TRIBUNALE DI ANCONA, SENTENZA DEL 21-07-25 N. 1312

Obbligatorietà del Regime Semplice

Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo

La sentenza del Tribunale di Ancona, Dott.ssa Francesca Perlini, del 21/07/2025 n. 1312 ha decretato che “Il CTU ha proceduto alla rielaborazione del piano di ammortamento al tasso Bot vigente all’epoca della sottoscrizione, pari a 0,703%, sia con CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE sia con CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA come da specifico quesito … (…) … Reputa questo giudice che tra i due conteggi debba essere applicato al caso di specie quello derivante dalla CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, pari ad euro 16.563,17, per tutte le considerazioni sopra esposte in merito alla insussistenza di esplicito accordo su diverso e più gravoso regime finanziario”.

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale

La sentenza del Tribunale di Ancona, Dott.ssa Francesca Perlini, del 21/07/2025 n. 1312 ha decretato che “Se la forma del 117 del t.u.b. costituisce lo strumento che il Legislatore ha individuato per superare le asimmetrie informative tra contraenti, il REGIME FINANZIARIO del piano di ammortamento, che influisce sul prezzo, non può essere pattuito in forma indiretta attraverso l’allegato ed anonimo PIANO DI AMMORTAMENTO. Si rende allora necessaria la specificazione del REGIME FINANZIARIO adottato od, in alternativa, la indicazione del TAE – TASSO ANNUALE EFFETTIVO – da cui desumere gli effetti dell’adozione della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA sui pagamenti infrannuali (se il mutuo è informato dal regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE il TAN ed il TAE coincidono, mentre nel regime della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA il TAE è superiore al TAN). Nel caso di specie (MUTUO A TASSO VARIABILE) ad essere carente non è il dato prettamente formale, perché i numeri rappresentativi delle quote di capitale (che ne esprimono la velocità di rimborso condizionante poi gli interessi) sono “scritti” nel piano di ammortamento, ma il raggiungimento dello scopo cui è volta la forma del contratto bancario, perché, se la forma deve equilibrare le impari consapevolezze tecniche tra finanziatore e finanziato, l’equilibrio non è certo ristabilito dalla serie numerica delle quote di capitale nel piano di ammortamento. Nel caso di specie (MUTUO A TASSO VARIABILE) si riscontra allora la nullità formale dell’accordo identificativo degli interessi, poiché non rispetta il requisito strutturale della forma informativa di cui all’art. 117 del Tub. … (…) … Partendo da tale tracciato deve reputarsi che il contratto di finanziamento di cui al presente giudizio (MUTUO A TASSO VARIABILE) manca di pattuizione espressa su di un elemento attinente al prezzo e per tale via deve ritenersi nullo per violazione della forma prescritta dal 117 t.u.b., nella sua tipica finalità. II vizio della forma scritta costituisce motivo di nullità del contratto per espressa previsione del comma 4 dell’articolo 117 t.u.b., nullità da cui discende l’obbligatorietà della sostituzione del tasso convenzionale con quella del tasso bot, come comminata ex art. 117 c. 7 Tub.”

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto

La sentenza del Tribunale di Ancona, Dott.ssa Francesca Perlini, del 21/07/2025 n. 1312 ha decretato che “Si rende allora necessaria la specificazione del REGIME FINANZIARIO adottato od, in alternativa, la indicazione del TAE – TASSO ANNUALE EFFETTIVO – da cui desumere gli effetti dell’adozione della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA sui pagamenti infrannuali (se il mutuo è informato dal regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE il TAN ed il TAE coincidono, mentre nel regime della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA il TAE è superiore al TAN).

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice

La sentenza del Tribunale di Ancona, Dott.ssa Francesca Perlini, del 21/07/2025 n. 1312 ha decretato che “Si rende allora necessaria la specificazione del REGIME FINANZIARIO adottato od, in alternativa, la indicazione del TAE – TASSO ANNUALE EFFETTIVO – da cui desumere gli effetti dell’adozione della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA sui pagamenti infrannuali (se il mutuo è informato dal regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE il TAN ed il TAE coincidono, mentre nel regime della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA il TAE è superiore al TAN).

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”