CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 05-02-2026 N. 2426

Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo

In primis, si rinvia all’articolo SANZIONI CIVILI NORMATIVA dove si evidenzia sia l’art. 117 TUB rubricato “Contratti” nelle VERSIONI STORICHE in vigore dal 01/01/1994 al 18/09/2010 sia l’art. 117 TUB rubricato “Contratti” nella VERSIONE VIGENTE vigente dal 19/09/2010.

Inoltre, sempre nell’articolo SANZIONI CIVILI NORMATIVA si evidenzia l’art. 127 TUB rubricato “Regole Generali” vigente dal 19/09/2010. In particolare, l’art. 127 del TUBcomma 4, nella versione in vigore dal 19/09/2010 al 17/12/2010, e comma 2,nelle versioni in vigore dal 18/12/2010 oggi, stabilisce che “Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice: per conseguenza, la sussistenza di una nullità c.d. “di protezione” ex Titolo VI del TUB deve obbligare il giudice a decretare la tutela più vantaggiosa per il finanziato se la causa è stata introdotta dopo il 19/09/2010 indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto perchè l’art. 127 del TUBcomma 4 o comma 2 è una norma di natura processuale e non sostanziale. Dato che normalmente da un punto di vista empirico la SANZIONE del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB è più vantaggiosa rispetto alla SANZIONE del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284comma 3c.c., il giudice scegliendo la SANZIONE CIVILE del TUB non preclude al finanziato la più ampia ed incisiva tutela di natura sanzionatoria.

L’ordinanza della Cassazione del 05/02/2026 n. 2426 ha decretato che “2) In primo luogo, si ritiene che, per il periodo anteriore alla modifica legislativa del 2010, dovesse essere applicato il tasso indicato nel testo previgente dell’art. 117 TUB, non essendo superabile la chiara interpretazione letterale dello stesso, che non pone differenziazione fra i vari tipi di contratto. 3) Si ritiene, invece, fondata la contestazione dei ricorrenti relativamente all’applicazione, anche ad un rapporto di conto corrente stipulato anteriormente, della versione modificata dell’art. 117 co. 7 lett. a TUB, a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010. … (…) … Ciò premesso in linea generale, nel caso dell’art. 117 TUB, mentre la prescrizione della FORMA SCRITTA attiene ai requisiti di validità della fattispecie negoziale (art. 117 commi 4 e 6), la previsione del TASSO (comma 7) costituisce un fenomeno di integrazione legale del regolamento ai sensi degli artt. 1419, comma 2, e 1339 cc, che varia nel corso del tempo con le sopravvenienze normative, da trattare alla stessa stregua di un mutamento convenzionale del regolamento, stante l’equivalenza dei mutamenti di regolamento di fonte legale e di quelli di fonte privata. Il dispiegarsi di operazioni nel corso del tempo in relazione al CONTRATTO BANCARIO fa sì che le operazioni avvenute sotto il regime del mutamento di regolamento ad opera della fonte legale cadano sotto la disciplina del nuovo regolamento legale, per cui trova applicazione la nuova regola dell’applicazione dei tassi se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione. Né è accoglibile la contestazione esposta dalla parte controricorrente, secondo la quale l’applicazione del nuovo regime del tasso sostitutivo degli interessi comporterebbe la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni, dal momento che non si tratta qui di irretroattività, perché l’applicazione della versione modificata dell’art. 117 co. 7 ha luogo solo in riferimento alle operazioni compiute successivamente all’entrata in vigore della riforma normativa. Ugualmente non è in contrasto con quanto qui affermato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “V’è norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l’art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell’art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993, non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari, e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore” (per es.: Cass. civ., sez. I, 31/12/2019, n. 34740). Infatti, tale decisione ha solo affermato che l’inserzione automatica della clausola non è retroattiva, il che è ovvio, in quanto opera per il futuro (come sopra detto, solo in riferimento alle operazioni compiute successivamente all’entrata in vigore della modifica). Ma in tal modo è confermato che la norma sopravvenuta in corso di rapporto si applica.Pertanto, la decisione impugnata va cassata, perché deve essere effettuato un nuovo calcolo degli interessi sostitutivi da applicare, ex art. 117 TUB, secondo l’interpretazione sopra esposta. Deve in conclusione essere enunciato il seguente PRINCIPIO DI DIRITTO: “posta la distinzione fra la fattispecie negoziale, relativa ai requisiti di sostanza e di forma condizionanti la validità del contratto, e regolamento, attinente al contenuto negoziale, determinato dalla fonte privata in concorso se del caso con la fonte legale mediante l’inserzione automatica di clausole, la norma sopravvenuta trova applicazione soltanto se relativa al regolamento, mentre in relazione ai requisiti di validità trova applicazione la norma vigente all’epoca di stipulazione del contratto; ne discende, in materia di CONTRATTI BANCARI, ferma l’applicabilità della prescrizione della FORMA SCRITTA, in quanto relativa ai requisiti di validità, ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore, che la normativa sui TASSI, prevista dall’art. 117, comma settimo, testo unico bancario, sopravvenuta in corso di rapporto a seguito di modifica della disposizione (in particolare, la regola dell’applicazione dei tassi, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione), si applica anche al contratto stipulato in epoca antecedente in quanto disciplina del regolamento negoziale.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”