TRIBUNALE DI TERAMO, SENTENZA DEL 27-10-2025 N. 1234

Obbligatorietà del Regime Semplice

La sentenza del Tribunale di Teramo, Dott. Luca Bordin, del 27/10/25 n. 1234 ha decretato che “II-11. L’ausiliario ha proceduto a rielaborare il piano di ammortamento del contratto di mutuo per cui è causa applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B., operando il ricalcolo sia in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, che in regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, giungendo a rideterminare il nuovo saldo dare-avere tra le parti. Deve in primo luogo premettersi che non può essere seguita la prospettazione della convenuta, secondo cui l’accertata nullità colpirebbe il mutuo solo con riferimento alle prime 24 rate a TASSO VARIABILE. Per tale via, infatti, si giungerebbe a una inammissibile segmentazione di un rapporto contrattuale che è ed resta unitario. In secondo luogo, ritiene il Tribunale di dover tener conto della modalità di conteggio a “CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE”, tenuto conto della insussistenza di un esplicito accor do tra le parti per il diverso e più gravoso REGIME COMPOSTO, che ha peraltro dato la stura alla accertata nullità contrattuale.”

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

La sentenza del Tribunale di Teramo, Dott. Luca Bordin, del 27/10/25 n. 1234 ha decretato che “II-6.1. La quaestio iuris attiene allora alla necessità – ai fini del rispetto dei requisiti di DETERMINATEZZA/DETERMINABILITÀ dell’oggetto contrattuale e del rispetto dei canoni di trasparenza inverati all’art. 117, comma 4, T.U.B.di esplicita indicazione del REGIME DI CAPITALIZZAZIONE in presenza di un contratto di finanziamento in cui il TASSO DI INTERESSE SIA VARIABILE per tutta la durata del rapporto o per parte di esso, come nel caso di specie. II-7. A tale interrogativo non fornisce risposta la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 … (…) … nella sua portata lato sensu precettiva, ai contratti di mutuo a TASSO FISSO”.

Quanto ai principi di diritto dellaCASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 19-03-2025 N. 7382e ai principi di diritto dellaCASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 29-03-2025 N. 8322“del tutto sovrapponibili all’ordinanza n. 7382/2025, la sentenza del Tribunale di Teramo, Dott. Luca Bordin, del 27/10/25 n. 1234 ha decretato che “i pronunciamenti del giudice di legittimità non risultano idonei ad orientare la decisione della presente controversia” perché“La mancanza di idonei elementi informativi, nella scheda negoziale e nell’allegato piano di ammortamento – che, come detto, neppure sviluppa a scopo meramente esemplificativo l’andamento delle prime 24 rate VARIABILI sulla scorta del tasso iniziale –, da cui trarre una condizione economica che ha comportato l’applicazione di un monte interessi di molto superiore a quello cui si sarebbe giunti mediante l’applicazione del regime alternativo tecnicamente applicabile, ha sicuramente vulnerato la funzione informativa che il contratto di mutuo avrebbe dovuto assolvere a tenore dell’art. 117 T.U.B. Tale vulnusneppure risulta rimediato dall’indicazione del TAE. Tale grandezza, infatti, sarebbe stata idonea ad esprimere l’incremento degli interessi che il regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA produce rispetto al REGIME SEMPLICE, allorquando i pagamenti siano previsti con cadenza infrannuale.

In altre parole, per il Tribunale di Teramo, Dott. Luca Bordin, il contratto di finanziamento deve indicare in modo chiaro ed espresso tutte le informazioni idonee a orientare la scelta negoziale del cliente, includendo non solo il tasso di interesse nominale (TAN) e quello effettivo (TAE), ma anche ogni altra condizione economica che incida significativamente sull’onerosità complessiva dell’operazione, tra cui il regime di capitalizzazione degli interessi quando questo comporti differenze sostanziali nel monte interessi da corrispondere.

Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo

La sentenza del Tribunale di Teramo, Dott. Luca Bordin, del 27/10/25 n. 1234 ha decretato che “ II-11.1. Secondo gli accertamenti eseguiti dal c.t.u. – svolti in modo puntuale e intelligibile, secondo metodologia adeguata, tale da consentire in questa sede di recepirne in pieno gli esiti tecnico-contabili – il piano di ammortamento ricalcolato al TASSO SOSTITUTIVO B.O.T. in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE  “determina un ammontare di interessi dovuti a conclusione del programma di rimborso bari a complessivi euro 11.558,90(p. 13 – c.t.u.)”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”