TRIBUNALE DI BRESCIA, SENTENZA DEL 03-12-2025 N. 5311

Obbligatorietà del Regime Semplice (articolo)

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale (articolo)

Nella sentenza del Tribunale di Brescia, Dott. Alessia Busato, del 03/12/2025 n. 5311 è stato decretato che IV. IL CONTRATTO DI MUTUO E LA DETERMINATEZZA DELLE CLAUSOLE RELATIVE AGLI INTERESSI Il contratto di mutuo non indica che l’ammortamento deve avvenire con il METODO ALLA FRANCESE con rata costante e, pertanto, con CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, né tale pattuizione si evince dal contenuto delle pattuizioni contrattuali. Nello specifico la clausola contrattuale prevede una “rata crescente” e, in allegato al contratto di mutuo, vi è solo un piano di ammortamento che indica la quota capitale (effettivamente crescente) in restituzione per singola rata, ma non indica la quota interessi, neppure nel suo sviluppo presunto sulla base del tasso di interesse vigente alla data di conclusione del contratto. … (…) … il CONTRATTO non specificale modalità di calcolo della quota parte degli interessi: se in regime di capitalizzazione SEMPLICE o COMPOSTA, né tale emergenza si può ricavare dallo sviluppo presuntivo del PIANO DI AMMORTAMENTO (che come visto non era completo nella parte relativa agli interessi) o dalla pattuizione in merito ad una rata costante (che nel caso in esame non sussiste). Parte convenuta allega che il REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, diversamente dal REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, postula l’inesigibilità del credito sino alla scadenza del mutuo. Tanto premesso, ad avviso di parte resistente, poiché il contratto prevede che la rata mensile è costituita in parte da capitale e in parte da interessi, da ciò discenderebbe che la pattuizione aveva ad oggetto un REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, essendo questo regime quello che presuppone l’esigibilità degli interessi prima della scadenza del mutuo.In disparte dalla correttezza matematica dell’assunto tale conclusione non può essere condivisa da un punto di vista giuridico.La data di scadenza dell’obbligazione di pagamento degli interessi è liberamente determinabile dalle parti che ben possono quantificare gli interessi con CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE pur pattuendone il pagamento frazionato e anticipato. Pertanto, dalla pattuizione relativa al pagamento di “n. 360 (trecentosessanta) rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi” non deriva alcuna indicazione in merito al regime di calcolo degli interessi.(…) … Ad avviso di questo Giudice è fuorviante il richiamo alla giurisprudenza che ha statuito che il PIANO DI AMMORTAMENTO non è elemento essenziale del contratto di mutuo. Tale assunto è certamente condivisibile ma, nel caso in esame, l’INDETERMINATEZZA del contratto non risiede nel fatto che è stato allegato un piano di ammortamento incompleto, quando nel fatto che, dal contenuto delle clausole contrattuali complessivamente interpretate non può evincersi il REGIME DI CAPITALIZZAZIONE APPLICATO e, conseguentemente, l’importo dovuto a titolo di interessi. Allega la resistente che il piano di ammortamento “– in quanto mero sviluppo del tasso e delle condizioni pattuite nel contratto – non costituisce un ulteriore “tasso”, “prezzo” o “condizione” da indicare nel contratto, a pena di nullità, ai sensi della predetta norma”. Ciò è certamente vero ma, nel caso in esame, come già visto, l’INDETERMINATEZZA non deriva dalla redazione di un piano di ammortamento incompleto ma del fatto che le condizioni pattuite nel contratto non permettono lo sviluppo di un unico piano di ammortamento e quindi la predeterminazione dell’entità degli interessi o quantomeno, trattandosi di mutuo a TASSO VARIABILE, della formula matematica da utilizzare al fine di determinare l’interesse dovuto alla variazione del parametro di riferimento. La DOMANDA DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ delle condizioni contrattuali nella parte in cui non permettono univocamente di determinare gli interessi dovuti deve pertanto trovare accoglimento.”

Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo (articolo)

Nella sentenza del Tribunale di Brescia, Dott. Alessia Busato, del 03/12/2025 n. 5311 è stato decretato che “Ai sensi dell’art. 117 comma IV TUB i contratti bancari devono indicare il tasso di interesse “e ogni altro prezzo e condizione praticati” prevedendo, in caso di mancata pattuizione, l’applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma VII TUB. Si tratta di una norma chiaramente sanzionatoria che trova applicazione anche nel caso in cui il tasso di interesse sia correttamente pattuito (come nel caso in esame) ma siano omesse altre “condizioni” quale la metodologia di sviluppo del piano di ammortamento. Tanto premesso la domanda di condanna della resistente alla rideterminazione del PIANO DI AMMORTAMENTO applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma VII TUB in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE deve trovare accoglimento.”

Il finanziamento rateale è un’obbligazione unica (articolo)

Nella sentenza del Tribunale di Brescia, Dott. Alessia Busato, del 03/12/2025 n. 5311 è stato decretato che VII. L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE. Quanto alla decorrenza dei termini di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito nell’ambito del contratto di mutuo si deve premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata” (sul punto cfr. Cassazione Civile n. 17798/2011). Non sono, dunque, individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell’ultima rata. Vi è pertanto da chiedersi se tale principio sia applicabile anche all’azione di ripetizione dell’indebito a fronte del pagamento, rateale, di interessi o altre competenze per un importo superiore rispetto a quello dovuto. Secondo parte resistente l’azione di ripetizione del pagamento indebito si prescriverebbe in dieci anni dalla data di pagamento della singola rata, giustificando il diverso trattamento di tale fattispecie, sulla base del principio secondo cui il credito restitutorio per indebito oggettivo può farsi valere dal momento del pagamento della somma non dovuta, senza necessità di attendere che scada il termine per l’adempimento del contratto. Tale assunto non è condivisibile. Il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, non può infatti essere considerato “unidirezionale”, ovvero valevole solo nel caso del recupero del credito insoluto da parte della banca mutuante e non nel diverso caso di obbligazione restitutoria a favore del mutuatario che abbia ottenuto una sentenza di nullità della clausola usuraria. Il concetto di “rapporto unitario” non può infatti che riguardare i crediti e i debiti di entrambe le parti.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”