
L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice
Obbligatorietà del Regime Semplice
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Carmela Sorgente, del 17/10/2025 n. 3201 ha decretato “il Giudicante ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici. Ebbene il CTU, dopo aver analizzato il contratto di prestito … (…) … ha comunque nello specifico riscontrato: … (…) … 4) in assenza delle condizioni previste dall’art. 117 TUB, appare scontato il REGIME SEMPLICE dell’art. 821 c.c.. La penalizzazione riveniente dalle diverse condizioni applicate senza l’esplicito assenso del mutuatario configura la violazione dell’art. 1195 c.c.; 5) il monte interessi risultante dalle condizioni contrattuali risulta determinato nel REGIME COMPOSTO, anziché in REGIME SEMPLICE, includendo quindi la lievitazione esponenziale degli interessi. La conseguente maggiorazione della rata nel REGIME COMPOSTO, corrispondente all’effetto anatocistico, configura la violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB e/o; … (…) … 6) la violazione dell’art. 1284 c.c. che stabilisce il prezzo del finanziamento dato dal rapporto proporzionale al tempo degli interessi rispetto al capitale finanziato. … (…) … In considerazione delle succitate irregolarità riscontrate, il CTU ha dunque provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento del finanziamento con l’applicazione del tasso BOT minimo emesso nei 12 mesi precedenti la data di stipula del contratto, in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE.”
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Nel rinviare sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 12-08-2025 N. 1242 sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 28-01-2026 N. 110, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Carmela Sorgente, del 17/10/2025 n. 3201 ha decretato “il Giudicante ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici. Ebbene il CTU, dopo aver analizzato il contratto di prestito … (…) … ha comunque nello specifico riscontrato: … (…) … 2) l’assenza dell’indicazione nei documenti contrattuali dei criteri di composizione delle rate, nonché del piano di ammortamento. Nel contratto esaminato non risultano specificate le modalità di composizione della rata in quota capitale e quota interessi e non risulta allegato il piano di rimborso: in assenza di un consapevole assenso del mutuatario, il pagamento della rata, nell’applicazione dell’art. 1337 c.c. ed in un rigoroso rispetto del principio che sottende l’art. 1194 c.c., non può che essere rivolto alla quota capitale in scadenza e agli INTERESSI SEMPLICI resi liquidi ed esigibili con essa; 3) il vizio del consenso relativo alle condizioni economiche non specificate in contratto, in violazione dell’art. 117 TUB, comma IV; … (…) … 6) la violazione dell’art. 1284 c.c. che stabilisce il prezzo del finanziamento dato dal rapporto proporzionale al tempo degli interessi rispetto al capitale finanziato. Tale prezzo corrisponde all’ammontare dell’obbligazione accessoria calcolata in REGIME SEMPLICE, mentre il valore incluso nella rata determinata in REGIME COMPOSTO corrisponde ad un tasso ex art. 1284 c.c. più elevato. In altri termini, al valore della rata quantificata in REGIME COMPOSTO, e dell’inclusa obbligazione accessoria, corrisponde un effettivo prezzo ex art. 1284 c.c., in ragione proporzionale espresso dal REGIME SEMPLICE, difforme e più alto del tasso indicato in contratto”.
In sintesi, la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Carmela Sorgente, del 17/10/2025 n. 3201 ha stabilito, come la CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130, che la mancata indicazione nel contratto della formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi non comporta di per sè nullità per INDETERMINATEZZA quando il REGIME COMPOSTO ALLA FRANCESEnon produce effetti patologici sul tasso applicato. Ma nella fattispecie concreta è emerso unadivergenza di fattotra l’aliquota del TASSO NOMINALE CONTRATTUALE (TAN) e l’aliquota del TASSO EFFETTIVAMENTE APPLICATO (TAE) e, quindi, l’assenza diesplicita previsione contrattualedel REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA configura una VIOLAZIONE DELL’ART. 117, comma 4, del TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
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In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
