
Obbligatorietà del Regime Semplice
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
Si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Lucca del 17/07/2025 n. 511, Giudice Giovanni Piccioli, che “All’esito dell’espletata C.T.U. risulta che: sul punto del quesito a) il TAN indicato in contratto è conforme al piano di ammortamento del mutuo se confrontato con una modalità di rimborso del capitale che prevede l’applicazione del REGIME DELL’INTERESSE COMPOSTO, mentre è difforme se confrontato con una modalità di rimborso del capitale che prevede l’applicazione del REGIME DELL’INTERESSE SEMPLICE; sui punti del quesito b), c) ed f) il mutuo è stato costruito con la formula del REGIME DELL’INTERESSE COMPOSTO anziché con la formula DELL’INTERESSE SEMPLICE, quindi con anatocismo occulto, senza che vi sia stata menzione nel contratto e nei suoi allegati, pertanto senza il consenso formale del mutuatario. Come richiesto dal quesito il piano di ammortamento del mutuo rideterminato nel REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, applicando il tasso Bot previsto dall’art. 117 TUB, ed il tasso zero quando il BOT è negativo, produce un credito da parte del mutuatario di euro 28.244,11 con un residuo capitale al 29.05.2024 di euro 103.133,92; sui punti del quesito d) ed f) risulta che la clausola 5) interessi ai punti 2 e 4 vi sono PROFILI DI INDETERMINATEZZA. Pertanto, come richiesto, in applicazione della previsione dell’art. 117 TUB il CTU rimanda al ricalcolo del mutuo con il tasso BOT sostitutivo del tasso convenzionale e con ricalcolo in regime dell’interesse semplice in quanto più vantaggioso per il mutuatario, i cui risultati sono gli stessi indicati nella risposta ai quesiti B) – C) – F), che produce un credito da parte del mutuatario di euro 28.244,11 con un residuo capitale al 29.05.2024 di euro 103.133,92, tali profili sono inoltre rilevabili d’ufficio dal Giudice secondo la recente Giurisprudenza di merito”.
Inoltre, si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Lucca del 17/07/2025 n. 511, Giudice Giovanni Piccioli, che “Quanto sopra rilevato dal C.T.U. anche a seguito delle depositate osservazioni delle parti, occorre ora rilevare che il riscontrato piano di ammortamento “alla francese” trova giustificazione ai sensi delle pronunce della S.C. nn. 15130/2024 e 27823/2023, alla cui stregua la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro. Sul punto è di recente intervenuta l’Ord. n. 7382 del 19/3/2025, alla cui stregua i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a TASSO FISSO valgono senz’altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di TIPO VARIABILE. In particolare, secondo la citata Ordinanza, “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti; se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
In sintesi deve ritenersi – in linea di principio – esclusa, anche per i mutui a TASSO VARIABILE, la generazione di effetti anatocistici, e per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.
Nella fattispecie ora in esame occorre tuttavia tener conto che, in concreto, nel contratto di mutuo a tasso variabile de quo il piano di ammortamento, pur presente, non riporta il tasso di interesse via via applicato – come indicato dal C.T.U. a pag. 10 della sua relazione, onde ne segue la correttezza della valutazione dello stesso C.T.U. riguardo alla presenza di anatocismo, poiché sebbene non sia possibile dimostrare la presenza dell’anatocismo nella singola rata, lo stesso è peraltro presente nel complesso del mutuo.Ogni rata, poiché l’interesse è variabile, fa infatti diventare variabile anche la quota capitale del mutuo. Il CTU di parte convenuta fa invece riferimento ad una sola rata, ma occorre, viceversa, aver riguardo al complesso del finanziamento e non soltanto alle singole rate.”
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
