TRIBUNALE DI POTENZA, SENTENZA DEL 21-11-2025 N. 2306

Obbligatorietà del Regime Semplice

Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo

La sentenza del Tribunale di Potenza, Dott. Caterina Genzano, del 21/11/2025 n. 2306 ha decretato che “La violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 117 comma 4 TUB comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 della medesima norma, che stabilisce l’applicazione del TASSO SOSTITUTIVO. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito più recente, quando il contratto non indica chiaramente il regime di capitalizzazione utilizzato, determinando un COSTO OCCULTO del finanziamento, trova applicazione il regime sostitutivo che, nel caso di specie, corrisponde al REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE.

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

Nel rinviare sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 12-08-2025 N. 1242 sia all’articolo CORTE D’APPELLO DI BARI, SENTENZA DEL 28-01-2026 N. 110, la sentenza del Tribunale di Potenza, Dott. Caterina Genzano, del 21/11/2025 n. 2306 ha decretato che “Nel caso di specie, emergono elementi che differenziano la fattispecie da quella esaminata dalle Sezioni Unite (CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130) e che meritano specifica valutazione. Il contratto oggetto del presente giudizio presenta caratteristiche che lo distinguono dai mutui bancari standardizzati esaminati dalle Sezioni Unite: a) Si tratta di un contratto di FINANZIAMENTO PERSONALE e non di un mutuo ipotecario; b) Il contratto non contiene alcuna espressa indicazione del REGIME DI CAPITALIZZAZIONE UTILIZZATO; c) La documentazione contrattuale non esplicita chiaramente che il PIANO DI AMMORTAMENTO sia costruito secondo il REGIME COMPOSTO; d) Il TASSO EFFETTIVAMENTE APPLICATO risulta superiore a quello NOMINALMENTE INDICATO per effetto dell’applicazione del regime composto non pattuito. … (…) … L’art. 117 co. 4 del TUB stabilisce che “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Nel caso di specie, la mancata indicazione del REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA comporta una violazione degli obblighi di trasparenza, in quanto il mutuatario non è stato posto in condizione di conoscere l’effettivo costo del finanziamento. Come chiarito dalla giurisprudenza più attenta, la DIFFERENZA tra REGIME SEMPLICE e COMPOSTO non è meramente tecnica, ma incide sostanzialmente sul costo complessivo del finanziamento. … (…) … La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che: – Il PIANO DI AMMORTAMENTO è stato costruito utilizzando il REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA; – Tale regime non era espressamente indicato nel contratto; – L’applicazione del REGIME SEMPLICE comporterebbe un debito residuo significativamente inferiore (€ 5.430,28 anziché € 7.287,66). Tali risultanze evidenziano che l’applicazione del REGIME COMPOSTO, non espressamente pattuito, ha comportato un maggior costo del finanziamento non trasparente per il mutuatario … (…) … Alla luce delle considerazioni che precedono e delle conclusioni riportate dal CTU, che si condividono, l’opposizione proposta deve essere parzialmente accolta.”

In sintesi, la sentenza del Tribunale di Potenza, Dott. Caterina Genzano, del 21/11/2025 n. 2306 ha stabilito, come la CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130, che la mancata indicazione nel contratto della formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi non comporta di per sè nullità per INDETERMINATEZZA quando il REGIME COMPOSTO ALLA FRANCESEnon produce effetti patologici sul tasso applicato. Ma nella fattispecie concreta è emerso unadivergenza di fattotra l’aliquota del TASSO NOMINALE CONTRATTUALE (TAN) e l’aliquota del TASSO EFFETTIVAMENTE APPLICATO (TAE) e, quindi, l’assenza diesplicita previsione contrattualedel REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA configura una VIOLAZIONE DELL’ART. 117, comma 4, del TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dal comma 7.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”