
Obbligatorietà del Regime Semplice
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
La sentenza del Tribunale di Taranto, Dott. Leonardo Macchitella, del 22/11/2025 n. 2501 ha decretato “L’esperimento peritale svolto dal Consulente dell’Ufficio, poiché rimasto inopinato ed inopinabile nella metodologia d’indagine e nei richiami normativi ed alla tecnica bancaria utilizzata, è pienamente condiviso da questo Magistrato che lo fa proprio; or bene quel Consulente è quindi pervenuto alle seguenti conclusioni: 1. “…il contratto di mutuo oggetto di contestazione non risulta evidenziare alcuna pattuizione scritta in punto di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA degli interessi del mutuo”; … (…) … deve rilevarsi che effettivamente al contratto di mutuo de quo non era stato allegato il PIANO DI AMMORTAMENTO ma operato il mero richiamo alle condizioni di cui alla proposta contrattuale inter partes queste sì allegata al contratto di mutuo. Pertanto se, da un lato, non può affermarsi alcuna nullità del contratto, nondimeno appare giusto riconoscere per quel difetto il diritto della alla sola CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE nel calcolo delle rate di rimborso della somma mutuata.”
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In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
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In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
