TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, SENTENZA DEL 24-10-2025 N. 891

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale (articolo)

La sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Dott. Pietro Longo, del 24/10/2025 n. 891 ha decretato “il compendio processuale non ha offerto i dovuti riscontri, rinvenendosi il CONTRATTO di finanziamento per cui è giudizio ma non, anche, il relativo PIANO DI AMMORTAMENTO, documento da ritenersi decisivo a fondare la domanda creditoria. Il contenuto testuale del contratto indica la somma erogata pari ad euro 24.000,00 da rimborsarsi il numero 72 rate mensili, le ulteriori somme accessorie per commissione spese, premi assicurativi e commissioni per r.i.d., comunicazioni periodiche nonché gli interessi di mora, determinati in euro 1,25% mensili, il t.a.n. pari al 13,505% e il t.a.g. al 15,10% precisando le modalità di calcolo con PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE.

L’omessa produzione del PIANO DI AMMORTAMENTO tuttavia, documento da ritenere parte integrante del contratto stesso e oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione del beneficiario del mutuo, preclude ogni opportuna verifica e valutazione degli importi concretamente determinati a debito, secondo le condizioni di contratto, nel rispetto della misura dei tassi applicati e ciò, inevitabilmente, anche ai fini della compiuta verifica del TAEG.

… (…) … Si osserva ancora come pur indicato in contratto il criterio di ammortamento alla francese, non risulta chiarito se l’ammontare degli oneri dovuti sia determinato applicando la CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE (che ricorre qualora gli interessi maturati sul capitale iniziale vengano corrisposti separatamente in un periodo specifico) o COMPOSTA (qualora gli interessi maturati vengano sommati al capitale iniziale in un periodo specifico, generandone così ulteriori). Anche sotto detto profilo solo il piano di ammortamento avrebbe consentito di ricostruire la composizione delle singole rate e dunque dei saldi, assurgendo a decisivo indice valutativo.

Da quanto sopra esposto, ne deriva, dunque, che l’incompleta produzione del contratto di finanziamento non consente di poter asseverare la fondatezza delle somme pretese a saldo, restando preclusa l’individuazione e l’esame delle poste in concreto applicate, rispetto ai termini contrattuali e non permette, così, di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio, restando insuperate le doglianze oggetto di opposizione.

La domanda deve dunque essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”