TRIBUNALE DI CASSINO, SENTENZA DEL 13-12-2025 N. 1572

Obbligatorietà del Regime Semplice

La sentenza del Tribunale di Cassino, giudice Vincenza Ovallesco, del 13-12-2025 n. 1572 ha stabilito che “il sistema di ammortamento “ALLA FRANCESE” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l’applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. Anche in tal caso il CTU ha ricalcolato il differenziale tra il REGIME FINANZIARIO COMPOSTO ed il REGIME FINANZIARIO SEMPLICE più favorevole al mutuatario quantificando la somma in 18.280,12. Non può, pertanto, ritenersi che la parte mutuataria, in aderenza alle disposizioni di Legge menzionate, abbia espressamente contrattualizzato il maggior onere accertato dal CTU. Non v’è, infatti, in atti alcuna espressa e valida pattuizione e/o accettazione delle parti attrici nel seno del contratto di mutuo e né può ritenersi validamente operata l’accettazione con la semplice sottoscrizione del piano di ammortamento posto che nello stesso piano non contiene criteri precisi ed intellegibili per il consumatore medio come già detto in precedenza.”

Conseguentemente, l’assenza di espressa e valida pattuizione e/o accettazione del REGIME FINANZIARIO COMPOSTO nel contratto di mutuo comporta la nullità della relativa clausola, con conseguente diritto del mutuatario alla restituzione del differenziale tra gli interessi calcolati in REGIME COMPOSTO e quelli calcolati in REGIME SEMPLICE.

Secondo la sentenza del Tribunale di Cassino, giudice Vincenza Ovallesco, del 13-12-2025 n. 1572 “Le clausole relative alla CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Il Supremo Collegio già da tempo ha avuto modo di stabilire nei contratti di mutuo fondiario, come nel caso sottoposto al vaglio di questo Giudice, che: “la conclusione secondo cui, a partire dall’entrata in vigore del TUB, nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro contratto di mutuo bancario, non è più ammessa l’automatica capitalizzazione degli interessi trova, infine, ulteriore conforto nell’art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto dell’art.120, comma 2, del TUB)” (v. Cass. Civ. sentenza n. 11400 del 22.05.2014). Successivamente la CGUE è intervenuta sul punto sancendo che il PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO non esprime tutte le variabili necessarie per poter  “comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie” (CGEU, Sentenza Caso C-125/18).”

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

La sentenza del Tribunale di Cassino, giudice Vincenza Ovallesco, del 13-12-2025 n. 1572 ha stabilito che “dalla semplice analisi del contratto depositato in atti, sembrerebbe che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati siano dettagliatamente definite nel contratto di mutuo. Il piano di ammortamento allegato al contratto, così come indicato dalla stessa parte attrice, risulta sviluppato mediante l’applicazione della metodologia “ALLA FRANCESEma tale piano, così come il testo contrattuale, in aderenza al diritto unionale sopra citato, non contiene criteri precisi ed intellegibili per il consumatore medio. Le doglianze attoree riguardanti la NULLITÀ PER MANCATA PATTUIZIONE DEL REGIME FINANZIARIO COMPOSTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI, alla luce delle premesse operate da questo giudice, appaiono fondate”.

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

La sentenza del Tribunale di Cassino, giudice Vincenza Ovallesco, del 13-12-2025 n. 1572 ha stabilito che “in punto di INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO EFFETTIVAMENTE APPLICATO, l’Ausiliare del Giudice accerta che: Nel caso in esame il TAN è pari al 5% mentre il TAE è pari al 5,158%”, ed in virtù dei profili di indeterminatezza delle condizioni emersi in sede di analisi del contratto, differenza tra Tan e TAE, ha provveduto a rideterminare il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi al saggio legale per tempo vigente. Tale ulteriore conteggio va, però, ritenuto assorbito dall’accertamento del TEG usurario ex art. 644 c.p. e, pertanto, si omette la relativa statuizione ritenendola assorbita per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da questo giudicante”.

Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto

La sentenza del Tribunale di Cassino, giudice Vincenza Ovallesco, del 13-12-2025 n. 1572 ha stabilito che il CTU “conclude testualmente: “Il contratto prevede un piano di ammortamento della durata di 300 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 5,000%. Sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc…) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro 22.893,12, e si compongono di euro 4.703,04 si spese relative a perizie e assicurazioni e per euro 18.280,12 quale differenziale legato alla differente tipologia di ammortamento considerata (INTERESSE SEMPLICE ed INTERESSE COMPOSTO) mentre le seconde incidono su ogni rata per euro 3,00. Impiegando la formula di seguito riportata si perviene ad un TAEG pari al 8,810%. Il TAEG così determinato risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d’Italia per il periodo 01/10/2010 – 31/12/2010 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO FISSO”. Le conclusioni a cui è arrivato il CTU risultano ben motivate e scevre da censure, per cui si ritiene di far proprie le medesime concludendo per la declaratoria dell’usurarietà del TEG ex art. 644 c.p. del contratto di mutuo fondiario. … (…) … Va, dunque, disposta la relativa sanzione ex art.1815, comma 2, c.c. come quantificata dal CTU con conseguente condanna della parte convenuta alla refusione della somma di € 21.323,74 in favore delle parti attrici.”

Usura del Tasso di Mora

La sentenza del Tribunale di Cassino, giudice Vincenza Ovallesco, del 13-12-2025 n. 1572 ha stabilito che “il CTU rileva che: “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 8,000%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 14/12/2010, risulta superiore al tasso soglia rilevato da Banca d’Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati”. Pertanto, va disposta la declaratoria di nullità della clausola relativa agli INTERESSI DI MORA come contrattualizzati.”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”