
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale (articolo)
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo (articolo)
La sentenza del Tribunale di Napoli, Dott. Federica D’Auria, del 31/01/2025 n. 1071 ha decretato “Venendo infine ai restanti motivi di opposizione – INDETERMINABILITÀ del tasso di interesse concordato nel contratto di mutuo, eventuale USURARIETÀ dello stesso, configurazione di un’ipotesi di ANATOCISMO BANCARIO vietato, eccezione di pagamento – che incidono direttamente o indirettamente sul quantum deleatur, essi possono essere esaminati congiuntamente. Per questo motivo era stato dato incarico al CTU, dott. xxxxx, al fine di procedere ad una consulenza contabile, le cui conclusioni, essendo stata svolta in completa aderenza al quesito ricevuto e con un metodo logico – contabile rigoroso e condivisibile, sono pienamente da accogliere. … (…) …Si legge al riguardo nell’elaborato: “Del pari lo scrivente ha precedentemente illustrato che il PIANO D’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE adottato dalla Banca per la nominata operazione finanziaria possa essere elaborato tanto in regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA degli interessi quanto in REGIME SEMPLICE. E’ risultato inoltre che il REGIME COMPOSTO degli interessi applicato all’ammortamento del mutuo comporta un maggior onere per interessi a carico del debitore. Di tale regime non risulta menzione, né espressa pattuizione, nel contratto di mutuo n. 624/2011462 e del pari non risulta indicazione del Tasso Annuo Effettivo rappresentante l’effetto del regime infrannuale delle rate di rimborso del prestito, valore essenziale per la rappresentazione del reale costo del finanziamento, al netto degli oneri accessori… (…) … La Banca mutuataria, non avendo a tanto operato con le previsioni di cui al contratto del 8 maggio 1998, si è sottratta agli obblighi in tema di trasparenza bancaria di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati; per cui il REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTO adottato per l’ammortamento del finanziamento che ci occupa, potrà essere ritenuto legittimo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della delibera CICR 2000, solo in presenza di accettazione espressa della relativa clausola … (…) … A tal proposito il sottoscritto ha evidenziato che anche la Banca d’Italia, a ulteriore riprova del duplice regime finanziario, semplice o composto, impiegabile dagli istituti di credito per l’elaborazione del piano di ammortamento, nello schema-tipo di documento di sintesi specificamente predisposto per i contratti di mutuo (allegato 4B alle norme di trasparenza –PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016-) ha precisato, alla nota 5, che “se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”.
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In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
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In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
