TRIBUNALE DI TORINO, ORDINANZA DEL 02-11-2021 (CASO LEXITOR)

Nel rinviare all’articolo NORMATIVA TESTO UNICO BANCARIO SUL RIMBORSO ANTICIPATO DI UN FINANZIAMENTO RATEALE, all’articolo DISCIPLINA BANCA D’ITALIA SULL’ESTINZIONE ANTICIPATA DEI FINANZIAMENTI NEL CREDITO AI CONSUMATORI e all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 11-09-2019 CAUSA 383-18 (CASO LEXITOR) e GIURISPRUDENZA ITALIANA, l’ordinanza del Tribunale di Torino del giudice Enrico Astuni del 02/11/2021 promuove un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale del testo del nuovo art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 con cui il legislatore ritiene di aver risolto la problematica dell’individuazione dei CRITERI DI QUANTIFICAZIONE oggettivi degli ONERI suscettibili di restituzione in caso di RIMBORSO ANTICIPATO del prestito, articolo introdotto dall’approvazione in via definitiva del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) attraverso la Legge 23 luglio 2021, n. 106 in vigore dal 25/07/2021 .

In altre parole, come si legge nel provvedimento del 1 dicembre 2021 della Banca d’Italia, il giudice Enrico Astuni “ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 11-octies” del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) “per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, muovendo dal doppio rilievo circa l’impossibilità dell’interpretazione conforme del disposto di legge alla sentenza “Lexitor” e, nel contempo, dell’assenza delle condizioni per applicare in via diretta la norma UE disapplicando la norma di diritto interno che risulti incompatibile con la prima (a conclusioni non dissimili è altresì pervenuto il Collegio di Coordinamento dell’ABF con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021).

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”