SISTEMA “FRANCESE”: IL CONCORSO MORALE NEL REATO DI TRUFFA E DI USURA DEI BANCARI LATU SENSU DELLA BANCA D’ITALIA

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, in considerazione che è inequivocabile matematicamente che il sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata è determinato nel REGIME COMPOSTO degli interessi in violazione degli artt. 821, comma 3, e 1374 codice civile, vi è la prova matematica, empirica e giuridica del c.d. CONCORSO MORALE [1] nel reato di TRUFFA dei tecnici e dei dirigenti della Banca d’Italia [2] ogniqualvolta si riscontri effettivamente nel rapporto fra gli intermediari e i clienti il mancato uso del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” per determinare la rata costante posticipata di un finanziamento rateale.

Questa responsabilità penale in CONCORSO deve essere valutata alla luce di quanto si legge sul sito internet istituzionale dell’Istituto di via Nazionale: “Le guide della Banca d’Italia, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, hanno l’obiettivo di permettere ai cittadini di capire le caratteristiche di alcuni prodotti ad ampia diffusione, per favorire scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato. Secondo le disposizioni di trasparenza gli intermediari devono mettere a disposizione della clientela le Guide che sono stampate in conformità ai modelli redatti dalla Banca d’Italia e pubblicati sul sito della stessa”.

In considerazione di queste indicazioni, non si comprende perché i BANCARI latu sensu dell’Istituto di Vigilanza hanno predisposto e pubblicato nel tempo la GUIDA MUTUO 2009 rilasciata con la Comunicazione B.I. del 27/11/2009 n. 42416 (in GU del 27/11/09 n. 277), la GUIDA MUTUO 2011 rilasciata con la Comunicazione B.I. del 08/04/2011 n. 52055 (in GU del 08/04/11 n. 81), la GUIDA MUTUO 2012 rilasciata con la Comunicazione B.I. del 12/10/2012 n. 63878 (in GU del 12/10/12 n. 239), la GUIDA MUTUO 2016 pubblicata il 28/06/2016 sul sito istituzionale, la GUIDA MUTUO 2017 pubblicata il 27/06/2017 sul sito istituzionale, la GUIDA MUTUO 2018 pubblicata il 08/08/2018 sul sito istituzionale, la GUIDA MUTUO 2020 pubblicata il 09/01/2020 sul sito istituzionale, la GUIDA PRATICA SUL CREDITO AI CONSUMATORI 2014 rilasciata con la Comunicazione B.I. del 30/01/2014 n. 24 (in GU del 30/01/14 n. 24), la GUIDA PRATICA SUL CREDITO AI CONSUMATORI 2016 pubblicata il 28/06/2016 sul sito istituzionale, la GUIDA PRATICA SUL CREDITO AI CONSUMATORI 2018 pubblicata il 08/08/2018 sul sito istituzionale e la GUIDA PRATICA SUL CREDITO AI CONSUMATORI 2020 pubblicata il 09/01/2020 sul sito istituzionale che hanno esempi che utilizzano l’illecito PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO: conseguentemente, queste GUIDA rafforzano e facilitano il proposito criminoso del reato di TRUFFA dei BANCARI latu sensu degli intermediari.

Non solo, il dolo intenzionale di questi soggetti istituzionali è aggravato ogniqualvolta si verifica effettivamente anche la prassi dell’utilizzo con il REGIME COMPOSTO del MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO del tasso NON equivalente periodale ed ogni volta che, contemporaneamente, le banche e le società finanziarie effettivamente non adoperano l’esatta metodologia di conteggio degli interessi effettivi dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”, ovvero, impiegano nel REGIME COMPOSTO con il tasso NON equivalente periodale la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “NON CORRETTO”, dell’ANNO “MISTO” e dell’ANNO COMMERCIALE in un DOPPIO MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO.

Si evidenziano ora le prove di questo c.d. CONCORSO MORALE “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p..

Con la GUIDA MUTUO 2011 rilasciata con la Comunicazione B.I. del 08/04/2011 n. 52055 (in GU del 08/04/11 n. 81), i BANCARI latu sensu della Banca d’Italia hanno presentato a pag. 4 i seguenti esempi: “Prendiamo un mutuo di importo pari a 145.000 euro, con un tasso fisso del 5,30 per cento. Ipotizzando una durata di 15 anni, il cliente pagherà rate mensili di 1.160 euro, restituendo all’intermediario il capitale, più di 63.790 euro di interessi. A parità di condizioni, se la durata fosse di 30 anni, la rata mensile sarebbe più bassa (794 euro) ma gli interessi complessivamente pagati sarebbero maggiori (140.845 euro).” A pag. 9 si evidenzia nel paragrafo “Piano di ammortamento” il medesimo esempio: “Consideriamo ancora un prestito di 145.000 euro tasso fisso del 5,30 per cento, con un piano di ammortamento di 15 anni e con rate mensili. La rata da pagare sarà sempre 1.160 euro. Mentre nella prima rata la quota capitale è di 535 euro e la quota interessi di 625 euro, nell’ultima la quota capitale sarà di 1.155 euro e la quota interessi è di 5 euro”.

Dall’importo complessivo segnalato degli INTERESSI EFFETTIVI e dai valori indicati delle QUOTE CAPITALI e delle QUOTE INTERESSE del PDA FRANCESE “ANNO COMMERCIALE” del finanziamento di 15 anni con 180 rate mensili, è provato che è stato utilizzato dalla Banca d’Italia nel 2011 uno dei tassi periodali equivalenti del REGIME ESPONENZIALE corretto da un punto di vista matematico. Infatti, il rispetto del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA con il metodo dell’ANNO COMMERCIALE permette di usare indifferentemente, ad esempio, o il tasso mensile equivalente della rata 07bis oppure il tasso giornaliero equivalente della rata 07 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO perché la rata è identica.

Rata 07bis con il tasso mensile equivalente dell’ANNO COMMERCIALE con impostazione iniziale in t_0.

Rata 07 con il tasso giornaliero equivalente dell’ANNO COMMERCIALE con impostazione iniziale in t_0.

In considerazione che con la GUIDA MUTUO 2011 non si spiega e non si evidenzia l’importanza del vincolo di un’epoca di riferimento, il valore della rata dell’esempio può essere calcolata identicamente con l’impostazione finale in t_m.

Rata 07bis con il tasso mensile equivalente dell’ANNO COMMERCIALE con impostazione finale in t_m.

Con la GUIDA MUTUO 2011 i BANCARI latu sensu dell’Istituto di via Nazionale hanno perlomeno rispettato le istruzioni dell’“Allegato 4B Prototipo di Foglio Informativo del mutuo offerto a consumatori” pubblicato sul loro sito internet il 10/02/2011 a firma del funzionario Szego Bruna [3], documento che ha le medesime disposizioni della Comunicazione B.I. del 10/09/2009 n. 40672 (in GU del 10/09/09 n. 170) “All. 4 Prototipi di Foglio Informativo B) Mutuo offerto a consumatori” e, in particolare, questi soggetti hanno rispettato la nota di redazione “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)^t1/t2 – 1”. In altre parole, con la GUIDA MUTUO 2011 gli stessi hanno almeno tenuto conto correttamente della formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA dell’illecito REGIME COMPOSTO per determinare gli importi degli esempi.

Nella GUIDA MUTUO 2012 rilasciata dall’Istituto di Vigilanza con la Comunicazione B.I. del 12/10/2012 n. 63878 (in GU del 12/10/12 n. 239), a pagina 5 sono riportati gli identici esempi di quella del 2011 ma con valori diversi: “Prendiamo un mutuo di importo pari a 145.000 euro, con un tasso fisso del 5,30 per cento. Se la durata è di 15 anni, la rata mensile è di 1.169 euro, e gli interessi complessivamente pagati sono pari a 65.000 euro. Se la durata è di 30 anni, la rata mensile è più bassa (805 euro) ma gli interessi complessivamente pagati sono maggiori (145.000 euro)”. A pag. 10 si evidenzia nel paragrafo “Piano di ammortamento” il medesimo esempio della GUIDA 2011 ma con valori diversi: “Consideriamo ancora un prestito di 145.000 euro tasso fisso del 5,30 per cento, con un piano di ammortamento di 15 anni e con rate mensili. La rata da pagare sarà sempre 1.169 euro. Mentre nella prima rata la quota capitale è di 529 euro e la quota interessi di 640 euro, nell’ultima la quota capitale sarà di 1.164 euro e la quota interessi è di 5 euro”.

Dall’importo complessivo segnalato degli INTERESSI EFFETTIVI e dai valori indicati delle QUOTE CAPITALI e delle QUOTE INTERESSE del PDA FRANCESE “ANNO COMMERCIALE” del finanziamento di 15 anni con 180 rate mensili, è provato che nel 2012 è stato utilizzato dai BANCARI latu sensu della Banca d’Italia il tasso mensile NON equivalente della rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

Rata 08bis con il tasso mensile NON equivalente dell’ANNO COMMERCIALE con impostazione iniziale in t_0.

In considerazione che con la GUIDA MUTUO 2012 non si spiega e non si evidenzia l’importanza del vincolo di un’epoca di riferimento, il valore della rata dell’esempio può essere calcolata identicamente con l’impostazione finale in t_m.

Rata 08bis con il tasso mensile equivalente dell’ANNO COMMERCIALE con impostazione finale in t_m.

In questo caso i BANCARI latu sensu dell’Istituto di via Nazionale NON hanno rispettato le istruzioni dell’“Allegato 4B Prototipo di Foglio Informativo del mutuo offerto a consumatori”. In altre parole, con la GUIDA MUTUO 2012 gli stessi NON hanno tenuto conto correttamente della formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA dell’illecito REGIME COMPOSTO per determinare gli importi degli esempi e, quindi, hanno “sdoganato” l’uso da parte delle banche e delle finanziarie del MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO del tasso NON equivalente periodale.

Ulteriormente, sia la GUIDA MUTUO 2011 sia la GUIDA MUTUO 2012 sono state emanate nella vigenza della Comunicazione B.I. del 10/09/2009 n. 40672 (in G.U. del 10/09/09 n. 210) che ha pubblicato il Provvedimento del 29/07/2009 rubricato“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” che ha stabilito nel paragrafo“Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui” che “I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile. Qualora un contratto relativo a un’operazione di raccolta del risparmio o di finanziamento preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e nel paragrafo “Informazioni precontrattuali” che “I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile. Qualora un contratto di credito preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Ovviamente la locuzione anno civile deve essere intesa come un periodo che necessariamente comprende o un anno normale di 365 giorni o un anno bisestile di 366 giorni secondo l’annualità oggetto di sottoscrizione del finanziamento rateale. Conseguentemente, non si comprende perché nelle due GUIDA MUTUO non siano stati fatti esempi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”. Non solo, non si capisce perché nelle stesse, dal punto di vista della “Trasparenza & Correttezza” contrattuale, non si siano avvertiti i finanziati dell’esistenza di prassi mercantili degli intermediari che utilizzano nell’illecito REGIME COMPOSTO i metodi di conteggio dell’ANNO CIVILE “NON CORRETTO” e dell’ANNO “MISTO” in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c..

Si evidenzia che attualmente i BANCARI latu sensu della Banca d’Italia continuano la reiterazione del c.d. CONCORSO MORALE [1] del reato di TRUFFA: nel nuovo sito internet istituzionale “L’ECONOMIA PER TUTTI” sono presenti diversi calcolatori che dovrebbero aiutare i finanziati a fare scelte rispettose della normativa vigente che obbliga l’utilizzo del REGIME SEMPLICE. In realtà, il Calcolatore della rata del mutuo, il Calcolatore del prestito personale e il Calcolatore del capitale finanziabile a partire dalla rata agevolano le banche e le società finanziarie nell’erogare finanziamenti rateali impiegando il PRINCIPIO DI EQUITÀ dell’illecito REGIME COMPOSTO degli interessi utilizzando i MECCANISMI SECONDARI DI ANATOCISMO del tasso NON equivalente periodale e dell’ANNO COMMERCIALE o con impostazione iniziale in t_0 (rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO) o con impostazione finale in t_m.

Dato che IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC, sussiste per i BANCARI latu sensu della Banca d’Italia anche il c.d. CONCORSO MORALE [1] nel reato di USURA perpetrato dai BANCARI latu sensu degli intermediari. In altre parole, ex art. 644, comma 4, codice penale, per gli INTERESSI CORRISPETTIVI vi è il c.d. CONCORSO MORALE [1] dei BANCARI latu sensu della Banca d’Italia in quanto sussiste IL REATO-MEZZO DI TRUFFA AGGRAVATO EX ART. 61, COMMA 1, N. 2, C.P. DALLA CONNESSIONE CON IL REATO-FINE DI USURA NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO RATEALE.

Infine, la responsabilità penale in CONCORSO dei BANCARI latu sensu della Banca d’Italia deve essere valutata sia alla luce dell’art. 127 del TUB nell’attuale versione del 18/10/2012 (ma sostanzialmente in vigore dal 19/09/2010) che prevede espressamente che “Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela [4] sia in considerazione della sussistenza degli strumenti pubblicistici a presidio del rispetto delle regole del TITOLO VI, cioè le SANZIONI AMMINISTRATIVE di cui all’art. 144 del TUB e i POTERI DI VIGILANZA E SANZIONATORI ex artt. 128 e 128-ter del TUB che consentono all’Istituto di via Nazionale di incidere sul piano negoziale intermediario/cliente ordinando in via eteronoma restituzioni o altri comportamenti inter partes [5].

Alla luce di quanto evidenziato in questo articolo, si auspica la presentazione di esposti e la richiesta di informazioni all’Istituto di Vigilanza attraverso i protocolli pubblicizzati sul sito della Banca d’Italia per comprendere le ragioni del mancato impiego del PRINCIPIO DI EQUITÀ del lecito REGIME SEMPLICE ex artt. 821, comma 3, e 1374 codice civile,.


[1] Così si è espressa:

Cass. Pen. Sez. I del 16/12/1987 n. 2148 che ha stabilito che “in tema di concorso morale la partecipazione psichica consiste nell’aver provocato o rafforzato l’altrui proposito criminoso e cioè l’attività del partecipe deve influenzare la commissione del reato o perché provoca o rafforza il proposito criminoso (istigazione) o perché ne facilita la preparazione o l’attuazione (agevolazione). Ne consegue che l’Azione deve rendere più probabile l’offesa o favorirla, per cui non sussiste responsabilità allorquando il destinatario della anzidetta Azione istigatrice sia già fermamente determinato a commettere il crimine e che il solo criterio della causalità materiale o oggettiva non è sufficiente, pur avendo notevole importanza, mentre è necessaria anche una valutazione di ordine psicologico”;

Cass. Pen. Sez. I del 04/12/1989 n. 17810 che ha previsto che “Ai fini della configurabilità del concorso morale di persone nel reato, non è necessaria l’esplicazione di un’attività insostituibile ai fini della verificazione dell’evento, ben potendo – i diversi apporti eziologici – atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale dell’azione. Va ritenuto, pertanto, il concorso morale predetto anche tutte le volte in cui un soggetto, diverso dall’esecutore materiale del reato, abbia in qualche modo rafforzato il proposito criminoso di quest’ultimo mediante parole, atteggiamenti o comportamenti suscettibili di essere considerati e valutati come contributo causale alla realizzazione dell’evento;

Cass. Pen. Sez. I del 10/05/1993 n. 11344 e Cass. Pen. Sez. I del 17/02/1999 n. 8763 che hanno stabilito che “In tema di concorso morale nel reato, quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento”;

Cass. Pen. Sez. I del 22/09/2006 n. 37385 e Cass. Pen. Sez. I del 08/11/2007 n. 4060 che hanno previsto che “In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà(cfr. Cassazione penale, Sez. Un., 30/10/2003,  n. 45276)”;

Cass. Pen. Sez. IV del 31/01/2008 n. 9500 che ha stabilito che “Al fine di poter ritenere il concorso (morale) a un fatto penalmente rilevante, e non la mera passiva connivenza penalmente lecita, cioè la semplice consapevolezza della commissione del reato senza averlo impedito quando non si abbia l’obbligo giuridico di impedirlo, occorre la sussistenza di concreti elementi idonei a dimostrare che l’opera dell’istigatore sia venuta a incidere concretamente sulla psiche del concorrente-autore materiale, anche solo rinsaldando il (preesistente) proposito criminoso di quest’ultimo”;

Cass. Pen. Sez. IV del 05/07/2013 n. 39030 che ha previsto che “La partecipazione psichica a mezzo istigazione richiede che sia provato, da parte del giudice di merito, che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato”;

Cass. Pen. Sez. V del 06/05/2014 n. 47052 che ha stabilito che “Ai fini della configurazione del concorso morale è sufficiente l’incidenza dell’opera dell’istigatore sul determinismo psicologico dell’autore materiale, anche solo rinsaldando il proposito criminoso di quest’ultimo”; Cass. Pen. Sez. I del 26/03/2014 n. 2260 che ha previsto che “In tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un’apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui”.

[2] Sono sicuramente soggetti in c.d. CONCORSO MORALE del reato-mezzo TRUFFA e del reato-fine USURA i componenti del DIRETTORIO perché questo organo collegiale è competente per l’assunzione dei provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca d’Italia per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono altresì imputabili i funzionari che lavorano nel DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA, in particolare chi opera nel SERVIZIO REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE che si occupa di elaborare e proporre all’Alta Direzione le linee strategiche dell’azione di vigilanza in materia di regolamentazione oltre che della loro effettiva realizzazione e chi opera nel SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO che “svolge a fini prudenziali attività di verifica in materia di usura, riciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, collaborando con gli organismi preposti”, che “analizza l’evoluzione delle relazioni tra gli intermediari e la clientela, con particolare riguardo agli impatti sui rischi reputazionali e legali degli intermediari, che “cura la materia degli esposti della clientela e della trasparenza bancaria e finanziaria, che “promuove iniziative in materia di educazione finanziaria, che “coordina le segreterie tecniche dei Collegi in cui si articola territorialmente l’organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario” e che “coopera, per i profili di competenza, con l’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi”. Dal 27 gennaio 2014 è titolare del SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO la Dottoressa Magda Bianco.

[3] La Comunicazione B.I. del 09/02/2011 n. 50863 (in GU del 16/02/11 n. 38) ha stabilito che “Gli allegati alle disposizioni del 29 luglio 2009 – come successivamente integrati – restano invariati, ad eccezione dei seguenti interventi: – introduzione dei nuovi allegati recanti i modelli di “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” per la generalità dei contratti di credito (allegato 4C) e per specifiche tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione di pagamento (allegato 4D); – sostituzione degli allegati 2, 4A e 5B, recanti, rispettivamente, i prototipi di documento con i principali diritti del cliente, il prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori e le istruzioni per il calcolo dell’ISC degli affidamenti in conto corrente (che viene ridenominato TAEG); – introduzione dell’allegato 5C, che riporta le istruzioni per il calcolo del TAEG.” La Banca d’Italia con questa normativa ha introdotto un nuovo “Allegato 4A”per il prototipodi “foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori”. Conseguentemente nel 2011 ha rinominato l’“All. 4 Prototipi di Foglio Informativo B) Mutuo offerto a consumatori” del 2009 in “Allegato 4B Prototipo di Foglio Informativo del mutuo offerto a consumatori”.

[4] L’art. 127 del TUB completo nella versione in vigore dal 18/10/2012 ma sostanzialmente in vigore dal 19/09/2010 prevede “01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. 02. Ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR. 1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. 1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana. 2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice. 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB”.

[5] Infatti, si legge espressamente nell’art. 128-ter introdotto nel 2010, rubricato “Misure Inibitorie”, nella versione in vigore dal 27/06/2015, che “1. Qualora nell’esercizio dei controlli previsti dall’articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d’Italia può: a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti; b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo; c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza; d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d’Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell’intermediario”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”