
Obbligatorietà del Regime Semplice
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
Nel rinviare all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 12-08-2025 N. 1242, si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Bari del 28/01/2026 n. 110 che “deve ritenersi sussistente rispetto ad entrambi i rapporti contrattuali la nullità per violazione dell’art. 117 TUB per non essere stato previsto per iscritto il TASSO DI INTERESSE APPLICATO, ma soltanto quello NOMINALE, diverso ed inferiore a quello effettivo, con la conseguenza che si rende necessario procedere al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto mediante la sostituzione del tasso BOT indicato dall’art. 117 TUB e con CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE DEGLI INTERESSI“.
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Nel rinviare all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 12-08-2025 N. 1242, si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Bari del 28/01/2026 n. 110 che “Come già si è avuto modo di precisare, la questione è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale (CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130) che, pur avendo escluso escludere un vizio di INDETERMINATEZZA del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non hanno potuto fare a meno di osservare che l’applicazione della formula di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA per il calcolo degli interessi debitori potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall’applicazione della formula dell’INTERESSE COMPOSTOe che tale difformità, laddove non esplicitata tra le parti, comporterebbe la VIOLAZIONE DELL’ART. 117 CO.. 4 TUB, che prevede che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, con l’inevitabile conseguenza dell’applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 dell’art. 117 citata. Rientra, dunque, nell’accertamento di fatto, rimesso esplicitamente a questo giudice, la verifica se il TAE, nel caso di specie, risulti difforme e superiore al TAN e se tale tasso effettivo sia stato espressamente previsto in contratto, ovvero, in altri termini, se il tasso indicato in contratto sia quello effettivamente applicato. … (…) … Risulta, infine, che entrambi i contratti non indicavano il TAE, ma solo il TAN ed il TAEG e che, all’interno del calcolo di quest’ultima voce, confluivano anche i costi addebitati ed addebitabili connessi presenti in entrambi i finanziamenti e puntualmente indicati nei contratti. Sulla scorta di tanto ed in risposta ai quesiti formulati, il consulente affermava che entrambi i finanziamenti prevedevano un REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTO degli interessi,ma che tale circostanza non risultava né poteva desumersi dai contratti e dagli allegati. Rilevava, poi, che il TAE era stato per entrambi i finanziamenti superiore al TAN indicato. In particolare, con riferimento al mutuo fondiario del 2003 il TAN era al 3,60% mentre il TAE risultava pari al 3,63%; invece, rispetto al finanziamento del 2010, il TAN era al 3,52% mentre il TAE risultava pari al 3,58%. Può dunque ritenersi che, nella specie,la discrasia rilevata dal consulente, risolvendosi in una inesatta indicazione del TASSO IN CONCRETO APPLICATO, che per effetto dell’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE è superiore al TAN (anche se inferiore al TAEG), si sia tradotta nell’applicazione di un valore su cui non vi è stata espressa pattuizione né accordo tra le parti. Conseguentemente, deve ritenersi sussistenterispetto ad entrambi i rapporti contrattuali la nullità per violazione dell’art. 117 TUB per non essere stato previsto per iscritto il TASSO DI INTERESSE APPLICATO, ma soltanto quello NOMINALE, diverso ed inferiore a quello effettivo, con la conseguenza che si rende necessario procedere al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto mediante la sostituzione del tasso BOT indicato dall’art. 117 TUB e conCAPITALIZZAZIONE SEMPLICE DEGLI INTERESSI“.
In sintesi, la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 28/01/2026 n. 110 ha stabilito, come la CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130, che la mancata indicazione nel contratto della formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi non comporta di per sè nullità per INDETERMINATEZZA quando il REGIME COMPOSTO ALLA FRANCESEnon produce effetti patologici sul tasso applicato. Ma nella fattispecie concreta è emerso unadivergenza di fattotra l’aliquota del TASSO NOMINALE CONTRATTUALE (TAN) e l’aliquota del TASSO EFFETTIVAMENTE APPLICATO (TAE) e, quindi, l’assenza diesplicita previsione contrattualedel REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA configura una VIOLAZIONE DELL’ART. 117, comma 4, del TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7.
Sentenza della Corte d’Appello di Bari 110/2026
Sentenza del Tribunale di Trani 1287/2020
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
