
Commento alla giurisprudenza contraria
ABSTRACT
Come scrive il nostro padre costituente Calamandrei in “Elogio di un giudice scritto da un avvocato”, laverità storicaè spesso diversa dallaverità processuale.
Purtroppo, sia la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 12/06/2023 n. 1961 sia la sentenza della Cassazione Civile del 06/01/2026 n. 290 confermano che laverità storica (nel nostro caso,matematica) è diversa da quella che hanno decretato nellemotivazionidei due provvedimenti.
Scopo dell’articolo è evidenziare sia lamanipolazione della verità matematicasia le conseguentiincongruenti interpretazioni giuridicheespresse nellemotivazionidei due provvedimenti.
Si evidenzia che alla manipolazione della verità matematicaha contribuito anche l’incompetenzadel CTU nominato dal giudice di primo grado del Tribunale di Milano Dott. Guido Macripò che con la sentenza del 16/06/2021 n. 5232 ha riconosciuto l’Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale per la mancanza del TAN nella clausola pattizia. Infatti, il CTU non ha segnalato al giudice Dott. Guido Macripò idiversi TAN possibili per la determinazione della rata contrattuale di euro 2.878,00 che prevede con 180 rimborsi mensili il pagamento del TOTALE DI INTERESSI CORRISPETTIVI di euro 218.040,00.
Una domanda sorge spontanea: chi restituirà ora l’importo delle COSPIQUE SPESE PROCESSUALI stabilite dalle sentenze di condanna e pagate dall’ignaro farmacista?
ARTICOLO
Sentenza del Tribunale di Milano del 16/06/2021 n. 5232
Si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano, Dott. Guido Macripò, del 16/06/2021 n. 5232 che “Il CONSULENTE ha concluso che lacarenza informativa di quanto pattuito nel contratto de quonon consente ad una persona non tecnica di individuare agevolmente e facilmente il TAN e il meccanismo di sua variabilità, atteso peraltro che nel contratto si fa riferimento solo alla componente variabile del tasso, mentre non viene indicato nulla circa la componente fissa (cd. spread) da sommare all’indice di riferimento; … (…) … Ne consegue che va accertato e dichiarato ex art. 117 comma 4 T.U.B. che nel contratto di mutuo oggetto di causa manca la clausola di determinazione del tasso debitore; per l’effetto, va accertato e dichiarato ex art. 117 comma 7 T.U.B. che il piano di ammortamento da applicare è quello di rideterminato dal consulente tecnico d’ufficio; va accertato e dichiarato, inoltre, che alla data dell’1.11.2015 il era debitore, in forza del predetto mutuo, considerati i versamenti effettuati in eccedenza, della somma complessiva di euro 21.093,37”.
Sentenza del Tribunale di Milano del 16/06/2021 n. 5232
Sentenza della Corte di Appello di Milano del 12/06/2023 n. 1961
Si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Milano, Giudice Relatore Dott.ssa Rossella Milone, del 12/06/2023 n. 1961 che “In data 25.7.2006 xxxxx titolare della xxxxx, con sede in Castellamare di Stabia (NA), stipulava con xxxxxx un contratto di finanziamento per l’importo di euro 300.000,00, da rimborsarsi in 180 rate mensili di euro 2.878,00, con decorrenza dal 1.9.2006 e scadenza al 1.8.2021 (v. doc. 4 appellato). Nel contratto di finanziamento era stata prevista l’indicizzazione delle rate ad un tasso variabile, con la previsione dell’indice di riferimento “Euribor 3 mesi lettera” pubblicato sul “xxxxx” , e l’ulteriore previsione dell’“indice iniziale” nella misura del 2,90%, misura indicata anche quale “indice minimo applicabile” (v. clausola b doc. 4 cit.). Nel contratto erano indicati l’ISC – TAEG nella misura dell’8,41% (v. clausola c) e vari oneri accessori in misura fissa (clausola d). Al contratto era allegato il PIANO DI AMMORTAMENTO “FRANCESE”, a rate posticipate e costanti, che, debitamente sottoscritto, indicava il numero delle rate e, per ciascuna rata, ilnumero, la scadenza, l’importo complessivo della rata, la quota capitale, la quota di interessi e il capitale residuo (v. doc. 4 cit.)”.
Nel sottolineare che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta sul punto sancendo che il PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO in un contratto di finanziamento rateale non esprime tutte le variabili necessarie per poter “comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie” (CGEU, Sentenza Caso C-125/18), si evidenzia che, essendo il contratto del 27/06/2006 e la data di primo pagamento delle rate posticipate il 01/09/2006, sussiste un periodo di PREAMMORTAMENTO dal 27/06/2006 al 01/08/2006, data di inizio AMMORTAMENTO, di cui il CTU di prime cure non ha tenuto conto nella determinazione del TAN del 8,0637%.
Infatti, si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Milano, Giudice Relatore Dott.ssa Rossella Milone, del 12/06/2023 n. 1961 che “lo stesso CTU nominato dal primo giudice, pur ritenendo che il calcolo non fosse agevole (ma v. rilievi nella giurisprudenzacitata sull’irrilevanza della difficoltà (Cass. 29017/21; Cass. 25205/2014; Cass. 17110/2019; Cass. 7896/2020; Cass. 24690/2020; Corte d’Appello di Milano n. 3230/2021 est. Orsenigo; Corte d’Appello di Milano n. 2006/2020 est. Meroni), ha osservato che il tasso può essere determinato applicando la seguente formula (v. relazione di ctu):

In ogni caso si può rilevare che il calcolo potrebbe essere effettuato anche più semplicemente, come suggerito dall’appellante, applicando la FORMULA INVERSA di calcolo dell’INTERESSE SEMPLICE e cioè dividendo la quota interessi della prima rata di rimborso (2.015,93) per il capitale da rimborsare (300.000,00): il risultato (0,006719) indica il tasso di interesse mensile pari a 0, 6719 % che, moltiplicato per 12 (che sono le rate in un anno), indica un tasso annuo di 8,0628 % (con una lievissima differenza, pari allo 0,0009 rispetto al calcolo effettuato dal ctu)”.
In primis, nel rinviare sia all’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I”sia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZEROsia all’articolo VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI SUL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE E DEL SISTEMA ITALIANO E CONSEGUENTI INEQUIVOCABILTÀ GIURIDICHEsia all’articoloVERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI SULLA QUALIFICAZIONE MATEMATICA DI UN AMMORTAMENTO GRADUALE sia all’articoloSOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE, il Giudice Relatore Dott.ssa Rossella Milone della Corte d’Appello di Milano dichiara un falso matematico quando sostiene che nella fattispecie oggetto del giudizio la moltiplicazione fra la SOMMA EROGATA o il precedente DEBITO RESIDUO e il tasso NON equivalente mensile dello0,6719%precisato con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO sia nel REGIME SEMPLICE.
Non solo, il Giudice Relatore Dott.ssa Rossella Milone della Corte d’Appello di Milano dichiara un falso matematico quando afferma che “Dal PIANO DI AMMORTAMENTO allegato al contratto, che contiene indicazioni precise sulla rata, sugli interessi e sul capitale residuo, si ricava, con la formula indicata dal ctu o con quella più semplice indicata dall’appellante, il TAN (composto da indice minimo e spread) come determinato al tempo della stipulazione, e tanto è sufficiente per ritenere osservata la prescrizione di cui all’art. 117 TUB; le variazioni successive dell’indice minimo varranno a determinare modifiche del tasso in base alle quali calcolare i conguagli, ma sempre nel rispetto di pattuizioni concordate”.
Si evidenzia che con il TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 8,0637%determinato dal CTU nel REGIME COMPOSTO, senza tenere conto degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO, attraverso la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO “COMMERCIALE” (360/360) e il tasso NON equivalente mensile dello0,6719% precisato con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO

si ottiene con le medesime modalità matematiche la rata contrattuale di euro 2.878,00 che prevede con 180 rimborsi mensili il pagamento del TOTALE DI INTERESSI CORRISPETTIVI di euro 218.040,00.
Ma il TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO del 8,0637%determinato dal CTU NON è l’unico possibile per precisare la rata contrattuale di euro 2.878,00.
Infatti, se il CTU avesse impiegato nel REGIME COMPOSTO, senza tenere conto degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO, sia la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) sia la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO

sancita dalla Banca d’Italia nel PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 con la norma “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1” avrebbe determinato il TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO più alto del 8,340183624282%
che precisa, con le medesime modalità matematiche, analogamente la rata contrattuale di euro 2.878,00 che prevede con 180 rimborsi mensili il pagamento del TOTALE DI INTERESSI CORRISPETTIVI di euro 218.040,00.
Non solo, se il CTU avesse impiegato nel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0, senza tenere conto degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO, sia la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) sia i tassi equivalenti periodali ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia, avrebbe determinato il TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO più alto del 11,470657008343%
che precisa, con le medesime modalità matematiche, analogamente la rata contrattuale di euro 2.878,00 che prevede con 180 rimborsi mensili il pagamento del TOTALE DI INTERESSI CORRISPETTIVI di euro 218.040,00.
Conseguentemente, nel rinviare all’articoloLA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE, è certo da un punto di vista matematico che il PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO al “contratto di finanziamento per l’importo di euro 300.000,00, da rimborsarsi in 180 rate mensili di euro 2.878,00, con decorrenza dal 1.9.2006 e scadenza al 1.8.2021“non esprime tutte le variabili necessarie per poter “comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie” (CGEU, Sentenza Caso C-125/18) e, quindi, da un punto di vista giuridico il PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO NON NON “è sufficiente per ritenere osservata la prescrizione di cui all’art. 117 TUB”.
In altre parole, nel rinviare all’articoloQUOUSQUE TANDEM ABUTERE, CACCIAFESTA (E AMASES), PATIENTIA NOSTRA?, da un punto di vista matematicoil DEBITO RESIDUO del PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO è una MISCELA DI CAPITALE E INTERESSI non solo negli intervalli di tempo tra il pagamento di una rata e il successivo, ma anche subito dopo il pagamento di ogni rata in quanto con il pagamento della rata gli interessi non vengono azzerati e, quindi, sussistono, per tutte le FUNZIONI DI SCONTO, ovvero per tutti i regimi finanziari, INTERESSE SEMPLICE compreso. In altri termini, a un punto di vista matematicogli INTERESSI PAGATI con la corresponsione delle rate ammontano alla differenza tra l’importo della rata e il suo valore attuale e, quindi, non coincidono con le QUOTE INTERESSI nonostante la somma di tutti gli INTERESSI PAGATI è esattamente uguale alla somma di tutte le QUOTE INTERESSI.
Sentenza della Corte di Appello di Milano del 12/06/2023 n. 1961
Sentenza della Cassazione Civile del 06/01/2026 n. 290
Alla luce delle prove matematiche sopra esposte che valorizzano i principi di diritto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che stabiliscono che il PIANO DI AMMORTAMENTO ALLEGATO in un contratto di finanziamento rateale non esprime tutte le variabili necessarie per poter “comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie” (CGEU, Sentenza Caso C-125/18), di nessun pregio è quanto riportato nelle motivazioni della sentenza della Cassazione Civile del 06/01/2026 n. 290 che statuisce che “6.2. La sentenza impugnata, con accertamento in fatto in questa sede non scrutinabile, perché adeguatamente motivato, ha ritenuto che, nel caso di specie, il TAN SI POTESSE DESUMERE AGEVOLMENTE DAL PIANO DI AMMORTAMENTO, approvato dalle parti, che riporta tutti gli elementi a ciò utili: il numero delle rate comparato con il capitale iniziale e l’ammontare degli interessi calcolati sulla singola rata. Tale statuizione risulta del tutto conforme ai criteri di determinabilità dell’oggetto di cui all’art. 1346 cod. civ., come riconosciuto in più occasioni da questa Corte (tra le tante, Cass., sez. 3, 27/11/2014, n. 25205; Cass., sez. 6 – 1, 30/03/2018, n. 8028; Cass., sez. 1, 26/06/2019, n. 17110; Cass., sez. 3, 04/01/2022, n. 96; Cass., sez. 1, 13/06/2024, n. 16456; Cass., sez. 3, 19/11/2024, n. 29818)”.
Gli ermellini nelle motivazioni della sentenza della Cassazione Civile del 06/01/2026 n. 290 hanno ulteriormente stabilito che “Deve affermarsi, in conseguenza, che il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 13556 del 2024, anch’essa pronunciata in fattispecie analoga a quella odierna), sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi. Conclusione, quest’ultima, che risulta avvalorata, del resto, anche dal passaggio motivazionale di Cass., SU, n. 15130 del 2024, in cui (cfr. pag. 22 e ss.).”
In primis, dato che non si conoscono i dati numerici dei costi imposti da COMIFIN SPA al farmacista e dalla stessa utilizzati per la determinazione dell’aliquota del “ISC – TAEG nella misura dell’8,41%(v. clausola c)” perchè nella sentenza della Corte d’Appello di Milano, Giudice Relatore Dott.ssa Rossella Milone, del 12/06/2023 n. 1961 è riportato solamente l’indicazione di “vari oneri accessori in misura fissa (clausola d)“, non siamo in grado di certificare matematicamente come sia stata calcolata questa aliquota e se la stessa sia corretta percentualmente alla luce della normativa di riferimento (si rinvia sia all’articolo ERRONEITÀ DELLA PERCENTUALE DELL’ISC/TAEG CONTRATTUALE NEL REGIME COMPOSTO NORMATIVA sia all’articolo IL PRINCIPIO DI EQUITÀ CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN T_0 DEL REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE COINCIDE CON LE FORMULE SIA DEL TEG SIA DEL TAEG-ISC).
In generale, sicuramente si può affermare che la tesi degli ermellini di considerare l’aliquota del ISC-TAEG come un tasso d’interesseutile per ricavare la percentuale del TAN smentisce la tesi della Cassazione più volte decretata che lo stesso sia un banale indicatore di costo e, quindi, la sua erroneità genera di conseguenza un’indeterminatezza ex art. 117, comma 4, TUB con l’applicazione dell’apparato rimediale normato dall’art. 117, comma 7, TUB.
Non solo, in generale si può affermare che se il valore percentuale del TAN ricavabile dall’aliquota del ISC-TAEG fossedifferente dalla percentuale del TAN indicata espressamente nella clausola contrattuale si determinerebbe la conseguenza di un’inevitabile pattuizione di DUE PERCENTUALI DEL TAN e, quindi, questa circostanza condurrebbe ad una insanabile indeterminatezza in generale della clausola del tasso corrispettivo con l’applicazione dell’apparato rimediale normato dall’art. 117, comma 7, TUB.
Sentenza della Cassazione Civile del 06/01/2026 n. 290
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
