CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 01-10-2025 N. 26532

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo

In primis, la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 09/05/2019 n. 1088 ha decretato che A) LA MANCATA INDICAZIONE DEI TASSI CONVENZIONALI NEL CONTRATTO. CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELL’ART. 117, 7° COMMA LETT. A) TUB. Il contratto di mutuo stabiliva un tasso nominale di interesse soltanto con riferimento al periodo di preammortamento, mentre per il periodo successivo si limitava ad indicare uno spread di 0,50 punti percentuali da aggiungere al “tasso base come specificato all’articolo 6 delle condizioni generali”, che a sua volta affermava quanto segue: “nel caso in cui il contratto di mutuo non prevede espressamente il tasso fisso per tutta la durata del rimborso, il tasso a debito della parte mutuatario potrà essere modificato semestralmente dalla banca in dipendenza delle variazioni intervenute delle condizioni del mercato monetario e creditizio”. Il reciproco rinvio tra queste due clausole fa sì che gli interessi convenzionali del contratto di mutuo fossero indeterminati e siano rimasti indeterminabili per tutta la sua durata, atteso che né il contratto, né le condizioni generali individuavano un tasso, né un criterio per determinarlo. L’art. 117, 7° comma TUB – nel testo vigente tra il 1995 e il 2005, ossia tra l’anno di stipula del mutuo e l’anno in cui era prevista l’estinzione del debito – stabiliva che nel caso in cui il contratto non avesse indicato gli interessi da applicare al finanziamento, si sarebbero applicati: “a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; … (…) … Correttamente, dunque, nell’ipotesi B del supplemento di CTU depositato il 14.10.2015, il consulente ha determinato il tasso sostitutivo degli interessi convenzionali in base al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro (“BOT”) emessi nei dodici mesi precedenti la data di stipula del mutuo, individuato in misura pari all’8.013%. B) INFONDATEZZA DELLE CRITICHE MOSSE DALL’APPELLANTE ALLA RICOSTRUZIONE DEL CTU. … (…) … è dato comprendere che le critiche alla ricostruzione del CTU si appuntano su tre aspetti: (1) il CTU avrebbe errato nel ritenere che il periodo di 12 mesi per l’individuazione del tasso minimo dei BOT fosse quello anteriore alla data di stipula del contratto di mutuo; (2) il CTU avrebbe dovuto applicare un tasso sostitutivo più favorevole alla mutuataria, così come previsto dalla norma novellata nel 2010; (3) il tasso individuato dal CTU ha superato, per una parte del periodo di ammortamento, il tasso soglia e quindi era usurario. Le osservazioni critiche dell’appellante sono palesemente infondate. Quanto alla prima, … (…) … L’argomento è privo di pregio, perché è di tutta evidenza che, là dove individua il “dies a quo a ritroso” nella “data di conclusione del contratto”, il legislatore fa riferimento al giorno di stipula o comunque di sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti, avendo avuto a mente, sul piano sistematico, l’art. 1326 c.c., rubricato “conclusione del contratto”, esso prescrive, infatti, che il contratto è “concluso” quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’interpretazione proposta dall’appellante- secondo cui per conclusione del contratto deve intendersi la scadenza del mutuo- è dunque destituita di qualsiasi fondamento non solo sul piano strettamente giuridico, ma finanche nel linguaggio ordinario e non tecnico giuridico (in italiano, la “conclusione” di una trattativa, di un accordo o di un’alleanza indica, infatti, il buon fine delle trattative preliminari che hanno consentito la stipula dell’una o dell’altro e non già “il termine finale” o la “scadenza” dell’una o degli altri). Quanto alla seconda critica … (…) … La critica è infondata, atteso che, all’evidenza, non può trovare applicazione nella fattispecie una norma introdotta nel 2010, ossia quando il mutuo era venuto a scadenza da cinque anni e pendeva la causa in primo grado (introdotta nel 2007) … (…) …Quanto alla terza censura, è lo stesso CTU ad affermare che il tasso sostitutivo dell’8,013%, che rappresenta il minor rendimento offerto dai BOT nei 12 mesi anteriori alla stipula del contratto, “in alcuni periodi sforava, comunque il tasso soglia previsto per l’operazione di finanziamento in questione” e che pertanto “è stato ridotto al tasso soglia medio vigente nei due trimestri di riferimento (ovvero al semestre di rata anticipata)

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE DEL 09/05/2019 N. 1088

L’ordinanza della Cassazione del 01/10/2025 n. 26532 ha stabilito che “6.- Il quarto motivo di ricorso è rubricato “SULL’ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI DARE ED AVERE TRA LE PARTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 112 C.C. 117 IV E VI COMMA E 117 LETT. A) E B) T.U.B. IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C.; NONCHÉ VIOLAZIONE DELL’ART.1326 C.C. DELL’ART. 12 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE, IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 360 N. 3 C.P.C.”. Reputa la ricorrente che in caso di MUTUO A TASSO VARIABILE il contratto sia a formazione progressiva, onde il momento della sua “conclusione” non coinciderebbe con la sua stipulazione ma sarebbe riferibile alla scadenza dell’ultima rata, oppure alla scadenza di ogni singola rata. Perciò il CTU e la Corte d’Appello avrebbero errato nell’interpretazione del T.U.B. e nell’applicazione del tasso sostitutivo, giacché per epoca di conclusione del contratto doveva “singolarmente quella di maturazione di ogni singola rata”; con la conseguenza che il tasso variabile convenuto tra le parti, ove nullo, deve essere sostituito non con un tasso riferito all’originaria stipulazione del mutuo ma, via via, ad ogni singola rata con il tasso BOT favorevole ai cliente stabilito nei 12 mesi precedenti la maturazione della rata stessa. Sostiene inoltre – per quanto si comprende – che la Corte d’Appello dovesse procedere ad imputare al capitale le somme che il cliente aveva diritto di ripetere per illegittima applicazione di interessi, con conseguente nuova riformulazione del piano di ammortamento. 6.1- Il motivo è infondato nella parte in cui deduce che erroneamente il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 comma 7 lett. a) TUB è stato individuato alla data di conclusione del contratto, anziché all’epoca riferibile all’ultima rata o ogni singola rata, giacché – come affermato dalla stessa ricorrente – la norma applicabile ratione temporis è nel senso che il tasso sostitutivo è quello dei 12 mesi precedenti “la conclusione del contratto”, espressione legislativa inequivoca, di cui invoca una non meglio precisata interpretazione “estensiva”.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 01/10/2025 N. 26532

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”