TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, SENTENZA DEL 26-03-2020 N. 158

Il Tribunale di Campobasso con la sentenza del 26/03/2020 n. 158, citando nelle motivazioni sia il Tribunale di Massa, sentenza del 04-02-2020 n. 90 sia la Corte d’Appello di Campobasso, sentenza del 05-12-2019 n. 412, ha certificato che il sistema “Francese” della rata costante posticipata è illecito sulle basi di quanto illustrato nell’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA.

Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, il Tribunale ha sancito l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI e ha deciso di applicare l’errata sanzione civile del TASSO LEGALE ex art. 1284 c.c. (essendo il contratto del 2012 e essendo l’art. 117 TUB entrato in vigore il 01/01/1994, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la corretta sanzione civile del TASSO BOT ex art. 117, comma 7, TUB perché “lex specialis derogat generali”). 

Nello stesso senso la sentenza del 06-11-2020 n. 528 del Tribunale di Campobasso del medesimo giudice Dott. Michele Dentale.

Nella sentenza si legge che in data 12/10/2012 è stato concesso un PRESTITO PERSONALE dove “la somma erogata, pari ad euro 26.890,00, doveva essere restituita in 7 anni mediante il versamento di 84 rate mensili posticipate di euro 453,38 ciascuna; il tasso fisso annuo nominale era pari al 10,50%; il tasso di mora nella misura del 11,50% e un TAEG del 11,45%”. Nella sentenza non si evidenzia se nel contratto vi era la norma del vincolo di un’epoca di riferimento

Si mostra ora come si deve operare empiricamente da un punto di vista matematico per accertare l’INDETERMINATEZZA NEL REGIME SEMPLICE del tasso corrispettivo allegando le stampate ufficiali del SOFTWARE DI CALCOLO IN LOCALE di proprietà della Robyn Hode Italia. Ovviamente, questi conteggi sono possibili anche con il SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO di questo sito internet.

Dato che nella sentenza si indica una rata di euro 453,38 senza delucidare il TASSO MENSILE, mostriamo come questa rata costante posticipata sia stata calcolata dai Bancari latu sensu con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il tasso mensile NON equivalente con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Commerciale e, cioè, con la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO con impostazione iniziale in t_0.

Nella sentenza non si spiega e non si evidenzia l’importanza del vincolo di un’epoca di riferimento: infatti, il valore della rata del PRESTITO PERSONALE oggetto della causa può essere calcolata identicamente con l’impostazione finale in t_m.

Di seguito, si evidenzia il prospetto della rata 08bis con il tasso mensile equivalente dell’ANNO COMMERCIALE con impostazione finale in t_m.

Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., avendo la banca precisato contrattualmente la rata di euro 453,38 sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE della clausola del TASSO CORRISPETTIVO.

Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematicaempirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821comma 3c.c. e, quindi, da un punto di vista matematicoempirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”

Occorre, però, evidenziare che nel regolamento contrattuale del PRESTITO PERSONALE del 12/10/2012 i Bancari latu sensu NON hanno previsto la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento”, clausola pattizia necessaria se gli stessi avessero voluto applicare il REGIME SEMPLICE  (si ricorda che il REGIME LINEARE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto). Conseguentemente, si sottolinea che la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..

Infatti, per calcolare la rata di euro 453,38 con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto”, occorre impiegare il tasso annuo del 13,15464125001561582%. Questo tasso si determina nella sezione B del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

È evidente che utilizzando il tasso annuo del 13,15464125001561582% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e PDA LINEARE Bonferroni/Levi, cioè la rata 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata contrattuale di euro 453,38. Ovviamente, lo stesso importo lo si determina anche adoperando il medesimo tasso con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e PDA LINEARE A FIGURATO N, cioè la rata 09 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale l’INDETERMINATEZZA NEL REGIME SEMPLICE del tasso corrispettivo sussiste anche precisando la rata di contrattuale di euro 453,38 con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” impiegando il tasso annuo del 19,80949395233879455%. Questo tasso si determina nella sezione B del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

È evidente che impiegando il tasso annuo del  19,80949395233879455% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e PDA LINEARE Varoli, cioè la rata 12 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata contrattuale di euro 453,38.

In conclusione, se il contratto di PRESTITO PERSONALE avesse previsto effettivamente il lecito REGIME SEMPLICE, nel regolamento contrattuale avrebbe dovuto essere necessariamente stabilito il vincolo matematico di “un’epoca di riferimento perché solo in questo modo le parti avrebbero saputo esattamente quale doveva essere l’importo corretto della rata nel REGIME LINEARE, cioè l’unico che rispetta la volontà pattizia.

Utilizzando il TASSO ANNUO contrattuale del 10,50% si determina una rata di euro 428,43 se si adopera il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e, cioè, se si usa la rata 09 o 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

Utilizzando il TASSO ANNUO contrattuale del 10,50% si determina, invece, una rata di euro 407,44 se si adopera il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con impostazione finale in t_m con i tassi giornalieri equivalenti con la ponderazione dei periodi rateali dell’Anno Civile “Corretto” e, cioè, se si usa la rata 12 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”