
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO
MUTUI A TASSO VARIABILE: L’assenza al momento della stipula del piano di ammortamento con la ripartizione per quote di capitale e di interessi ha impedito ai contraenti di rappresentarsi, sia pure indicativamente, quale sarebbe stata la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione (Cass. 7382\2025)
Nel rinviare all’articolo TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA DEL 25-03-2026 N. 2591, la sentenza del Tribunale di Milano, Giudice Ada Favarolo, del 28/07/2026 n. 6391, ha statuito che:
” … (…) … sono fondate le ulteriori domande, relative alla indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse e delle ulteriori condizioni economiche tenuto conto del rinvio, ai fini della determinazione del tasso variabile,all’Euribor a 3 mesi senza indicazione della base di riferimentononché dell’omessa allegazione al contratto del piano di ammortamentoe della impossibilità di ricostruzione del piano di rimborso del mutuo … (…) … – in tema di tasso variabile pattuito con riferimento alle oscillazioni nel tempo del parametro costituito dall’Euribor 3M, è stato evidenziato cometale indice variabile debba essere individuato in maniera univoca, affinché altrettanto univoca sia anche la determinazione del TAN, per il periodo successivo alla conclusione del contratto. In questa prospettiva, è stato affermato che la ricorrente ha sollevato la questione relativa alla days count convention evidenziando che, a seconda dei casi (360/360; act/360; act/365; act/act), il risultato finale dell’operazione sarebbe stato suscettibile di risultati diversi, con conseguente incertezza circa la misura del tasso annuo nominale da applicarsi al mutuo nel corso del rapporto; lo stesso dicasi quanto alla base giornaliera di rilevazione dell’Euribor. […] Sul piano giuridico, inoltre, si osserva che, come già più volte affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; in particolare, la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (cfr.: Cass. n. 8467/2025; Cass. n. 20801/2024; Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013). Al riguardo, è stato anche rilevato: – che i contratti di mutuo di regola prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso variabile comunemente praticato sul mercato interbancario (tra cui l’Euribor), con l’indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.) e del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare); – che i tassi praticati sul mercato interbancario si distinguono in relazione alla durata del periodo di riferimento e al “divisore” utilizzato; – che la loro comunicazione e pubblicazione avviene tutti i giorni sui principali organi di stampa, specializzata e non, oltre che in via telematica (cfr.: Cass. n. 36026/2023, in motivazione). Sulla scorta di quanto precede, è stato ritenuto corretto l’accertamento dell’indeterminabilità del tasso in caso di mancata indicazione della base di calcolo 360 o 365 (cfr.: Cass. n. 20801/2024, cit.)» (Cass., 11 giugno 2026 n. 19348 in motivazione; già Cass., 25 luglio 2024 n. 20801 e, in materia di leasing, Cass., Ordinanza, 10 gennaio 2025 n. 711); … (…) … Applicando i principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, tenuto conto della omessa esplicitazione in contratto della base di calcolo 360 o 365 ai fini dell’individuazione del parametro Euribor a 3 mesi sulla cui base calcolare il tasso di interesse, a partire dal terzo mese successivo alla stipula del contratto, e considerati altresì i pacifici divergenti risultati derivanti dall’applicazione del divisore utilizzato, deve dichiararsi la nullità dell’art. 4 delle condizioni generali del mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse.”
“L’assenza, al momento della stipula del contratto, del piano di ammortamento con l’indicazione delle rate di rimborso (numero e composizione delle rate di rimborso) e, in particolare, con la ripartizione per quote di capitale e di interessi,ha impedito ai contraenti di rappresentarsi – sia pure indicativamente (trattandosi di mutuo a tasso variabile) – quale sarebbe stata la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione(Cass., n. 7382\2025 cit.) e, più in generale, impedisce di affermare che il contratto di mutuo contenesse le indicazioni proprie del tipo legale, comprensive del numero e della composizione delle rate di rimborso con ripartizione delle quote per capitale e per interessi (SS.UU. 15130\2024 cit.). Da tali considerazioni discende la nullità del contratto, anche relativamente a questo profilo, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto.“
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
