CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 26-03-2020 CAUSA C-779/18 (CASO MIKROKASA S.A.)

Diritti dei consumatori: Limite massimo del costo del credito extrainteressi

Questioni pregiudiziali

  1. Se le disposizioni della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, segnatamente gli articoli 3, lettera g), 10, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che i cosiddetti «costi del credito extrainteressi», stabiliti in misura forfettaria secondo una formula di calcolo prevista per legge, descritta all’articolo 36a della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; legge del 12 maggio 2011, relativa al credito ai consumatori; Dz.U. – Gazzetta ufficiale polacca – del 2018, posizione 993, testo unico, e successive modifiche), vengano distinti dal cosiddetto «costo totale del credito per il consumatore», definito nella succitata direttiva, in modo che renda possibile nascondere al consumatore gli effettivi costi del credito extrainteressi sostenuti dal professionista.
  2. Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, segnatamente gli articoli 1, paragrafo 2, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano al controllo delle clausole dei contratti di credito ai consumatori dal punto di vista della sussistenza dei presupposti descritti all’articolo 3 della medesima direttiva, nella parte relativa ai cosiddetti costi del credito extrainteressi, i cui criteri di determinazione sono specificati all’articolo 36a della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; Dz.U. del 2018, posizione 993, testo unico).

Sentenza

La Corte (Prima Sezione) dichiara i seguenti principi di diritto:

1)      L’articolo 3, lettera g), l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un metodo di calcolo relativo all’importo massimo del costo del credito extrainteressi che può essere imposto al consumatore, a condizione che tale normativa non introduca obblighi di informazione supplementari riguardanti tale costo del credito extrainteressi, che si aggiungano a quelli previsti da detto articolo 10, paragrafo 2.

2)      L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale, che fissa il costo del credito extrainteressi rispettando il limite massimo previsto da una disposizione nazionale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”