
INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL TASSO CORRISPETTIVO IN GENERALE
OBBLIGATORIETÀ DEL REGIME SEMPLICE
SANZIONE DELL’ART. 117, COMMA 7, TUB PER L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL TASSO CORRISPETTIVO
Nel rinviare sia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130 (MUTUO A TASSO FISSO con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE)sia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 13-06-2024 N. 16456 (MUTUO A TASSO VARIABILE con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e dell’USURA utilizzando i dati sia della CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 03-07-2020 N. 1666 sia del TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA DEL 15-11-2018 N. 11450) (MUTUO A TASSO VARIABILE: PERCHÉ IL PRINCIPIO DI DIRITTO CHE LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE NON VA NECESSARIAMENTE INDICATA CON INDICATORE NUMERICO È SBAGLIATO) sia all’articoloCASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 19-03-2025 N. 7382 (MUTUO A TASSO VARIABILE con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e dell’USURA utilizzando i dati dell’atto di mutuo e delle quietanze), il Giudice Maria Antonio Maiolino nella sentenza del Tribunale di Padova del 14/04/2025 n. 605 ha preliminarmente sancito che “nonostante la Corte (CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130) precisi di occuparsi del solo mutuo con TASSO DEBITORIO FISSO, le conclusioni tratte si adattino anche al mutuo con TASSO DI INTERESSE DEBITORIO VARIABILE” perché “Il fatto che per sua natura il PIANO DI AMMORTAMENTO di un mutuo a TASSO VARIABILE possa contenere solo un’ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (C.D. PIANO DI AMMORTAMENTO INDICATIVO), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni”.
Il Giudice Maria Antonio Maiolino nella sentenza del Tribunale di Padova del 14/04/2025 n. 605 ha però evidenziato che nel caso concreto dei DUE MUTUI A TASSO VARIABILE analizzati “era allegato un PIANO DI AMMORTAMENTO che conteneva l’indicazione della sola COMPONENTE DI CAPITALE ma nulla indicava in ordine all’AMMONTARE DELLA RATA e quindi non consentiva di desumere il TOTALE DEGLI INTERESSI DOVUTI: come evidenzia lo stesso opponente, manca anche l’indicazione dell’AMMONTARE DELLA PRIMA RATA, che avrebbe consentito di costruire le rate successive. Ciò, peraltro, nonostante l’art. 1 di entrambi i contratti faccia riferimento ad un PIANO DI AMMORTAMENTO allegato sub A, che riporti l’indicazione per ciascuna rata sia della QUOTA DI CAPITALE che della QUOTA DI INTERESSI dovuti” (per l’illecità ex art. 1374 c.c. del c.d. PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE “TASSO D’INGRESSO” si rinvia all’articolo GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SENTENZA DEL 20-01-2015 N. 79).
Si legge nelle motivazioni del Tribunale di Padova del 14/04/2025 n. 605 che “46. L’opponente quindi si duole del fatto che il contenuto dei contratti non consenta di ricostruire al momento della pattuizione quale sia la somma complessiva da restituire al mutuante ed in particolare quale sia l’ammontare degli interessi debitori, sul presupposto che l’ammontare degli oneri dovuti muta a seconda che, fermo l’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE, la capitalizzazione applicata sia SEMPLICE o COMPOSTA. 47. Effettivamente va evidenziato che entrambi i contratti di mutuo all’origine della pretesa (doc.ti n. 4 e n. 6 fascicolo monitorio) risultano privi di quel corredo informativo minimo che avrebbe consentito al mutuatario di ricostruire esattamente la modalità di addebito degli interessi debitori: è vero che il PIANO DI AMMORTAMENTO non configura un elemento informativo necessario del contratto, ma – in assenza di altre precisazioni nei contratti in ordine alla modalità di maturazione e costruzione del debito per interessi – il documento avrebbe consentito di ricostruire l’ammontare delle rate distinto tra capitale ed interessi, permettendo così la previsione puntuale delle somme complessive che il mutuatario avrebbe dovuto versare per il rimborso dei finanziamenti. … (…) … 49. A conferma del fatto che le indicazioni contrattuali non consentissero l’univoca ricostruzione delle somme dovute in restituzione vale richiamare anche quanto esposto dal CTU Dott. XXXXX che ha ricostruito i PIANI DI AMMORTAMENTO in regime sia SEMPLICE che COMPOSTO (pag. 5 perizia). 50. Cosicché deve concludersi sul punto nel senso che i due contratti di mutuo non contenevano il corredo informativo minimo per consentire la ricostruzione degli oneri dovuti dalla debitrice … (…) … 52. In conclusione sul punto, emerge l’INDETERMINATEZZA della clausola contrattuale relativa agli oneri addebitati al soggetto finanziato con conseguente nullità della pattuizione ai sensi dell’art. 1346 c.c. (“l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”): questione di nullità che, per quanto rilevabile officiosamente, è stata sollevata ritualmente dalla parte in giudizio nel momento in cui lamenta l’indeterminatezza degli oneri. Ne consegue l’applicazione dell‘art. 117/VII TUB per violazione del comma quarto della medesima disposizione. 53. È stato quindi incaricato il CTU di ricostruire entrambi i rapporti di finanziamento secondo il regime di AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE, previa sostituzione dell’interesse debitorio contrattualizzato col tasso nominale minimo dei BOT, con un doppio conteggio che valorizzasse sia la capitalizzazione SEMPLICE che quella COMPOSTA: va peraltro chiarito in questa sede che, nel momento in cui il contratto nulla precisi in proposito, la capitalizzazione da applicare è quella SEMPLICE, che riduce gli oneri dovuti dal mutuatario”.
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In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
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In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.