CASSAZIONE, SENTENZA DEL 22-07-2019 N. 19654

Criteri di valutazione ai fini usura del deposito infruttifero

La sentenza della Cassazione Civile del 22-07-2019 n. 19654 stabilisce che il mutuo si perfeziona con la disponibilità giuridica delle somme e, quindi, ANCHE se la somma erogata è versata su un DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO.

In primis, indipendentemente dalla natura o meno di titolo esecutivo dell’atto di mutuo condizionato, si ricorda che nelle allegate “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull’usura – novembre 2010” la B.I. ha confermato che l’iscrizione ipotecaria, anche se differita, è comunque volta a garantire il finanziamento che, pertanto, deve essere segnalato tra i “Mutui”.

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, poi si precisa che hai fini del calcolo del TAN REALE FINANZIAMENTO che certifica l’eventuale INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE nel REGIME COMPOSTO o nel REGIME SEMPLICE e ai fini del conteggio del TEG che prova l’eventuale l’USURARIETÀ del mutuo, occorre matematicamente attualizzare ANCHE la SOMMA EROGATA per il periodo in cui la stessa è rimasta sul DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO.

Questa modalità matematica corretta di attualizzazione della SOMMA EROGATA disponibile successivamente al tempo t_1 rispetto al tempo t_0 della data dell’atto di mutuo è stabilita anche nelle Istruzioni Usura della B.I. allegate.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”