CORTE D’APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 06-09-2022 N. 2836

TRUFFA CONTRATTUALE – CLAUSOLA FLOOR VESSATORIA

Nel rinviare all’articolo L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO e all’articolo LA TRUFFA NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE QUANDO IL PARAMETRO ASSUME VALORE NEGATIVO, la Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 06/09/2022 n. 2836 ha stabilito che “… (…) … Il contratto di mutuo con previsione di un tasso di interesse indicizzato, che è il contratto oggetto di esame, non richiede, infatti, per la sua validità ed efficacia la pattuizione della clausola qui contestata, ben potendo le parti stipulare validamente il negozio senza la previsione di tale clausola. Non risulta, pertanto, corretta la valutazione del primo giudice che ha ritenuto di non poter sindacare la VESSATORIETÀ per l’inerenza della clausola all’oggetto del contratto … (…) … Deve essere, infatti, ricordato che si considera vessatoria la clausola che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e tale situazione certamente ricorre nel caso di applicazione della CLAUSOLA FLOOR (non accompagnata da analogo meccanismo correttivo quale potrebbe essere quello derivante dall’applicazione di una CLAUSOLA CAP né da una RIDUZIONE DELLO SPREAD, che non emerge nella modulistica prodotta nel presente giudizio): la considerazione dell’indice EURIBOR come pari a zero nel caso che assuma valore negativo implica, infatti, l’obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi ad un tasso comunque pari allo spread pattuito, senza poter beneficiare interamente della variazione favorevole dell’indice, come invece può fare la Banca mutuante, che non è soggetta ad alcuna limitazione nel caso di rialzo dell’indice. Tale situazione di significativo squilibrio non riguarda la convenienza economica, che non è sindacabile dal giudice (v. art. 4 Direttiva cit. e art. 34 Codice del Consumo) ma attiene proprio ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto. La disciplina negoziale derivante dalla clausola floor non incide infatti sulla congruità della remunerazione (che non potrebbe essere oggetto di valutazione in termini di abusività) bensì determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli. La sentenza appellata deve essere, quindi, riformata e deve essere accolta la domanda volta ad inibire l’uso della clausola contestata … (…) … proprio perché si tratta di misure che possono riguardare indistintamente tutti i soggetti interessati senza la necessità di specifici accertamenti, disporre la pubblicazione della presente sentenza, dopo il suo eventuale passaggio in giudicato, sulla pagina iniziale del sito internet della Banca e, per una volta, sul quotidiano a diffusione nazionale Corriere della Sera. Il termine per l’adempimento dei suddetti obblighi viene fissato ai sensi dell’art. 140 co. 7 Codice del Consumo in giorni trenta dal passaggio in giudicato della presente sentenza e, nel caso di inosservanza degli stessi, si dispone a carico dell’odierna appellata il pagamento della somma di euro 1.032,00 per ogni giorno di ritardo … (…) …”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”