
Obbligatorietà del Regime Semplice
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
Nel rinviare sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 12-08-2025 N. 1242 sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 28-01-2026 N. 110, la sentenza del Tribunale di Salerno, Dott. Mattia Caputo, del 26/01/2026 n. 439 ha decretato che “Sicché, atteso che come chiarito anche dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n. 15130/2024 ove sia in concreto riscontrata l’applicazione del SISTEMA “COMPOSTO” DI CAPITALIZZAZIONE degli interessi debitori (e ciò anche nel caso di mutui “a tasso variabile” – Cass. Civ., Sez. I, n. 7382/2025), come nella fattispecie in esame, esso integra un vero e proprio “prezzo”, la cui mancata indicazione comporta la nullità parziale del contratto bancario di mutuo ai sensi dell’articolo 117, co. 4, T.U.B., con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo “B.O.T.”. di cui all’art. 117, co. 7, T.U.B. anche nei mutui “a tasso variabile” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26532/2025), va accolta l’ipotesi di ricalcolo del C.T.U. che ha rielaborato il piano di ammortamento sostituendo il tasso ultralegale pattuito per iscritto con quello “B.O.T.” in regime di capitalizzazione semplice, non potendosi evidentemente, per un elementare principio di non contraddizione, da un lato ritenere che la mancata indicazione del regime finanziario “composto” degli interessi costituisca causa di invalidità negoziale (sia pure parziale) e, dall’altro lato, utilizzare proprio tale regime di calcolo, non indicato, così riconoscendo, così riconoscendogli efficacia giuridica“.
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Nel rinviare sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 12-08-2025 N. 1242 sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 28-01-2026 N. 110, la sentenza del Tribunale di Salerno, Dott. Mattia Caputo, del 26/01/2026 n. 439 ha decretato che “2.3. – E’ invece meritevole di accoglimento la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità parziale ai sensi dell’articolo 117, co. 4, T.U.B., del mutuo a causa della mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori. Preliminarmente, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, poiché esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione prodotta dalle parti e delle norme “ratione temporis” applicabili. Invero, occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024 (cfr. pag. 23) – i cui principi sono stati ritenuti applicabili altresì ai mutui “a TASSO VARIABILE” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382/2025), essendo quello contestato pattuito “a tasso fisso” per i primi 12 mesi e poi ancorato al parametro “Euribor” dal tredicesimo mese in poi – “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).” Dunque, laddove si accerti in concretoche sia stato applicato il SISTEMA “COMPOSTO” DI CAPITALIZZAZIONE degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. all. 6 della produzione di parte attrice) – costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo “ortopedico” di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente non già nell’esclusione della debenza di qualsiasi interesse passivo, bensì nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale per iscritto con quelli del tasso “B.O.T.” minimo, operante anche per i mutui “a tasso variabile” (in termini Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26532/2025). Orbene, nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha proceduto rilevando che “analizzando il contratto di mutuo oggetto di verifica, le cui condizioni economiche sono riportate nel paragrafo che precede, ha rilevato che nulla viene detto in merito al regime di capitalizzazione da applicare nella determinazione degli interessi in e in merito al tipo di piano di ammortamento; il contratto non contiene nemmeno le modalità di calcolo delle rate indicate nel mutuo … (…) … Dall’analisi è emerso solo che la prima rata pattuita corrisponde ad una rata determinata secondo il REGIME COMPOSTO al tasso iniziale del 3,554%….”. Dunque l’ausiliaria nominata ha constatato che “Nel caso specifico il contratto non indica il regime di capitalizzazione applicato, le condizioni economiche presenti nel contratto (Capitale dato a prestito, tasso di interesse, periodo di tempo della restituzione) da sole non sono sufficienti a determinare l’interesse corrispettivo, esse, infatti, rappresentano solo dati che, a seconda del regime finanziario pattuito, devono essere utilizzati nelle relative formule matematiche”. … (…) … Di seguito si spiega cosa accade se ad un piano di ammortamento alla francese applichiamo il regime di capitalizzazione composta piuttosto che quello semplice … (…) … I due differenti regimi finanziari, a parità di condizioni di partenza (capitale, TAN e numero di rate), portano a risultati completamente differenti. … (…) … In base a tale analisi il C.T.U. ha quindi concluso che “Da quanto appena detto si deduce che, se nel contratto di finanziamento non vengono indicati sia il tipo di piano di ammortamento sia il regime di capitalizzazione adottato, di fatto il mutuatario non viene messo nelle condizioni di poter determinare l’ammontare degli interessi da versare al mutuante, in quanto la tipologia di piano non contempla un’univoca metodologia applicativa nella determinazione della rata da pagare. In particolare, il regime di capitalizzazione composta determina il pagamento di maggiori interessi rispetto a quello semplice.”
In sintesi, la sentenza del Tribunale di Salerno, Dott. Mattia Caputo, del 26/01/2026 n. 439 ha stabilito, come la CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130, che la mancata indicazione nel contratto della formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi non comporta di per sè nullità per INDETERMINATEZZA quando il REGIME COMPOSTO ALLA FRANCESEnon produce effetti patologici sul tasso applicato. Ma nella fattispecie concreta è emerso unadivergenza di fattotra l’aliquota del TASSO NOMINALE CONTRATTUALE (TAN) e l’aliquota del TASSO EFFETTIVAMENTE APPLICATO (TAE) e, quindi, l’assenza diesplicita previsione contrattualedel REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA configura una VIOLAZIONE DELL’ART. 117, comma 4, del TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
