CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 19-01-2026 N. 1027

Commento alla giurisprudenza contraria

ABSTRACT

Come scrive il nostro padre costituente Calamandrei in Elogio di un giudice scritto da un avvocato, laverità storicaè spesso diversa dallaverità processuale.

Purtroppo, sia la sentenza del Tribunale di Milano del 06/06/2019 n. 5399 sia la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 11/05/2021 n. 1510 confermano che laverità storica (nel nostro caso,matematica) è diversa da quella che hanno decretato nellemotivazionidei due provvedimenti.

Nel ricordare che da un punto divista giuridicoil debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA nonostante vi siano scadenze periodiche, alcortocircuito matematico dei magistrati milanesi hanno contribuito sia il CTP diSIDERMAR Srl, che ha allegato un’aliquota del TAE del 7,56% , siaBANCA SISTEMA SPA, che ha indicato in contratto un’aliquota dell’ISC del8,62%, percentuali entrambe calcolate nel REGIME COMPOSTO degli interessi senza tenere conto dellaratadi interessi di PREAMMORTAMENTO calcolati nel periodo dal23/03/2015al31/03/2020da corrispondere in data01/04/2020.

Non solo nell’ordinanza della Cassazione Civile del 19/01/2026 n. 1027 gli Ermellini si trincerano dietro numerosi il motivo è inammissibile per non affrontare lamanipolazione della verità matematica dei magistrati milanesi e le loro conseguentiincongruenti interpretazioni giuridicheespresse nellemotivazionidei provvedimenti.

Come possono il Dott. Scoditti Enrico – Presidente, il Dott. Dal Moro Alessandra – Consigliere Relatore, il Dott. Vitrò Silvia – Consigliere, il Dott. Caprioli Maura – Consigliere e Dott. Rolfi Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere esercitare correttamente lafunzione nomofilattica assicurando l’uniforme interpretazione del diritto se NON COMPRENDONO la manipolazione della verità matematica?

LA MATEMATICA AL SERVIZIO DEL DIRITTO

Per comprendere compiutamente i prospetti con i conteggi empirici allegati, si rinvia sia all’articoloLA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO sia all’articoloPRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALIsia all’articoloGLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO (con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE).

In primis, si evidenziano in sintesi i dati contrattuali presenti sia nella sentenza del Tribunale di Milano del 06/06/2019 n. 5399 sia nella sentenza della Corte d’Appello di Milano del 11/05/2021 n. 1510 sia nell’ordinanza della Cassazione Civile del 19/01/2026 n. 1027: si tratta di un finanziamento rateale con AMMORTAMENTO ALLA “FRANCESE”di euro 500.000,00concesso per l’acquisto di scorte e pagamento dei fornitori concluso in data23/03/2015da rimborsare sia con1 ratadi interessi di PREAMMORTAMENTO calcolati nel periodo dal23/03/2015al31/03/2020da corrispondere in data01/04/2020sia con60 rate mensilidi interessi di AMMORTAMENTO da corrispondere dal01/05/2020al01/04/2025. Si legge nelle motivazioni dei provvedimenti, quanto all’aliquota TAN alla data del contratto del23/03/2015, che lo stessa è pari al 7,31%, che nel regolamento pattizionon è indicatal’aliquota del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO), o quella delle sole60 rate mensilidi interessi di AMMORTAMENTO o quella del FINANZIAMENTO che tiene conto anche dellaratadi interessi di PREAMMORTAMENTO, che nel contrattonon è precisatoil METODO DI CONTEGGIO degli interessi corrispettivi, o quello dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) o quello dell’ANNO CIVILE CORRETTO (365/365 e 366/366) o quello dell’ANNO CIVILE NON CORRETTO (365/365 e 366/365) o quello dell’ANNO MISTO (365/360 e 366/360). Inoltre, si legge nelle motivazioni dei provvedimenti che nel contrattoè indicatal’aliquota del ISC (INDICATORE SINTETICO DI COSTO) del 8,62%.

Dato che nella sentenza della Corte d’Appello di Milano del 11/05/2021 n. 1510 si legge che “Il motivo attinente alla indeterminatezza per la mancata indicazione del CALENDARIO CIVILE O COMMERCIALE ai fini del calcolo degli interessi è stato respinto poiché il Tribunale ha ritenuto applicabile il D.M. Tesoro 23.12.1998 che indica, in mancanza di diverso accordo, il criterio Euribor 360, si considera che il METODO DI CONTEGGIO degli interessi corrispettivi previsto daBANCA SISTEMA SPAè quello dell’ANNO COMMERCIALE (360/360).

Non solo, in considerazione che nella sentenza della Corte d’Appello di Milano del 11/05/2021 n. 1510 SIDERMAR Srl ha richiesto “la nullità della clausola sugli interessi per l’omessa indicazione del T.A.E., tasso nominale annuo al lordo degli effetti della liquidazione infrannuale degli interessi, che risultava pari al 7,56% in luogo del 7,31% indicato quale T.A.N.: anche tale vizio imponeva un ricalcolo che riduceva il debito ad un importo già interamente versato”, conseguentemente si desume che il finanziamento oggetto del contratto è stato determinato daBANCA SISTEMA SPAnel REGIME COMPOSTO calcolando gli interessi corrispettivi con l’errata formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE

anzichè con la corretta formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO

sancita dalla Banca d’Italia nel PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 con la norma “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”

Infatti, se si utilizza la rata costante posticipata di euro 9.973,89 determinata con i parametri contrattuali sopra evidenziati con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che usa sia la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO “COMMERCIALE” (360/360) sia il tasso mensile NON equivalente calcolato con l’errata formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE, l’aliquota del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO) delle sole60 rate mensilidi interessi di AMMORTAMENTO determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che usa sia la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO “COMMERCIALE” (360/360) sia il tasso mensile equivalente calcolato corretta formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO è pari al 7,559949308752%, cioè quella precisata dal CTP diSIDERMAR Srl.

Prospetto della rata di euro 9.973,89
Prospetto del TAE del SOLO AMMORTAMENTO del 7,559949308752%

Nel rinviare all’articoloLA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO, poiché da un punto divista giuridicoil debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA nonostante vi siano scadenze periodiche, ogni pagamento di rata non può essere considerato un debito autonomo. Non solo, anche da un punto divista matematicoil calcolo degli INTERESSI CORRISPETTIVI del PREAMMORTAMENTO TECNICO e FINANZIARIO non è considerato un separato conteggio.

In considerazione che il finanziamento oggetto del contratto è stato determinato daBANCA SISTEMA SPAnel REGIME COMPOSTO degli interessi sia con l’errata formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE sia con il METODO DI CONTEGGIO dell’ANNO COMMERCIALE (360/360), la1 ratadi interessi di PREAMMORTAMENTO calcolati nel periodo dal23/03/2015al31/03/2020da corrispondere in data01/04/2020 è pari ad euro 186.506,53.

Nel rinviare all’articoloGLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO, se nel REGIME COMPOSTO degli interessi è usata sia la corretta formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO sia con il METODO DI CONTEGGIO dell’ANNO CIVILE CORRETTO (365/365 e 366/366) previsto dall’art. 821comma 3c.c., la1 ratadi interessi di PREAMMORTAMENTO calcolati nel periodo dal23/03/2015al31/03/2020da corrispondere in data01/04/2020 è pari ad euro 177.338,70 con una TENTATA TRUFFA di euro 9.167,83 .

Prospetto della Tentata Truffa del solo Preammortamento Composto Vs Composto di euro 9.167,83

Se nel REGIME SEMPLICE degli interessi è usata sia la corretta formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE sia con il METODO DI CONTEGGIO dell’ANNO CIVILE CORRETTO (365/365 e 366/366) previsto dall’art. 821comma 3c.c., la1 ratadi interessi di PREAMMORTAMENTO calcolati nel periodo dal23/03/2015al31/03/2020da corrispondere in data01/04/2020 è pari ad euro 183.726,47con una TENTATA TRUFFA di euro 2.780,06 .

Prospetto della Tentata Truffa del solo Preammortamento Composto Vs Semplice di euro 2.780,06

Conseguentemente, il PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE” del contratto diBANCA SISTEMA SPA, determinato nell’illecito ex art. 821comma 3c.c. REGIME COMPOSTO degli interessi sia con l’errata formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE sia con il METODO DI CONTEGGIO dell’ANNO COMMERCIALE (360/360), per rispettare da un punto divista giuridicola regola dell’OBBLIGAZIONE UNICA deve indicare sia la1 ratadi interessi di PREAMMORTAMENTO calcolati nel periodo dal23/03/2015al31/03/2020da corrispondere in data01/04/2020di euro 186.506,53 sia le60 rate mensilidi interessi di AMMORTAMENTO da corrispondere dal01/05/2020al01/04/2025di euro 9.973,89.

Nel rinviare sia all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE sia all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE, seBANCA SISTEMA SPAavesse determinato il lecito ex art. 821comma 3c.c. PIANO DI AMMORTAMENTO “LINEARE” applicando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), per rispettare da un punto divista giuridicola regola dell’OBBLIGAZIONE UNICA avrebbe dovuto indicare sia la1 ratadi interessi di PREAMMORTAMENTO calcolati nel periodo dal23/03/2015al31/03/2020da corrispondere in data01/04/2020di euro183.726,47sia le60 rate mensilidi interessi di AMMORTAMENTO da corrispondere dal01/05/2020al01/04/2025di euro 9.421,54.

Prospetto del PIANO DI AMMORTAMENTO “LINEARE”

A seguire, il prospetto che evidenzia l’importo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE sia del PREAMMORTAMENTO sia dell’AMMORTAMENTO di euro 35.921,06, cioè la differenza ANATOCISTICA fra il PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE” del contratto diBANCA SISTEMA SPA e il lecito ex art. 821comma 3c.c. PIANO DI AMMORTAMENTO “LINEARE” determinato con le indicazioni contrattuali.

Prospetto della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE

Si evidenziano ora le aliquote del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO) del FINANZIAMENTO che tiene conto sia della1 ratadi interessi di PREAMMORTAMENTO calcolati nel periodo dal23/03/2015al31/03/2020da corrispondere in data01/04/2020sia delle60 rate mensilidi interessi di AMMORTAMENTO da corrispondere dal01/05/2020al01/04/2025.

L’aliquota del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO) del FINANZIAMENTO del lecito ex art. 821comma 3c.c.PIANO DI AMMORTAMENTO “LINEARE”calcolato utilizzando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 7,31%, cioè èidenticoal TAN del 7,31%del contratto diBANCA SISTEMA SPA.

Prospetto del TAE FINANZIAMENTO IN SEMPLICE del PIANO DI AMMORTAMENTO “LINEARE”

L’aliquota del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO) del FINANZIAMENTO dell’illecito ex art. 821comma 3c.c.PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE”calcolato utilizzando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 8,354287498074%, cioè èpiù altodel TAN del 7,31%del contratto diBANCA SISTEMA SPA.

Prospetto del TAE FINANZIAMENTO IN SEMPLICE del PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE”

L’aliquota del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO) del FINANZIAMENTO dell’illecito ex art. 821comma 3c.c.PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE”calcolato utilizzando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 6,780232200712%, cioè èpiù bassodel TAN del 7,31%del contratto diBANCA SISTEMA SPA.

Prospetto del TAE FINANZIAMENTO IN COMPOSTO del PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE”

IL DIRITTO CONSEGUENZIALE ALLA MATEMATICA CORRETTA

Nella sentenza del Tribunale di Milano del 06/06/2019 n. 5399 si legge “Neppure rileva la mancata indicazione del T.A.E., in luogo del solo T.A.N. Appare anzitutto dubbio il fondamento normativo dell’obbligo di indicazione del T.A.E.; qualora infatti si voglia fare riferimento ALL’ART. 6 DELLA DELIBERA CICR 9.2.2000 (riferimento del tutto mancante in citazione), si osserva che lo stesso è previsto solo per i contratti nei quali ha effettivamente luogo una capitalizzazione infrannuale degli interessi, come per es. nei contratti di CONTO CORRENTE (che costituisce poi il solo contratto di raccolta del risparmio e di contestuale esercizio del credito: come previsto in apertura di articolo). Ne consegue l’esclusione del contratto di MUTUO o di FINANZIAMENTO (nel quale non è prevista una capitalizzazione in senso finanziario, ossia: di effettiva capitalizzazione e di maturazione di interessi su altri interessi previamente capitalizzati). Si tratterebbe del resto di un tasso di dubbia utilità in un contratto che già prevede l’indicazione dell’I.S.C.”

In primis, è del tutto evidente lamanipolazione della verità matematica del Dott. Claudio Antonio Tranquillo sulla circostanza che non sussiste ANATOCISMO “GENETICO” ex art. 821comma 3c.c. nel contratto da lui analizzato perchè l’importo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE sia del PREAMMORTAMENTO sia dell’AMMORTAMENTO è pari ad euro 35.921,06.

Non solo, nell’evidenziare che il fondamento normativo dell’aliquota del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO) è l’art. 117comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi, l’incongruente interpretazione giuridicache l’aliquota del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO) è“un tasso di dubbia utilità in un contratto che già prevede l’indicazione dell’I.S.C.” non tiene in considerazione del suo ruolo di magistrato. Infatti, nel rinviare all’articoloL’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO(LA FUNZIONE EQUITATIVA DELL’INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1374 C.C.), la sentenza della Cassazione Civile Sezioni Unite del 13/09/2005 n. 18128, alla luce di una rilettura degli istituti codistici in senso conformativo ai precetti superiori della Carta Costituzionale, ha ammesso una potestà di controllo e d’intervento del giudice all’interno della convenzione attraverso il combinato disposto dell’art. 2 della Costituzione, che sancisce il DOVERE DI SOLIDARIETÀ NEI RAPPORTI INTERSOGGETTIVI, e le norme codicistiche che impongono il comportamento contrattuale secondo BUONA FEDE (artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.). Per conseguenza, i principi generali dell’ordinamento giuridico di RAGIONEVOLEZZA e di PROPORZIONALITÀ penetrano nel sistema pattizio attraverso l’EQUITÀ ex art 1374 c.c. nel suo ruolo integrativo rispetto all’autonomia privata: qualsiasi pregiudizio, anche di carattere patrimoniale, deve essere valutato in quest’ottica costituzionalmente orientata. Inoltre, il comma 2, lettera e) dell’art. 2 del Codice del Consumo (CdC) rubricato “Diritto dei Consumatori” certifica la rilevanza dell’EQUITÀ sia nella fase genetica del contratto che nella fase della sua esecuzione: si legge che “2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: … (…) … e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’EQUITÀ nei rapporti contrattuali; … (…) …”.

TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA 06-06-2019 N. 5399

Si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Milano del 11/05/2021 n. 1510 “Il motivo attinente alla mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo è parimenti infondato. La DELIBERA CICR 9.2.2000 prevede tale indicazione ma solo quando vi sia, come è frequente nei contratti di CONTO CORRENTE, una capitalizzazione infrannuale degli interessi, che non ricorre, invece, nel caso, come quello dispecie, di contratti di MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE, come indicato nel documento di sintesi (v. doc. 2D appellante)”.

In primis, è del tutto evidente lamanipolazione della verità matematica del Dott. Domenico Bonaretti, Presidente, del Dott. Serena Baccolini, Consigliere e del Dott. Rossella Milone, Consigliere Relatore, sulla circostanza che non sussiste ANATOCISMO “GENETICO” ex art. 821comma 3c.c. nel contratto da loro analizzato perchè l’importo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE sia del PREAMMORTAMENTO sia dell’AMMORTAMENTO è pari ad euro 35.921,06.

Non solo, anche in questo caso si evidenzia che il fondamento normativo dell’aliquota del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO) è l’art. 117comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi che alimenta una pretesa normativa ulteriore rispetto a quella della semplice presenza delle clausole nel documento contrattuale, esigendo l’indicazione il più possibile precisa delle condizioni in contratto perché la completezza – o autosufficienza – del testo contrattuale non si commisura solo sul numero delle clausole scritte, ma altresì sul contenuto esposto da ciascuna di esse.

Ulteriormente, l’Organo di Vigilanza con la Normativa di Trasparenza tempo per tempo vigente dà la sua versione nomofilattica dell’art. 117, comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi stabilendo cosa il regolamento contrattuale deve contenere espressamente per non comportare l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE della clausola relativa al TASSO ANNUO dell’INTERESSE CORRISPETTIVO nel REGIME COMPOSTO degli interessi. In particolare, nella normativa del All. 4B Prototipo di foglio informativo del mutuo fondiario (D.P.R. 21 GENNAIO 1976 N. 7) offerto a consumatori in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 vi è l’obbligo giuridico, esplicitato nelle note di redazione, che “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)^t1/t2 – 1”, cioè l’equazione del  PRINCIPIO di EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO necessaria per il calcolo del tasso periodale equivalente.

CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 11-05-2021 N. 1510

Si legge nell’ordinanza della Cassazione Civile del 19/01/2026 n. 1027 a proposito dell’aliquota del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO) che “5.1- Il motivo è inammissibile, poiché con detta censura i ricorrenti si dolgono della decisione sul punto in ragione del fatto che non avrebbe preso in considerazione la differenza fra TAE e TAN dedotta sin dalla citazione in opposizione e non contestata dalla banca laddove, tuttavia, la specifica prospettazione della rilevanza di detta differenza (mancata indicazione del tasso applicato al contratto) nella prospettazione sopra illustrata non risulta sottoposta alla Corte di merito che, invero, respinge la censura relativa alla mancata menzione del T.A.E. osservando “Il motivo attinente alla mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo è parimenti infondato. La Delibera CICR 9.2.2000 prevede tale indicazione ma solo quando vi sia, come è frequente nei contratti di conto corrente, una capitalizzazione infrannuale degli interessi, che non ricorre, invece, nel caso, come quello di specie, di contratti di mutuo con ammortamento alla francese, come indicato nel documento di sintesi (v. doc. 2D appellante)”. A fronte di tale ratio la ricorrente nel motivo invoca in modo inconferente una questione di fatto (la differenza tra TAE e TAN) per censurare una decisione che logicamente prescinde da questa differenza, in quanto si fonda sulla diversità tra le due misure standardizzate di costo e sul fatto che l’indicazione del TAE – che è solo un indice informativo di sintesi – è imposta solo quando vi sia una capitalizzazione infrannuale degli interessi, ritenuta non ricorrente nella specie. In altre parole, la Corte d’Appello non nega la differenza tra T.A.N. e T.A.E. in punto di fatto (né potrebbe, dal momento che sono due indicatori ontologicamente diversi) bensì afferma che l’omessa indicazione del T.A.E. non rileva ai fini della validità del mutuo nella specie non ricorrendo un’ipotesi di capitalizzazione infrannuale in senso tecnico. E con tale ratio il motivo non si confronta”.

Nel ricordare di nuovo che il fondamento normativo dell’aliquota del TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO) è l’art. 117comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi, è del tutto evidente lamanipolazione della verità matematica del Dott. Scoditti Enrico – Presidente, del Dott. Dal Moro Alessandra – Consigliere Relatore, del Dott. Vitrò Silvia – Consigliere, del Dott. Caprioli Maura – Consigliere e del Dott. Rolfi Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere, sulla circostanza che non sussiste ANATOCISMO “GENETICO” ex art. 821comma 3c.c.del mutuo nella specie non ricorrendo un’ipotesi di capitalizzazione infrannuale in senso tecnico” perchè l’importo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE sia del PREAMMORTAMENTO sia dell’AMMORTAMENTO è pari ad euro 35.921,06.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 19-01-2026 N. 1027

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”