La funzione equitativa dell’integrazione del contratto ex art. 1374 c.c.
Nelle prassi operative delle banche e delle finanziarie vi è spesso l’utilizzo di ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI che aumentano l’importo complessivo degli INTERESSI CORRISPETTIVI da restituire effettivamente da parte del cliente che ha concluso un contratto di finanziamento con rimborso rateale.
Normalmente gli intermediari utilizzano questi stratagemmi con l’illecito REGIME COMPOSTO e, pertanto, essi sono qualificabili matematicamente come meccanismi secondari generatori di ANATOCISMO perché contribuiscono ad accentuare l’effetto della composizione degli interessi sugli interessi del regime esponenziale. Infatti, ogniqualvolta si determinano artificiosamente ulteriori interessi, quest’ultimi si aggiungono a quelli specificati algebricamente dall’impiego del solo PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO e, quindi, vi è un incremento del meccanismo ANATOCISTICO perché la base di calcolo della composizione degli interessi sugli interessi illeciti è più ampia. Conseguentemente, ex art. 1374 c.c., affinché non sia violato il divieto di utilizzo del REGIME COMPOSTO ex art. 821, comma 3, c.c. e, quindi, il divieto implicito di ANATOCISMO di tipo “GENETICO”, non è sufficiente applicare ai finanziamenti con rimborso rateale il solo REGIME SEMPLICE: per non infrangere la LEGGE CIVILE e PENALE e per garantirel’EQUITÀ fra le parti occorre disapplicare anche tutti questi ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI che generano altri interessi iniqui nell’illecito REGIME COMPOSTO.
Non solo, pure utilizzando il lecito PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE, tali artifizi aumentano l’importo complessivodegli INTERESSI CORRISPETTIVI da restituire effettivamente perché determinano artificiosamente ulteriori interessi. Per conseguenza, ex art. 1374 c.c., questi stratagemmi debbono essere disattesi anche nel lecito REGIME LINEARE sia perché non garantiscono l’EQUITÀ fra i contraenti sia perché violano la NORMATIVA PENALE in quanto procurano un ingiusto profitto con altrui danno ex art. 640 c.p..
Il fondamento giuridico della disapplicazione degli ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI sia nel REGIME COMPOSTO sia nel REGIME SEMPLICE risiede, dunque, nell’art. 1374 c.c. che stabilisce che “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la LEGGE, o, in mancanza, secondo gli usi e l’EQUITÀ”.
L’eliminazione degli ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI non riguarda il c.d. squilibrio economico ma concerne il pregiudizio di carattere patrimoniale che tali stratagemmi determinano a seguito di una violazione indiscutibile della LEGGE e dell’EQUITÀ sia quando è adoperato l’illecito REGIME COMPOSTO sia quando è utilizzato il lecito REGIME SEMPLICE.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione Civile Sezione Lavoro del 08/07/1983 n. 4626, la funzione EQUITATIVA dell’integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. è di tipo suppletivo, in quanto finalizzata a sopperire a lacune laddove non sia prevista un’apposita disciplina da parte della legge o degli usi normativi. Ancora, la sentenza della Cassazione Civile Sezioni Unite del 13/09/2005 n. 18128, alla luce di una rilettura degli istituti codicistici in senso conformativo ai precetti superiori della Carta Costituzionale, ha ammesso una potestà di controllo e d’intervento del giudice all’interno della convenzione attraverso il combinato disposto dell’art. 2 della Costituzione, che sancisce il DOVERE DI SOLIDARIETÀ NEI RAPPORTI INTERSOGGETTIVI, e le norme codicistiche che impongono il comportamento contrattuale secondo BUONA FEDE (artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.). Per conseguenza, i principi generali dell’ordinamento giuridico di RAGIONEVOLEZZA e di PROPORZIONALITÀ penetrano nel sistema pattizio attraverso l’EQUITÀ ex art 1374 c.c. nel suo ruolo integrativo rispetto all’autonomia privata: qualsiasi pregiudizio, anche di carattere patrimoniale, deve essere valutato in quest’ottica costituzionalmente orientata. Inoltre, il comma 2, lettera e) dell’art. 2 del Codice del Consumo (CdC) rubricato “Diritto dei Consumatori” certifica la rilevanza dell’EQUITÀ sia nella fase genetica del contratto che nella fase della sua esecuzione: si legge che “2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: … (…) … e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’EQUITÀ nei rapporti contrattuali; … (…) …”. Ancora, la sentenza della Corte di Giustizia del 03/03/2020 relativa alla causa C-125/18 ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (GU 1993, L 95, pag. 29) concernente le CLAUSOLE ABUSIVE nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il giudice nazionale, in applicazione dei principi del diritto contrattuale, sopprima una CLAUSOLA ABUSIVA di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva in situazioni in cui dichiarare invalida detta clausola obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nella sua interezza, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli. Infatti, si legge nella sentenza della Corte di Giustizia del 03/03/2020 relativa alla causa C-125/18 che “la direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 8, deve essere interpretata nel senso che un GIUDICE di uno Stato membro è tenuto a controllare il CARATTERE CHIARO E COMPRENSIBILE di una clausola contrattuale vertente sull’oggetto principale del contratto, e ciò indipendentemente dalla trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro” e, quindi, nella fattispecie concreta oggetto della decisione, la Corte ha stabilito che “La direttiva 93/13, e segnatamente il suo articolo 4, paragrafo 2, e il suo articolo 5, deve essere interpretata nel senso che, al fine di rispettare l’OBBLIGO DI TRASPARENZA di una clausola contrattuale che fissa un tasso d’interesse variabile nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall’altro, la comunicazione di informazioni sull’andamento, nel passato, dell’indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso”.
Ulteriormente, tutte le norme pattizie devono essere valutate alla luce della clausola generale di MERITEVOLEZZA DI TUTELA degli interessi perseguiti ex art. 1322 c.c. che è pienamente valorizzata e consolidata, nei suoi tratti di fondo, a livello della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per i fini che qui interessano, è sufficiente richiamare la sentenza della Cassazione Civile del 30/09/2015 n. 19559, la sentenza della Cassazione Civile del 10/11/2015 n. 22950, la sentenza della Cassazione Civile del 15/02/2016 n. 2900, la sentenza della Cassazione Civile del 29/02/2016 n. 3949 e la sentenza della Cassazione Civile del 26/07/2016 n. 15408: tutte queste decisioni giurisprudenziali mettono in luce la NON MERITEVOLEZZA sia di operazioni congegnate in modo tale da sbilanciare significativamente l’equilibrio contrattuale alterando il sinallagma in favore dell’intermediario predisponente sia di pattuizioni in cui il BANCARIO latu sensu assume una posizione “blindata” perché il contratto prevede un alea unicamente in capo al cliente sia di patti volti per intero all’esclusivo servizio dell’interesse della banca o della società finanziaria predisponente.
Infine, l’art. 127 del TUB, comma 4, nella versione in vigore dal 19/09/2010 al 17/12/2010, e comma 2,nelle versioni in vigore dal 18/12/2010 ad oggi, stabilisce che “Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice”: conseguentemente, se la causa è stata introdotta dopo il 19/09/2010 indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto essendo l’art. 127 del TUB, comma 4 o comma 2 una norma di natura processuale e non sostanziale, la sussistenza di una nullità c.d. “di protezione” ex Titolo VI del TUB, deve obbligare il giudice a decretare la tutela più vantaggiosa per il finanziato.
Pertanto, ex art. 1374 c.c., tutto ciò che è ESPRESSO IN CONTRATTO deve essere ossequioso della LEGGE CIVILE e PENALE e deve garantire l’EQUITÀ fra i contraenti; non solo, deve rispettare l’art. 1374 c.c. anche tutto ciò che NON È ESPRESSO nel PATTO ma DI FATTO regola il rapporto fra le parti. Conseguentemente, qualsiasi ARTIFICIO CONTABILE TRUFFALDINO palese o “occulto” che regoli il finanziamento rateale deve essere disapplicato ogniqualvolta vi sia una violazione della LEGGE e dell’EQUITÀ. Dato che la violazione di norme imperative è fatta esclusivamente con l’intento di perseguire un “ingiusto profitto con altrui danno”, il contratto di finanziamento rateale si presenta come il mezzo adottato dal BANCARIO latu sensu per la concreta realizzazione del profitto illecito. Di conseguenza, l’eventuale previsione e/o utilizzo di uno qualsiasi degli ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI che generano di per sé ulteriori interessi CORRISPETTIVI iniqui che nel REGIME COMPOSTO determinano un incremento dell’effetto anatocistico, deve essere considerato ai fini dell’individuazione dell’intensità della VOLONTÀ DOLOSA del reato-mezzo TRUFFA e del reato-fine USURA: il DOLO INTENZIONALE non potrà che essere rafforzato nella sua intensità e, quindi, vi è un’ulteriore prova dell’obbiettivo di commettere il reato “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p..