TRIBUNALE DI SALERNO, SENTENZA DEL 21-11-2025 N. 4708

Obbligatorietà del Regime Semplice

Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo

La sentenza del Tribunale di Salerno, Dott. Mattia Caputo, del 21/11/2025 n. 4708 ha decretato che l’ausiliario nominato, in ossequio al quesito conferito, ha provveduto correttamente a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo contestato applicando il tasso “B.O.T.” minimo rilevato nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto in luogo di quello ultralegale pattuito tra le parti ed escludendo la CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA DEGLI INTERESSI, non oggetto di pattuizione tra i contraenti.”

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

Nel rinviare sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 12-08-2025 N. 1242 sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 28-01-2026 N. 110, la sentenza del Tribunale di Salerno, Dott. Mattia Caputo, del 21/11/2025 n. 4708 ha decretato che “Invero, occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024 (cfr. pag. 23) – i cui principi sono stati ritenuti applicabili altresì ai mutui “a TASSO VARIABILE” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382/2025), essendo quello contestato pattuito “a tasso fisso” per i primi 12 mesi e poi ancorato al parametro “Euribor” dal tredicesimo mese in poi – La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).” Dunque, laddove si accerti in concretoche sia stato applicato il SISTEMA “COMPOSTO” DI CAPITALIZZAZIONE degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) – costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo “ortopedico” di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente non già nell’esclusione della debenza di qualsiasi interesse passivo, bensì nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale per iscritto con quelli del tasso “B.O.T.” minimo, operante anche per i mutui “a tasso variabile” (in termini Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26532/2025). Orbene, nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha proceduto rilevando che “L’analisi condotta ha evidenziato che il contratto ed il piano di ammortamento allegato non indicano il REGIME DI CAPITALIZZAZIONE concordato dalle parti, pertanto la scrivente ha proceduto ad effettuare una serie di tentativi di calcolo volti ad individuare il regime finanziario applicato; … (…) … Dalle indagini condotte è emerso che la prima quota capitale del mutuo è quella che viene determinata applicando il REGIME COMPOSTO al tasso di interesse del 3,276% (tasso fisso per i primi 12 mesi del contratto). Si può affermare, pertanto, che il regime applicato dalla banca è quello COMPOSTO, detto regime non risulta espressamente concordato tra le parti..

In sintesi, la sentenza del del Tribunale di Salerno, Dott. Mattia Caputo, del 21/11/2025 n. 4708 ha stabilito, come la CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130, che la mancata indicazione nel contratto della formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi non comporta di per sè nullità per INDETERMINATEZZA quando il REGIME COMPOSTO ALLA FRANCESEnon produce effetti patologici sul tasso applicato. Ma nella fattispecie concreta è emerso unadivergenza di fattotra l’aliquota del TASSO NOMINALE CONTRATTUALE (TAN) e l’aliquota del TASSO EFFETTIVAMENTE APPLICATO (TAE) e, quindi, l’assenza diesplicita previsione contrattualedel REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA configura una VIOLAZIONE DELL’ART. 117, comma 4, del TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”