Ginesi, del 08/01/2026 n. 34 ha stabilito, come la CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130, che la mancata indicazione nel contratto della formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi non comporta di per sè nullità per INDETERMINATEZZA quando il REGIME COMPOSTO ALLA FRANCESEnon produce effetti patologici sul tasso applicato. Ma nella fattispecie concreta è emerso unadivergenza di fattotra l’aliquota del TASSO NOMINALE CONTRATTUALE (TAN) e l’aliquota del TASSO EFFETTIVAMENTE APPLICATO (TAE) e, quindi, l’assenza diesplicita previsione contrattualedel REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA configura una VIOLAZIONE DELL’ART. 117, comma 4, del TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7.
Criteri di valutazione ai fini usura degli Interessi Moratori
La sentenza del Tribunale di Massa, Giudice Dott. Massimo Ginesi, del 08/01/2026 n. 34, ha affermato che, nella fattispecie concreta oggetto del giudizio, “il finanziamento deve ritenersi non in contrasto con l’art. 1815 comma II c.c.“ perchè non può “alla luce della più recente giurisprudenza, valutarsi l’ipotesi del WORST CASE, sola evenienza che darebbe nel caso di specie luogo ad applicazione di TASSI USURARI, vieppiù laddove tale ipotesi sia unica, residuale e del tutto teorica: si è ritenuta (da ultimo Trib. Potenza 30.4.2024) l’assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, di scenari probabilistici, con valutazione del «peggior scenario possibile, consistente nell’elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente», ossia ancheoneri eventuali e dainadempimento mai applicati o irrealizzabili… (…) … Il WORST CASE si porrebbe in palese contrasto con il c.d. principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez. Un., n. 19597/2020), secondo cui il sistema dell’usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, vieppiù alla luce delle Sezioni unite (Cass. Sez. un. 19597/2020) che hanno statuito che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo l’inadempimento: «rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente»”.
Si rilevano 2 circostanze:
1) che normalmente gli INTERESSI MORATORI si applicano matematicamente all’illecita rata costante posticipata dell’AMMORTAMENTO “FRANCESE” o all’illecita rata variabile posticipata dell’AMMORTAMENTO “ITALIANO”, cioè sull’importo di rate calcolate nel REGIME COMPOSTO in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., e non si applicano sulle lecite rate posticipate dell’AMMORTAMENTO “LINEARE” calcolate nel REGIME SEMPLICE degli interessi;
2) che gli ulteriori INTERESSI MORATORI illeciti conteggiati sulla rata costante posticipata dell’AMMORTAMENTO “FRANCESE” o sulla rata variabile posticipata dell’AMMORTAMENTO “ITALIANO” calcolate nel REGIME COMPOSTO, da un punto di vista sostanziale, non sono altro che ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI illeciti “celati” come INTERESSI MORATORI.
Per far capire empiricamente questa realtà matematica descritta dal punto 2), basta fare un semplice esempio numerico con un ipotetico TASSO di MORA del 10% da applicare per contratto alla rata costante posticipata dell’AMMORTAMENTO “FRANCESE”, che si suppone di euro 1.200,00, invece che alla rata costante posticipata dell’AMMORTAMENTO “LINEARE” con impostazione iniziale in t_0, che si suppone di euro 1.000,00: i 2,00 euro di differenza fra i 12,00 euro conteggiati sull’illecita rata del REGIME COMPOSTO e i 10,00 euro calcolati sulla lecita rata del REGIME SEMPLICE non sono altro che ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI illeciti “celati” come INTERESSI MORATORI. Per conseguenza, la clausola contrattuale che stabilisce il pagamento degli INTERESSI MORATORI si pone in diretta connessione con l’obbligazione principale di corresponsione degli INTERESSI CORRISPETTIVI e, quindi, questa prassi degli intermediari deve essere sanzionata con l’applicazione EFFETTIVA della sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. anche agli INTERESSI CORRISPETTIVI.
In altre parole, visto che LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL VALORE PIÙ ALTO DELLE PERCENTUALI DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI e in considerazione che i Bancari incassano ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI illeciti “mascherati” come INTERESSI MORATORI, da una parte, la verifica dell’USURARIETÀ strettamente connessa al TASSO MORATORIO che non tiene conto dei costi inerenti alla fase fisiologica del negozio giuridico deve essere effettuata utilizzando come parametro di riferimento il TSU “LEGALE” e, dall’altra, visto che l’art. 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per qualsiasi obbligazione pecuniaria, è indifferente che la sussistenza dell’USURARIETÀ c.d. “ORIGINARIA” riguardi la clausola relativa agli INTERESSI CORRISPETTIVI o la postilla relativa agli INTERESSI MORATORI oppure ENTRAMBI i codicilli. Infatti, dato che in caso di CONSUMAZIONE del delitto di USURA la relativa clausola è nulla e NESSUNA SOMMA è dovuta perchè il contratto diviene gratuito, la nullità della sola postilla relativa agli INTERESSI CORRISPETTIVI coinvolge il codicillo relativo agli INTERESSI MORATORI. Pertanto, per determinare la sanzione della non debenza di ALCUNA SOMMA è indifferente che l’USURARIETÀ c.d. “ORIGINARIA” riguardi la sola FASE FISIOLOGICA del contratto o la sola FASE PATOLOGICA della convenzione. Ancora, la circostanza che i Bancari latu sensu incassano ulteriori INTERESSI CORRISPETTIVI illeciti “celati” come INTERESSI MORATORI fa sì che la clausola contrattuale che stabilisce il pagamento della MORA non può essere equiparata tout court ad una clausola PENALE.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
