CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 11-09-2019 CAUSA 383-18 (CASO LEXITOR) e GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti dei consumatori: riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Si legge nella sentenza “Lexitor”:

  • l’“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto (…) i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca”. Nei fatti, poi, “la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
  • la Corte ha inoltre osservato, al proposito, che il “margine di manovra, di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna, rende in pratica molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
  • il rischio di penalizzare il soggetto concedente il credito in maniera sproporzionata” è d’altro canto stornato – ha concluso la sentenza – dal fatto che la norma dell’art. 16 par. prevede “a beneficio del mutuante il diritto a un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e anche dal fatto che il comma 4 del medesimo articolo “offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l’indennizzo sia adeguato alla condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante”.

In altre parole, il consumatore che ha sottoscritto un contratto di prestito personale, di cessione del quinto o di mutuo, ove eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l’importo dovuto all’intermediario, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE e ex articolo 125 sexies TUB che include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito: per conseguenza, la sentenza ha quindi stabilito che deve essere restituita non solo la quota non maturata degli ONERI RICORRENTI pagati anticipatamente (c.d. ONERI RECURRING), ma anche una quota degli ONERI IMPUTABILI ALLA FASE DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO (c.d. ONERI UP-FRONT).

Questa sentenza ha anche un rilevante impatto in relazione ai FINANZIAMENTI RATEALI in cui è stato applicato l’illecito REGIME COMPOSTO.

Infatti, nel ricordare che la CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-09-2015 CAUSA C-89-14 è conseguente al rinvio pregiudiziale fatto con un’ordinanza interlocutoria della CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA del 11/02/2014 n. 3006 che conferma che in Italia è obbligatorio il REGIME SEMPLICE perchè “… (…) … il diritto italiano ammette il calcolo degli interessi sugli interessi (ANATOCISMO), per qualsiasi obbligazione pecuniaria e quindi anche per i crediti dello Stato, soltanto nei limiti previsti dall’articolo 1283 del codice civile … (…) … .” e nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA dove si evidenzia un commento articolato da un punto di vista matematicoempirico e giuridico della sentenza del Tribunale di Torino del 30/05/2019 n. 2676 del Dott. Enrico Astuni a confutazione dell’incongruente interpretazione GIURIDICA dell’art. 821, comma 3, codice civile frutto di una manipolazione della VERITÀ MATEMATICA, negli ONERI ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE e ex articolo 125 sexies TUB non possono non essere ricondotti anche gli INTERESSI CORRISPETTIVI ANATOCISTICI pagati, cioè l’importo del DIFFERENZIALE o TRUFFA CONSUMATA desumibile dalla differenza fra gli INTERESSI CORRISPETTIVI calcolati dagli intermediari nell’illecito REGIME COMPOSTO e gli INTERESSI CORRISPETTIVI che avrebbero dovuto essere pagati nel lecito REGIME SEMPLICE. Ovviamente, visto che c’è un rimborso anticipato del prestito, dato che il DEBITO RESIDUO equo sia del REGIME COMPOSTO sia del REGIME SEMPLICE è matematicamente una miscela di QUOTE CAPITALE e di QUOTE INTERESSE (si rinvia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE), per determinare l’importo complessivo da restituire al consumatore occorrerà conteggiare anche l’importo del DIFFERENZIALE o TRUFFA CONSUMATA desumibile dalla differenza fra il DEBITO RESIDUO calcolato dagli intermediari nell’illecito REGIME COMPOSTO e il DEBITO RESIDUO corrispondente che avrebbe dovuto essere rimborsato nel lecito REGIME SEMPLICE.

La sentenza “Lexitor” è stata seguita da una comunicazione in data 4 dicembre 2019 della Banca d’Italia, che ha invitato gli intermediari ad adeguarsi sollecitamente alla sentenza stessa, con riferimento sia alla gestione dei reclami relativi a finanziamenti preesistenti, sia alle condizioni contrattuali di quelli da erogare.

Si evidenzia che il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha introdotto nel TUB l’art. 125 sexies rubricato “Rimborso anticipato” con decorrenza dal 19/09/2010 che stabilisce che “1. Il CONSUMATORE può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato, il FINANZIATORE ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L’indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato e’ effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro“.

Di seguito la giurisprudenza contrastante rispetto ai principi di diritto espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia.

COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 22-09-2014 n. 6167

Nella decisione si legge: “VII°. Dal contesto sopra riassunto emerge in primo luogo che se è vero che le FONTI PRIMARIE dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia le
FONTI SECONDARIE indicano con sufficiente chiarezza in primo luogo che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed in secondo luogo che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di
costi che maturano in ragione del tempo, e di conseguenza che essi sono da rilevare pro rata temporis. Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle FONTI SECONDARIE.

COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 11-11-2016 n. 10035

Tale decisione ha espresso i seguenti principi generali: (a) l’art. 125-sexies TUB è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile; (b) di conseguenza, “il ricorso all’autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento”; (c) fermo restando quanto precede, nonché la ribadita esigenza di una chiara distinzione tra costi up front e costi recurring, l’autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nella individuazione del criterio di maturazione dei costi definiti come recurring, nel senso che tale maturazione può “avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale”; (d) quando ciò avviene, anche il rimborso dovuto al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata può – coerentemente – seguire il criterio adottato per la maturazione dei costi recurring, ossia può risultare “non strettamente lineare o proporzionale (come normalmente avviene)”; (e) in conclusione, dunque, “le parti sono libere di determinare i futuri costi recurring e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB”.

TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA DEL 22-11-2019 n. 10489

Nella sentenza n. 10489 pubblicata dal Tribunale di Napoli il 22 novembre scorso si legge: “Con sentenza dell’11/9/2019 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 direttiva UE 2008/48, nonché ex art. 125 sexies TUB), include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito. Tuttavia tale sentenza interpreta la Direttiva UE 2008/48, non  l’art. 125.2 Tub applicabile in questo caso, né l’art. 126 sexies Tub che è stato utilizzato per interpretare l’art. 125.2; non è stato dedotto che la direttiva UE 2008/48 sia self executing, e non ne è stata chiesta l’applicazione diretta, e del resto non risulta che lo fosse, tanto che è stato necessario l’intervento interpretativo della Corte di Giustizia; in ogni caso, salvo eccezioni che in questo caso non risultano ricorrere, una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati. Si può affermare che, alla luce della citata sentenza, la Repubblica Italiana abbia non correttamente trasposto nel diritto nazionale la Direttiva 2008/48 UE, ma tale situazione può dar luogo ad una responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione della Direttiva, che comunque non sarebbe direttamente applicabile nei rapporti tra privati. Quindi, la sentenza dell’11/9/2019 della Corte di Giustizia UE non sposta i termini della presente decisione.”

Il Dott. Pastore Alinante Ettore del Tribunale di Napoli ha quindi ritenuto che la direttiva UE 2008/48, così come interpretata dalla sentenza Lexitor, NON possa assumere efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), bensì SOLO nei rapporti tra lo Stato ed i suoi cittadini (c.d. efficacia verticale). Sulla scorta della riassunta motivazione, il giudice partenopeo conclude per l’irrilevanza dei principi enunciati dalla sentenza Lexitor, al fine di decidere la controversia giudiziaria sottoposta al suo esame.

COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 17-12-2019 n. 26525

L’11 dicembre 2019 la questione è stata affrontata e decisa – in linea con la sentenza della Corte di giustizia – dal Collegio di Coordinamento dell’ABF. Nella decisione si legge:

  • l’“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto (…) i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca”. Nei fatti, poi, “la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”;
  • la Corte ha inoltre osservato, al proposito, che il “margine di manovra, di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna, rende in pratica molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;
  • il rischio di penalizzare il soggetto concedente il credito in maniera sproporzionata” è d’altro canto stornato – ha concluso la sentenza – dal fatto che la norma dell’art. 16 par. prevede “a beneficio del mutuante il diritto a un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e anche dal fatto che il comma 4 del medesimo articolo “offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l’indennizzo sia adeguato alla condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante”.

COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 31-03-2020 n. 5909

Il Collegio di Coordinamento ha affermato che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la richiesta di restituzione dell’importo pagato a titolo di COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (equo indennizzo) prevista dall’art. 125 sexiescomma 2, TUB deve essere rigettata, salvo che il consumatore non provi che l’indennizzo è privo di oggettiva giustificazione.

Il Collegio ricorda che la norma citata del TUB nel prevedere che “In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” fa diretta applicazione dei principi del diritto europeo, nell’intento di trovare un equo bilanciamento tra il risparmio di cui gode il consumatore in caso di estinzione anticipata e la perdita sopportata dal finanziatore. In altre parole, il Collegio di Coordinamento ritiene che l’interpretazione della norma che si ricava dal contesto logico-giuridico in cui è posta sia proprio quella di “prevedere una commissione in sede di estinzione anticipa del contratto di finanziamento, fatte salve le eccezioni di cui al terzo comma dello stesso articolo” risultando altresì chiaro che “la commissione sia stata voluta e disegnata dal legislatore europeo per compensare il finanziatore dei costi diretti derivanti da un’estinzione anticipata del contratto di finanziamento sia in termini di lucro cessante […] che di danno emergente”.

Non solo, per il Collegio di Coordinamento la COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA è un costo pienamente giustificato e legittimoladdove si attesti in una percentuale pari o inferiore a quella massima indicata dalla legge poiché in questo senso deve essere letta la norma come trasposta nell’ordinamento interno; vale a dire che l’indennità, così forfettariamente determinata dal legislatore interno, deve essere valutata come oggettivamente equa perché conforme a una norma di legge”. Conseguentemente, il Collegio di Coordinamento ha fissato il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.

TRIBUNALE DI NAPOLI, SENTENZA DEL 29-06-2020 n. 4433

Il Dott. Pastore Alinante Ettore del Tribunale di Napoli applica i principi di diritto della sentenza della Corte di Giustizia del 11-09-2019 Causa 383-18 rilevando la non sussistenza della distinzione tra costi up front e costi recurring e, conseguentemente, stabilisce che il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto ad ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

In particolare, il Dott. Pastore Alinante Ettore del Tribunale di Napoli ha stabilito che l’art. 125, comma 2, TUB nel testo vigente quando venne stipulato il contratto per cui è causa, va interpretato alla luce della norma sopravvenuta dell’art. 125 sexies, comma 1, TUB “ Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” perché il testo è perfettamente compatibile con quello della norma previgente, ma più specifico.

In altre parole, secondo il Dott. Pastore Alinante Ettore del Tribunale di Napoli, l’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CEE ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”: conseguentemente, l’art. 125, comma 2, TUB del testo ante 2010 è stato precisato dalla norma sopravvenuta dell’art. 125 sexies, comma 1, TUB, il quale non ha innovato la precedente disciplina, ma ne ha soltanto chiarito ed esplicitato il contenuto.

TRIBUNALE DI TORINO, CAUTELARE ANTE CAUSAM, ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL 22-09-2020

Il Giudice Vitrò Silvia ha stabilito i seguenti principi di diritto:

1) L’interpretazione dell’art. 125 sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (“Sentenza Lexitor”) NON COMPORTA l’applicazione diretta della direttiva nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) in quanto si tratta di norma di recepimento della Direttiva che deve essere interpretata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia con il solo limite del divieto per il giudice nazionale di fornire un’interpretazione contra legem.

2) L’interpretazione dell’articolo 125-sexies t.u.b. in conformità alla direttiva ed alla Sentenza Lexitor e la conseguente riduzione di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, NON COMPORTA un’interpretazione contra legem ed è vincolante per il giudice nazionale:

  • in ragione della formulazione letterale della norma interna la quale, fa riferimento alla riduzione del costo totale del credito che, alla luce delle definizioni contenute all’art. 3 lett. g) della Direttiva 2008/48 e all’art. 121, primo comma lett. e), non ammette alcuna distinzione tra voci di costo recurring e up-front non maturate nel corso della durata del contratto eriproduce fedelmente l’art. 16 della Direttiva, distinguendosene solo per il termine “pari a” in luogo di che “comprende”, distinzione da ritenersi del tutto irrilevante in quanto l’espressione “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” individua un metodo di calcolo proporzionale per la riduzione di tutti i costi in ragione della durata residua del prestito;
  • in ragione del criterio storico e sistematico in quanto la Direttiva 2008/48, diversamente dalla Direttiva 102/87 che stabiliva che il consumatore, in caso di estinzione anticipata, avesse diritto un’equa riduzione, prevede una riduzione del costo totale del credito in ragione della durata del contratto, perseguendo così un innalzamento della tutela del consumatore per la riduzione di tutte le voci di costo, anche considerato che la restituzione delle “prestazioni non godute” poteva già trovare fondamento nell’applicazione dell’art. 1373, co. 2, e 2033 c.c.;
  • in ragione del criterio finalistico in quanto la Direttiva persegue la finalità di tutela del consumatore quale soggetto debole che si trova in una situazione di inferiorità rispetto all’intermediario che può determinare come crede i costi recurring e quelli up-front.

3) Le sentenze della CGUE trovano APPLICAZIONE con riferimento a tutti i rapporti regolati dalla direttiva interpretata anche se precedenti alla decisione con il SOLO LIMITE dei rapporti esauriti, ovvero di quelle situazioni irretrattabili in ragione del decorso dei termini di prescrizione o decadenza o della formazione del giudicato. Il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale è rimesso il bilanciamento degli interessi in gioco nella stessa sentenza che interpreta il diritto dell’Unione (nel caso di specie la Corte di Giustizia ha ritenuto prevalente il principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore ex art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, rispetto a quello dell’affidamento del professionista relativo a precedenti interpretazioni della legge, con la conseguenza che l’obbligo di restituzione di tutti gli oneri up-front si applica a tutte le estinzioni anticipate occorse a partire dal 2010).

4) Gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi, così come le commissioni di intermediazione devono essere oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata.

ABF NAPOLI, DECISIONE DEL 09-10-2020 N. 17588

Il Collegio di Napoli dell’ABF, con la decisione n. 17588 del 9 ottobre 2020 ha stabilito che principi affermati con la sentenza Lexitor NON si applicano nelle ipotesi di CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI.

Nel caso di specie, l’Arbitro è stato adito da un consumatore che ha dichiarato di aver stipulato un contratto di MUTUO FONDIARIO in data 25 maggio 2017. Parte dell’importo finanziato era da destinarsi a necessità finanziarie connesse alla realizzazione di un investimento immobiliare da adibirsi a casa di abitazione. Estinto anticipatamente il finanziamento, il ricorrente ha chiesto all’intermediario il rimborso delle spese di istruttoria non maturate sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019.

Premessa come pacifica l’applicazione dei summenzionati principi di diritto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019 alle ipotesi di CREDITO AL CONSUMO disciplinate dalla Direttiva 2008/48 CE, il Collegio ha vagliato la possibilità di estendere tali tutele anche alle ipotesi di CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI di cui alla Direttiva 2014/17 CE, analizzando analiticamente il testo delle due disposizioni comunitarie.

Più precisamente, oggetto di analisi sono stati l’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE e l’art. 25, par. 1-2-3, della Direttiva 2014/17 CE.

L’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE prevede una sorta di automatismo tra diritto del debitore ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ottenendo la riduzione del costo totale del credito ed il diritto del creditore ad ottenere un equo indennizzo.

Diversamente, l’art. 25 della Direttiva 2014/17 CE, pur prevedendo il diritto all’estinzione anticipata del finanziamento, riconosce in capo agli Stati membri tanto la facoltà di subordinarne l’esercizio ad una serie di condizioni, tanto la facoltà di escludere e/o limitare il diritto all’equo indennizzo per il creditore.

Nell’ordinamento giuridico italiano, prosegue il Collegio, non sempre è previsto il diritto all’equo indennizzo (ed infatti il contratto di mutuo dedotto in giudizio non prevedeva l’obbligo per il mutuatario di pagare alcunché alla banca per l’estinzione anticipata).

La circostanza è di estremo rilievo ove il diritto del creditore ad un indennizzo equo ed obiettivo è stato considerato dalla Corte di Giustizia come elemento diretto a bilanciare gli oneri derivanti dall’obbligo di rimborso anche dei costi che non dipendono dalla durata del contratto, sottolineando che “il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito

Ciò premesso, osserva il Collegio “La non perfetta coincidenza tra i due testi normativi induce a dubitare che le conclusioni raggiunte in tema di credito ai consumatori a seguito dell’arresto della Corte di Giustizia del 2019 possano essere riproposte negli stessi termini per la fattispecie in esame”.

Sulla base di tali motivi il Collegio di Napoli non ha accolto il ricorso.

TRIBUNALE DI MILANO, CAUTELARE ANTE CAUSAM, ACCOGLIMENTO TOTALE DEL 03-11-2020

Il Giudice Nobili Viola ha stabilito i seguenti principi di diritto:

1) Il requisito dei “giusti motivi di urgenza” richiesto per l’inibitoria cautelare dagli artt. 37, comma 2, e 140, comma 8, cod. cons., presenta una formula sicuramente più ampia e meno stringente del “pregiudizio imminente e irreparabile” di cui all’art. 700 c.p.c.; le finalità di riequilibrare le asimmetrie informative, l’assenza di potere contrattuale del consumatore, nonché il principio di effettività della tutela (art. 47 Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea) e di un elevato livello della stessa (artt. 12 e 38 TFUE) consentono che la tutela degli interessi collettivi dei consumatori possa normalmente e idealmente essere attuata in via d’urgenza al fine di porre termine tempestivamente alle violazioni dei diritti dei consumatori che sono diritti fondamentali dell’Unione Europea. Sussiste, quindi, il requisito dei “giusti motivi di urgenza” richiesto per l’inibitoria cautelare dagli artt. 37, comma 2, e 140, comma 8, cod. cons., qualora, nell’attesa del giudizio di merito, possa verificarsi il rischio che i consumatori, non debitamente informati, possano non esercitare i propri diritti con il rischio che gli stessi si prescrivano. I “giusti motivi d’urgenza” ricorrono anche in presenza di clausole contrattuali ad applicazione solo eventuale, quali quelle che regolano l’ESTINZIONE ANTICIPATA dei prestiti dei consumatori, in quanto l’applicazione necessaria delle clausole, nei confronti della totalità dei consumatori, non è requisito previsto dall’art. 140 cod. cons..

2) L’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (“Sentenza Lexitor”), NON comporta l’applicazione diretta della direttiva nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) in quanto si tratta di norma di recepimento della Direttiva che deve essere interpretata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia con il solo limite del divieto per il giudice nazionale di fornire un’interpretazione contra legem.

3) L’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (“Sentenza Lexitor”), e la conseguente riduzione di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, non comporta un’interpretazione contra legem ed è vincolante per il giudice nazionale sia in ragione della formulazione letterale della norma interna in quanto l’espressione “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” individua un metodo di calcolo proporzionale per la riduzione di tutti i costi in ragione della durata residua del prestito, sia in ragione del criterio finalistico in quanto la Direttiva persegue la finalità di tutela del consumatore quale soggetto debole che si trova in una situazione di inferiorità rispetto all’intermediario che può determinare come crede i costi recurring e quelli up-front.

4) Le sentenze della CGUE trovano applicazione con riferimento a tutti i rapporti regolati dalla direttiva interpretata anche se precedenti alla decisione con il solo limite dei rapporti esauriti. Il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale è rimesso il bilanciamento degli interessi in gioco nella stessa sentenza che interpreta il diritto dell’Unione.

TRIBUNALE DI MILANO, SENTENZA DEL 13-04-2021 n. 2969

Il Giudice Antonio Stefano Stefani ha stabilito i seguenti principi di diritto:

“Nel caso di specie l’operazione ermeneutica è assai semplice dal momento che l’art. 125- sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.” Pertanto alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle commissioni accessorie, così come già riconosciuto dal Giudice di pace. La clausola di cui all’art. 10 del contratto, invocata dall’appellante, secondo la quale tali commissioni non sono rimborsabili, è ininfluente perché inefficace, in quanto i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili. Ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione ai consumatori, inserito nell’art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall’art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l’art. 143 del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) sancisce l’irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l’art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB. L’appello deve dunque essere rigettato.

COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 05-05-2021 N. 11679

L’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito. Si legge nella decisione che “la ricorrente chiede il rimborso della “penale di estinzione” sostenendo che “risulta addebitata in violazione dell’articolo 125 sexies TUB, comma 3, lettera D”, che prevede l’esclusione dell’indennizzo “se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”. Nella specie, l’importo del “debito residuo”, come indicato nel conteggio estintivo, sul quale è stato calcolato l’indennizzo dell’uno per cento, risulta pari a euro 10.014,18 , per cui, detratti gli ulteriori costi oggetto di riduzione come indicato nel prospetto riassuntivo sopra riportato, peraltro effettivamente rimborsati dall’intermediario, l’importo del “debito residuo”, nel senso sopra precisato, risulta chiaramente inferiore alla soglia di euro 10.000,00 con conseguente esclusione dell’indennizzo per anticipata estinzione. Pertanto la domanda della ricorrente diretta ottenere la restituzione dell’indennizzo merita accoglimento”.

Si evidenzia che l’ABF di Coordinamento in commento conferma l’interpretazione che per l’applicabilità dell’art. 125-sexies del T.U.B. assume rilevanza non già la data di stipula del contratto, bensì quella della sua anticipata estinzione. Si legge nella decisione che “l’intermediario ha chiesto il rigetto della domanda, concentrando le sue controdeduzioni sull’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art.125-sexies, trattandosi di norma entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, risalente al 2004, ed essendo esclusa l’efficacia retroattiva della norma stessa in base al disposto dell’art. 3, comma 3 del d. lgs. n.141/2010 secondo cui : “I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie.” Pertanto, ad avviso dell’intermediario, troverebbe applicazione l’art. 125 (ante riforma) in cui, per l’indennizzo, si fa rinvio alle disposizioni CICR e quindi al D.M. 8 luglio 1992, in cui all’art. 3 è previsto “un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”. Tale assunto deve ritenersi infondato, dovendosi al contrario ritenere applicabile alla fattispecie oggetto del ricorso il disposto dell’art. 125-sexies, in quanto, secondo il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF, per accertare l’applicabilità della norma assume rilevanza non già la data di stipula del contratto, bensì quella della sua anticipata
estinzione
(cfr. in proposito, oltre a quelle richiamate nell’Ordinanza del Collegio
remittente, le decisioni n. 2301/2020 e n.18507/2020 del Collegio di Bari con i precedenti ivi citati)”.

COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 15-10-2021 N. 21676

Il Collegio di Coordinamento con questa decisione n. 21676/2021 ha stabilito nelle motivazioni il seguente principio: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014.

Conseguentemente, l’ABF – nella sua massima composizione – ha modificato l’orientamento assunto dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 17.12.2019 all’indomani della pronuncia della Corte di Giustizia del 11-09-2019 Causa 383-18 “Lexitor” che aveva aperto alla rimborsabilità dei costi “up-front” secondo i principi della giurisprudenza europea, lasciando aperto il tema della quantificazione del rimborso.

Il Collegio di Coordinamento con questa decisione n. 21676/2021 si è limitato “registrare” la volontà del legislatore ordinario, dando atto della definitiva bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione.

Per l’ABF, nella sua massima composizione, l’intervento riformatore “non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella più volte citata sentenza Lexitor. […] Allo stesso modo, non può il legislatore avere ignorato le ricadute della sentenza Lexitor per l’ordinamento italiano”.

Ebbene, in presenza di un chiaro dato normativo contrario all’applicazione “retroattiva” della giurisprudenza eurounitaria, l’interprete deve arrestarsi rispetto ai tentativi di interpretazione “conforme”, limitandosi a prendere atto del conflitto, ma non potendo far altro che applicare la disposizione nazionale.

Ogni tentativo di “disapplicazione” della norma interna di attuazione, infatti, è destinato a cadere al cospetto della natura “non self executing” della Direttiva sul Credito al Consumo (oggetto dell’interpretazione “Lexitor”).

Così, il Collegio di Coordinamento con questa decisione n. 21676/2021 si è premurato di smentire espressamente la linea ermeneutica tenuta dal Tribunale di Savona, sentenza del 15 settembre 2021 n. 680, evidenziando che “l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale” (cfr. Corte di Giustizia, 15 aprile 2008, C‑268/06, Impact; v. anche Corte di Giustizia, 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler).

In tal senso, la pur prospettata interpretazione conforme si tradurrebbe, ad avviso dell’ABF nella sua massima composizione, in una inammissibile disapplicazione della norma nazionale conflittuale, che potrebbe viceversa operare “solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti (per la riaffermazione di tale consolidato principio cfr., per tutte, di recente, Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, Smith, C-122/17, e ultt. decisioni ivi citate)”.

Ancora, il Collegio di Coordinamento con questa decisione n. 21676/2021 stabilisce che occorre tener conto delle esigenze equitative valutate dal legislatore del “nuovo” art. 125 sexies TUB, che ha valorizzato il “rispetto dell’affidamento riposto dalle parti negli assetti contrattuali concordati secondo le indicazioni consolidate della giurisprudenza nazionale anteriore alla sentenza Lexitor, ma anche dalla considerazione che scelte (non identiche, ma) non dissimili sono state compiute all’interno della UE da altri Paesi di prestigiosa tradizione giuridica”. Qui, la pronuncia non si limita ad analizzare il contesto italiano ma approfondisce il tema della analoga applicazione “limitativa” della Direttiva (legge austriaca sul credito al consumo e codice civile tedesco). Ad avviso dell’ABF nella sua massima composizione, quindi, “tutto ciò corrobora il convincimento che il nostro legislatore abbia proprio voluto, per esigenze di politica economica e di tutela del principio dell’affidamento, dettare una disciplina intertemporale conforme all’interpretazione che del vecchio testo dell’art. 125-sexies TUB, dava costantemente tutta la giurisprudenza anteriore alla sentenza Lexitor, così apponendo un ostacolo insormontabile a una diversa interpretazione “adeguatrice”.

TRIBUNALE DI TORINO, ORDINANZA DEL 02-11-2021 (CASO LEXITOR)

Si rinvia all’articolo TRIBUNALE DI TORINO, ORDINANZA DEL 02-11-2021 (CASO LEXITOR).

COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 11-11-2016 n. 10035

CONCLUSIONI

Nonostante le prese di posizione della giurisprudenza italiana di segno NON univoco, numerosi sono i profili della questione che rimangono aperti, a partire dall’individuazione dei CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE oggettiva della quota degli oneri IMPUTABILI ALLA FASE DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO (c.d. ONERI UP-FRONT) suscettibile di restituzione.

Senza dei CRITERI DI QUANTIFICAZIONE oggettivi, che devono essere previsti normativamente, come può il cliente allegare e dimostrare che “nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione” come stabilito dal Collegio di Coordinamento dell’ABF?

Ovviamente, la problematica dei CRITERI DI QUANTIFICAZIONE oggettivi riguarda i contratti sottoscritti nella vigenza dell’art. 125-sexies TUB in vigore dal 19/09/2010 al 24/07/2021 che prevede 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 3. L’indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.

Il testo del nuovo art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 con cui il legislatore ritiene di aver risolto la problematica dell’individuazione dei CRITERI DI QUANTIFICAZIONE oggettivi degli ONERI suscettibili di restituzione in caso di RIMBORSO ANTICIPATO del prestito, è stato introdotto dall’approvazione in via definitiva del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) attraverso la Legge 23 luglio 2021, n. 106 in vigore dal 25/07/2021 .

Il nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021, che NON è applicabile ai contratti disciplinati dal Capo I-bis Credito immobiliare ai consumatori del TUB perché è stato modificato in pari data anche il comma 1 dell’art. 120-noviesdecies TUB togliendo il riferimento al “125-sexies, comma 1“, prevede che:

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; – 33 – b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.

Inoltre, con la Legge 23 luglio 2021, n. 106 in vigore dal 25/07/2021 che ha convertito in via definitiva il DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) è stato previsto che “L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Si rinvia all’articolo NORMATIVA TESTO UNICO BANCARIO SUL RIMBORSO ANTICIPATO DI UN FINANZIAMENTO RATEALE e all’articolo DISCIPLINA BANCA D’ITALIA SULL’ESTINZIONE ANTICIPATA DEI FINANZIAMENTI NEL CREDITO AI CONSUMATORI.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”