OMESSA PRONUNCIA E OMESSA MOTIVAZIONE EX ART. 112 C.P.C. – SENTENZE CASSAZIONE

Omessa pronuncia e Omessa motivazione ex art. 112 c.p.c.

Dispositivo dell’art. 112 Codice di procedura civile

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda (1) e non oltre i limiti (2) di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

  • (1) Il vizio di omessa pronuncia si verifica nell’ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione. Quindi tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l’emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.
  • (2) I limiti soggettivi ed oggettivi della domanda sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo. Infatti, in base a tale principio, viene sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum, per cui una sua decisione che superi quanto richiesto risulta viziata da ultra petizione, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi, risulta viziata da extra petizione. In tali casi, la decisione sarà affetta da nullità, convertibile in motivo di gravame ex art. 161, non rilevabile, quindi, d’ufficio dal giudice d’appello e sanabile, pertanto, col solo passaggio in giudicato del provvedimento.

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2022 , n. 651

La mancata statuizione per un determinato capo della domanda comporta il vizio di omessa pronuncia su quel capo

L’omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum. Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c. , stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’ art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali.(Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata che, nell’accogliere integralmente la domanda di annullamento del decreto di espulsione, aveva omesso ogni statuizione sulle spese di lite).

Cassazione civile, sez. II , 14/10/2021 , n. 28072

Deduzione del vizio di omessa pronuncia nel giudizio di legittimità

Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. , postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi.

Cassazione civile sez. III, 04/08/2021, n.22204

Differenza tra vizio di omessa pronuncia ed omessa motivazione, effetti sull’impugnazione

I vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia si differenziano in tal senso: 1) il primo comporta l’omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) il secondo presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, ovvero senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto. Al contrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione.

Motivazione: “I vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia sono assai diversi. Con il primo si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., (quindi, né con la denuncia di violazione di norme di diritto sostanziale né attraverso il vizio di motivazione). Il secondo, invece, presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al contrario il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.”

Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14418

Omessa pronuncia ed art. 112 c.p.c. e omessa motivazione ex art. 360 c.p.c.

La differenza fra l’omessa pronuncia ( art. 112 c.p.c. ) e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c. , n. 5) sussiste nel senso che, nella prima, l’omesso esame riguarda una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata; mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attività di esame dei giudice che si assume omessa concerne una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”