Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale (LEASING)
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 13-02-2024 N. 3930, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, ha confermato che si applica al contratto di LEASING IMMOBILIARE la normativa dell’art. 117 TUB che impone di indicare i criteri di calcolo dell’interesse.
Nella fattispecie concreta, però, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Trento del 04/06/2021 n. 85 che ha ritenuto osservata la normativa dell’art. 117 TUB anche se vi è la mancata indicazione espressa nel contratto del TASSO LEASING: “osserva il Collegio come la corte territoriale abbia ritenuto sufficiente, ai fini del rispetto nella disposizione normativa qui richiamata dai ricorrenti, la circostanza che i dati forniti con il contratto fossero idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell’operazione economica, essendo state espresse “in modo ben definito” lemodalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione, tanto dell’ammontare dei canoni da corrispondere, quanto del relativo numero e della relativa scadenza, nonché del prezzo di riscatto, tant’è che lo stesso C.T.U. ha potuto calcolare, sulla base delle disposizioni contrattuali, il TASSO LEASING dell’operazione per il contratto originario e le successive integrazioni.”
In altre parole, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28824 del 17/10/2023 ha ritenuto che se il CTU abbia potuto calcolare il TASSO LEASING anche l’utilizzatore del LEASING IMMOBILIARE lo avrebbe potuto calcolare agevolmente (?????????????????).
Conseguentemente, l’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE ha determinato questa massima: “In tema di LEASING IMMOBILIARE, la mancata indicazione, nel contratto, del “TASSO LEASING” non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell’esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata.”
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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