(pagamento di rate di soli interessi di pREAMMORTAMENTO, SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE, SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI capitale, RINEGOZIAZIONE DELLA DURATA originaria, RINEGOZIAZIONE Di un IMPORTO EROGATO ulteriore, ESTINZIONe anticipata PARZIALE, ESTINZIONE anticipata TOTALE, SURROGHE NEI PRESTITI SIA A TASSO FISSO SIA A TASSO VARIABILE)

RINGRAZIAMENTI
Siamo felici di annunciare un importante aggiornamento della nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI per rispondere in modo sempre più preciso alle esigenze sia dei finanziati sia dei professionisti che si occupano di contenzioso bancario. Si ringraziano i membri del TEAM ROBYN HODE ITALIA che hanno contribuito all’aggionamento informatico, in particolare il Dott.Roberto Franchettiper quest’ultimo upgrade delVINCOLO TEMPORALE DINAMICOdel REGIME SEMPLICE chemantiene inalteratala proporzionalità tra capitale, tempo e interesse al TASSO ANNUO concordato fra le parti sia esso FISSO sia esso VARIABILE.

PREMESSA
Preliminarmente, occorre ricordare che i Bancari latu sensu degli intermediari, dotati della diligenza qualificata del bonus argentarius ex art. 1176, comma 2, c.c., contestano le deduzioni matematiche, empiriche e giuridiche dei finanziati con argomentazioni che presentano profili di temerarietà e di mistificazione.
Spesso si legge nei loro atti che “si consideri (i) la (a dir poco) temeraria affermazione secondo cui i principi delineati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, sarebbero “contrari ai principi della matematica finanziaria, e ciò sul dichiarato (ed altrettanto temerario) presupposto giuridico secondo cui “è la matematica al servizio del diritto e non viceversa”. Non solo, spesso si legge nei loro atti che “Contrariamente a quanto sostenuto, il piano di ammortamento alla francese non genera alcun fenomeno anatocistico, né costo occulto. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte è univoca nell’affermare quanto segue: … (…) … (Cass. 19 marzo 2025, n. 7382) … (…) … (Cass. 17 gennaio 2025, n. 1168) … (…) … (Cass. 10 luglio 2025, n. 18835)”.
In questo contesto, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità penale appare quanto mai necessario: la Cassazione ha infatti censurato il comportamento del giudice che utilizzi massime di esperienza che si risolvano “in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi” (Cass. Pen. Sez. VI, sentenza del 9/10/2012, n. 1775; Cass. Pen. Sez. IV, sentenza del 20/05/2021, n. 36524).
Un ragionamento motivazionale che valorizza una congettura scientificamente falsa (nel nostro caso matematica) è un ragionamento intrinsecamente viziato e insuscettibile di verifica empirica.
Per essere più precisi, i Bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del bonus argentarius ex art. 1176, comma 2, c.c., mentono, sapendo di mentire, quando NON evidenziano che i principi di diritto elaborati dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 29-05-2024 n. 15130 (pagina 7) sanciscono che il DEBITO RESIDUO equo utilizzato nella moltiplicazione del REGIME COMPOSTO è matematicamente una miscela di QUOTE CAPITALE (o meglio, di QUOTE DI AMMORTAMENTO) e di QUOTE INTERESSE perché nelle motivazioni si legge che “Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l’abbattimento del CAPITALE (DEBITO) RESIDUO e la riduzione del MONTANTE sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell’anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
In altre parole, NON è possibile che dei soggetti dotati di diligenza qualificata del buon banchiere non sappiano che da un punto di vista matematico il MONTANTE è una miscela di QUOTE CAPITALE (o meglio, di QUOTE DI AMMORTAMENTO) e di QUOTE INTERESSE, non sappiano che da un punto di vista matematico le QUOTE INTERESSE sono degli interessi corrispettivi di tipo “genetico” e NON degli interessi corrispettivi di tipo “scaduto”, non sappiano che da un punto di vista giuridico se le QUOTE INTERESSE sono determinate nel REGIME COMPOSTO sussiste una violazione del mai derogato art. 821, comma 3, c.c. che impone il REGIME SEMPLICE. Conseguentemente, è di tutta evidenza per dei soggetti dotati di diligenza qualificata del bonus argentarius ex art. 1176, comma 2, c.c., che i principi di diritto elaborati dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 29-05-2024 n. 15130 (pagina 7) sul DEBITO RESIDUO uguale MONTANTE sono in contrasto con gli altri principi di diritto elaborati nelle stesse motivazioni della Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 29-05-2024 n. 15130 che affermano che “… (…) … nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto) … (…) … la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo … (…) … (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale) … (…) … Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc’anzi descritta … (…) …”.
In definitiva, dato che è la matematica al servizio del diritto e non viceversa, le deduzioni dei Bancari latu sensu presentano un profilo di temerarietà perché la loro diligenza qualificata del bonus argentarius ex art. 1176, comma 2, c.c. non può ignorare che i principi di diritto della Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 29-05-2024 n. 15130 elaborati per i prestiti a tasso fisso affermano “tutto e il contrario di tutto” perché “contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi” (Cass. Pen. Sez. VI, sentenza del 9/10/2012, n. 1775; Cass. Pen. Sez. IV, sentenza del 20/05/2021, n. 36524): nello specifico, i principi di diritto, da una parte, sono contrari ai principi della matematica finanziaria e, dall’altra, impongono ai finanziati di dedurre argomentazioni matematiche ed empiriche a sostegno delle domande giudiziali a base della pretesa perchè “… (…) … Non potrebbe escludersi in astratto che l’operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG,ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti(è coerente l’affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.) … (…) …”.
In conclusione, nel ricordare che la diligenza qualificata del bonus argentarius ex art. 1176, comma 2, c.c. comporta che i Bancari latu sensu hanno una“relazione” privilegiata con la “natura del relativo oggetto” della domanda “tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa” (motivazioni della sentenza della Cassazione Civile, Sezione II, del 29/01/2015 n. 1681), le loro deduzioni temerarie costituiscono un “abuso del processo” per la loro “oggettiva pretestuosità” che recano pregiudizio non soltanto al singolo finanziato ma anche alla collettività. Si legge, infatti, nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione del 24/09/2020 n. 20018 che “La condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso– alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017, Rv. 646080; conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160)”. Quanto alla sanzione ex officio ex art. 96, comma 3, c.p.c. da comminare per le deduzioni temerarie dei Bancari latu sensu, il nostro codice di procedura civile prescrive alle parti con l’art. 88, comma 1, di comportarsi nel processo in maniera “leale”: tuttavia, non è possibile ritenere che la lealtà possa andare del tutto disgiunta dalla verità – o, più precisamente, dalla sincerità – della comunicazione processuale. Se si ritiene che la conseguenza del comportamento “leale” sia l’obbligo di verità delle parti, quest’ultimo non può prescindere dalla sussistenza di un divieto di menzogna, di un obbligo di completezza e di un obbligo di chiarificazione. Se pur l’obbligo di verità delle parti deve integrarsi con i principi costituzionali (diritto di azione e di difesa, principio di effettività della tutela giurisdizionale e principio di parità delle armi) e con i principi del sistema processuale vigente (principio dispositivo, principio dell’onere della prova, principio di autoresponsabilità e principio nemo tenetur edere contra se), non deve essere accettata la visione OPPORTUNISTICA del processo, che ha in sé – evidentemente – tutti i rischi della propria degenerazione, e in particolare quello di un esiziale allontanamento dalla verità e dalla giustizia. Bisogna, invece, ambire ad un processo ETICO, che con il suo imperativo morale deve spingere le parti a comportarsi in maniera retta ed onesta nel corso del giudizio e, in particolare, a dire la verità e a non omettere particolari tali da alterarne il contenuto allo scopo di collaborare lealmente con l’avversario e con il giudice al fine dell’accertamento della verità storica (nel nostro caso, matematica), benché questa possa al fine risultare sfavorevole ai fini del decisum (I. Kant, Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen, in Berlinische Blätter, 1797, p. 301 ss., nella traduzione italiana; F.G. Lipari, Il dolo processuale, Palermo, 1926, p. 50; G. Zani, La mala fede nel processo civile, Roma, 1931, p. 155 ss; F. Carnelutti, Carattere del nuovo processo civile italiano, in Riv. dir. proc. civ., 1941, I, p. 40 ss.).
DIRITTO
Si evidenzia la seguente NORMATIVA confermata da consolidati PRINCIPI DI DIRITTO GIURISPRUDENZIALI:
a) Il mai derogato art. 821, comma 3, c.c. sancisce, da un punto di vista letterale, che l’obbligazione che assume ad oggetto gli interessi su somme di denaro matura giorno per giorno (REGIME SEMPLICE) e non giorno su giorno (REGIME COMPOSTO). Che l’art. 821, comma 3, c.c. esprima letteralmente una volontà del legislatore matematica quando i frutti civili sono gli interessi dei CAPITALI lo si desume dalle definizioni concettuali di LEGGE (o REGIME) DEGLI INTERESSI SEMPLICE e di LEGGE (o REGIME) DEGLI INTERESSI COMPOSTI delle pagg. 19 e 20 del manuale di Franco Moriconi, Matematica Finanziaria, il Mulino, Bologna, pubblicato nel 1994. Infatti, le differenti modalità di conteggio delle due LEGGI DEGLI INTERESSI fanno risaltare semplicemente ed inequivocabilmenteche, da un punto di vista matematico, nel REGIME SEMPLICE gli interessi (CORRISPETTIVI) sono sommati fra loro, e, quindi, calcolati giorno per giorno, in progressione aritmetica, mentre, nel REGIME COMPOSTO, gli interessi (CORRISPETTIVI) sono composti gli uni sugli altri con un meccanismo di tipo anatocistico e, quindi, calcolati giorno su giorno, in progressione geometrica. Solo nel caso in cui i finanziati non paghino regolarmente il prestito rateale, la singola QUOTA INTERESSE della rata non pagata scade matematicamente e, su questa singola QUOTA INTERESSE CORRISPETTIVO scaduta, si possono calcolare gli interessi di MORA se la normativa vigente lo consente, cioè applicando la legislazione speciale per i prestiti di credito ipotecario fino al 31/12/1993, l’art. 1283 c.c. fino al 21/04/2000, la Delibera del CICR del 09/02/2000 n. 224000 dal 22/04/2000 al 31/12/2013 e di nuovo l’art. 1283 c.c. dal 01/01/2014. In altre parole, dato che, per gli interessi dei CAPITALI, l’interpretazione letterale della norma ex art. 12 delle Preleggi del Codice Civile, interpretazione rafforzata dalla volontà del legislatore espressa nella “Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942”, vieta l’utilizzo del REGIME COMPOSTO, tale modalità di acquisto degli interessi (CORRISPETTIVI) non può essere impiegata per calcolarela rata costante posticipata perché “GENETICAMENTE” ANATOCISTICA. In particolare, nella “Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942” si desume che la novità introdotta nell’art. 821, 3° comma, c.c. stabilisce che è lasciata ai contraenti la decisione del MOMENTO TEMPORALE in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati, MOMENTO TEMPORALE che deve essere indicato nel “rapporto giuridico che costituisce l’obbligo”. Non solo, la Relazione Ministeriale evidenzia che l’art. 821, 3° comma, c.c., come “l’art. 481 del codice del 1865”, continua ad imporre la medesima MODALITÀ DI ACQUISTO dei frutti civili, cioè quella del “giorno per giorno” che, per gli interessi dei CAPITALI, letteralmente significa utilizzo del REGIME SEMPLICE: pertanto, la volontà delle parti non può derogare la MODALITÀ DI ACQUISTO del REGIME SEMPLICE degli interessi (CORRISPETTIVI) applicando il REGIME COMPOSTO. Dello stesso avviso sono le sentenze della Cassazione Civile del 27/01/1964 n. 191, della Cassazione Civile del 25/10/1972 n. 3224, della Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 23/11/1974 n. 3797,orientamento ribadito recentemente dalla sentenza della Cassazione Civile Sez. Tributaria del 07/10/2011 n. 20600, che stabiliscono che il mai derogato art. 821, comma 3, del Codice Civile sancisce l’obbligo dell’impiego sia del REGIME SEMPLICE sia della metodologia dell’ANNO CIVILE “CORRETTO 365/365 e 366/366” (365/365 negli anni normali e 366/366 negli anni bisestili). Si evidenzia che il Giudice Dott. Domenico Provenzano del Tribunale di Massa nel suo articolo pubblicato nella rivista “Le Controversie Bancarie N. 65/2023” afferma nel Paragrafo “7) La ponderazione dei periodi rateali secondo legge (anno civile “corretto”)“ che “dal combinato disposto degli artt. 820 e 821 comma 3 c.c. (in base ai quali gli interessi sono il corrispettivo del godimento del capitale altrui e maturano giorno per giorno), si evince invece che il Codice ha recepito l’anno civile “corretto” (il cui numero di giorni varia a seconda che si tratti o meno di anno bisestile)” . Pertanto, anche l’utilizzazione di qualsiasi MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO matematico, come ad esempio quello della ponderazione dei periodi rateali diversa da quella dell’ANNO CIVILE “CORRETTO 365/365 e 366/366” (ANNO “COMMERCIALE 360/360”, ANNO CIVILE “NON CORRETTO 365/365 e 366/365” e ANNO “MISTO 365/360 e 366/360”) o quello dell’impiego nel REGIME COMPOSTO del tasso periodale NON equivalente nel caso di rimborsi infrannuali, comporta una violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. perché genera un incremento dell’importo degli interessi CORRISPETTIVI da restituire da parte del finanziato. Ulteriormente, nel rinviare all’articolo TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588, il Giudice Dott. Domenico Provenzano del Tribunale di Massa ha stabilito che “taluni studiosi hanno mostrato adesione alla soluzione consistente nell’EQUILIBRIO FINANZIARIO AL TEMPO FINALE (TM), altri prediligono quella rappresentata dall’EQUILIBRIO FINANZIARIO AL TEMPO INIZIALE (T0). TALE ULTIMA SOLUZIONE PARE A QUESTO GIUDICANTE QUELLA CUI OCCORRE AVERE RIGUARDO, AI FINI DELLA DECISIONE, IN QUANTO CONFORME ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA, dovendo l’interprete accedere, evidentemente, a quella giuridicamente orientata (senza necessità di addentrarsi nel merito analitico involgente la valutazione della maggior coerenza dell’una o dell’altra opzione rispetto ai principi ed alla logica propri della scienza matematico-finanziaria). Ciò che rileva, sotto il profilo giuridico, è che tale ultima soluzione è l’unica in grado di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità diretta della produzione degli interessi rispetto sia al capitale prestato che alla durata della sua detenzione da parte dell’accipiens (riveniente nel combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) E CIÒ NON SOLTANTO NEI MOMENTI INIZIALE E FINALE, MA ANCHE IN QUALSIVOGLIA FASE INTERMEDIA DELLO SVILUPPO DEL PIANO; caratteristica che deve necessariamente sussistere, ove si consideri che la produzione degli interessi secondo il richiamato criterio di proporzionalità (conforme al regime lineare), in forza di quella medesima disciplina codicistica, avviene quotidianamente (“giorno per giorno”), di modo che il quantitativo degli interessi maturati alla scadenza di qualunque rata, anche intermedia (così come in qualsivoglia giorno incluso nel periodo di pertinenza), deve risultare esattamente corrispondente a quello dovuto in applicazione di detto principio. Il rispetto della regola in questione assume particolare rilievo qualora la fase esecutiva delle obbligazioni (restitutoria e remuneratoria) derivanti dal finanziamento non si concluda secondo il naturale (originariamente previsto) iter delineato dal piano di ammortamento, vale a dire in riferimento alle ipotesi (comunque legittime) nelle quali il mutuatario eserciti la facoltà di ESTINZIONE ANTICIPATA o si verifichi la SURROGA di altro istituto bancario a quello originario (operazione implicante anch’essa l’estinzione del piano prima della sua naturale scadenza).“
b) Nei prestiti rateali il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA ex art. 1316 c.c. nonostante vi siano scadenze periodiche e, quindi, ogni pagamento (di rate di soli interessi di preammortamento, di rate di ammortamento, di rate di soli interessi di sospensione) non può essere considerato un debito autonomo: conseguentemente, ilconteggio matematico del valore numericodi ogni pagamento non può essere considerato un “separato conteggio” da un punto di vista giuridico. Ulteriormente, dato che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA ex art. 1316 c.c. nonostante vi siano scadenze periodiche, ilconteggio matematico del valore numericodi ogni pagamento deve tenere conto anche delle ulteriori vicende contrattuali della sospensione del pagamento delle rate, della rinegoziazione della durata originaria, della rinegoziazione di un importo erogato ulteriore, dell’estinzione anticipata parziale, dell’estinzione anticipata totale, delle surroghe. Si sono espresse in questo senso la sentenza della Cassazione Civile dello 06/02/2004 n. 2301 che ha stabilito che il contratto di mutuo è un’OBBLIGAZIONE UNICA ex art. 1316 c.c. e che “il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni” e, quindi, “il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata”. Ancora, la sentenza della Cassazione Civile del 30/08/2011 n. 17798 ha sancito che “nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata”. Ulteriormente, la sentenza della Cassazione Civile del 10/02/2023 n. 4232 ha stabilito che “Il frazionamento del debito non muta, dunque, la NATURA UNITARIA del contratto di MUTUO, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell’ultima rata. Inoltre, l’UNICITÀ DEL DEBITO contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli INTERESSI previsti nel PIANO DI AMMORTAMENTO che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915)“.
c) Da un punto di vista giuridico, si evidenzia che i Bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del bonus argentarius ex art. 1176, comma 2, c.c., non possono ignorare che il Testo Unico Bancario (TUB) disciplina diversamente i contratti a tempo indeterminato (ad esempio, le aperture di credito in conto corrente) rispetto ai contratti a tempo determinato (ad esempio, il mutuo). Non solo, gli stessi non possono ignorare che la disciplina del TUB dell’art. 40, comma 1, rubricato “Estinzione anticipata e risoluzione del contratto”[1] in vigore dal 19/10/1999 stabilisce che “1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito … (…) …”. Conseguentemente, i Bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del bonus argentarius ex art. 1176, comma 2, c.c., dopo ogni pagamento (di rate di soli interessi di preammortamento, di rate di ammortamento, di rate di soli interessi di sospensione), devonoobbligatoriamente comunicareal finanziato l’importo del DEBITO RESIDUO da “restituire anticipatamente” che deve essere calcolato nel rispetto del mai derogato art. 821, comma 3, c.c. utilizzando la formula matematica del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE che adopera la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366. Ovviamente, se sono compresenti le ulteriori vicende contrattuali del pagamento di rate di soli interessi di preammortamento, della sospensione del pagamento delle rate, della sospensione del pagamento della quota di capitale, della rinegoziazione della durata originaria, della rinegoziazione di un importo erogato ulteriore, dell’estinzione anticipata parziale, dell’estinzione anticipata totale, delle surroghe, l’importo del DEBITO RESIDUO da “restituire anticipatamente” deve essere calcolato tenendo conto delVINCOLO TEMPORALE DINAMICOdel REGIME SEMPLICE chemantiene inalteratala proporzionalità tra capitale, tempo e interesse al TASSO ANNUO concordato fra le parti.
[1] Per l’anticipata estinzione dei FINANZIAMENTI DI CREDITO FONDIARIO, l’art. 40, comma 1, TUB in vigore dallo 01/01/1994 al 18/10/1999 prevedeva espressamente “I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca un compenso, contrattualmente stabilito, correlato al capitale restituito anticipatamente”. L’art. 40, comma 1, TUB in vigore dallo 19/10/1999 ha previsto inoltre che “I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni”. La Delibera del CICR del 09/02/2000 n. 223700 (in G.U. del 22/02/00 n. 43) rubricata “Credito fondiario. Disciplina dell’estinzione anticipata dei mutui” stabilisce che i contratti di MUTUO conclusi successivamente all’entrata in vigore del 22/04/2000 devono obbligatoriamente indicare “il compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di ESTINZIONE ANTICIPATA o di RIMBORSO PARZIALE dei finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa formula di calcolo. Gli indici finanziari eventualmente utilizzati nella formula devono essere rilevabili da fonti di agevole consultazione. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato. 2. I contratti riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a un milione di lire, oppure a mille euro, e almeno due diverse ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito qualora il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in cui nella formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli esempi andrà preso in considerazione il valore meno favorevole per il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni. 3. Nelle comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto e, comunque, almeno una volta all’anno, andrà indicato il compenso onnicomprensivo che i debitori sarebbero tenuti a corrispondere per estinguere anticipatamente il finanziamento alla data cui si riferisce la comunicazione. 4. La presente delibera non si applica ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore. 5. La presente delibera, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione. Le disposizioni concernenti la comunicazione periodica del compenso onnicomprensivo entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione medesima”.
MATEMATICA
Di fronte alle contestazioni giudiziali dei finanziati, le difese dei Bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del bonus argentarius ex art. 1176, c.c., mentono, sapendo di mentire, quando sollevano l’eccezione di natura tecnica sull’impossibilità strutturale di progettare un PIANO DI AMMORTAMENTO a rate costanti posticipate nel REGIME SEMPLICE, sostenendo che tale sviluppo sia possibilematematicamenteedempiricamentesolo nel REGIME COMPOSTO.
Non solo, le difese dei Bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del bonus argentarius ex art. 1176, c.c., mentono, sapendo di mentire, quando sostengono che è impossibile determinare nel REGIME SEMPLICE un PIANO DI AMMORTAMENTO da un punto di vistamatematicoedempiricose sono compresenti le ulteriori vicende contrattuali del pagamento di rate di soli interessi di preammortamento, della sospensione del pagamento delle rate, della sospensione del pagamento della quota di capitale, della rinegoziazione della durata originaria, della rinegoziazione di un importo erogato ulteriore, dell’estinzione anticipata parziale, dell’estinzione anticipata totale, delle surroghe.
Per ristabilire il corretto perimetro scientifico, è essenziale premettere un postulato fondamentale: il REGIME SEMPLICE èontologicamente uno e un solo. Esso coincide esclusivamente con il modello che garantisce la coerenza del valore temporale del denaro: si evidenzia che nell’articolo Il Risparmio – n. 1 Gennaio – Marzo 2023 Prestiti reali e loro modellizzazioni: a proposito di due articoli di C. Mari e G. Aretusi Fabrizio Cacciafesta il Prof. CARLO MARI ha ribadito che nel REGIME SEMPLICE “sulla base di argomentazioni finanziarie di base, è possibile escludere tutte le epoche tranne una, quella INIZIALE”in t_0 perché lo“schema d’ammortamento in REGIME LINEARE con condizione di equità imposta alla scadenza del prestito (ANNIBALI et al., 2018)” in t_m“genera risultati spuri che non sono consistenti con la legge degli INTERESSI SEMPLICI. Resta, pertanto,solo l’epoca iniziale come l’unica possibile.” (si rinvia all’articoloSOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE, all’articoloLA VERITÀ STORICA MATEMATICA È COMPROMESSA DAL “SUICIDIO” DOTTRINALE DEL TEAM ANNIBALI ATTUARIALE, all’articoloIL PROF. CARLO MARI PROVA DA UN PUNTO DI VISTA MATEMATICO IL “SUICIDIO” DOTTRINALE DEL TEAM ANNIBALI ATTUARIALE, all’articoloIL “SUICIDIO” DOTTRINALE DEL TEAM ANNIBALI ATTUARIALE CONTINUA CON UNA “GEROGLIFICA” MANIPOLAZIONE DELLA VERITÀ STORICA MATEMATICA, all’articoloEVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE e all’articoloTRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588).
Ulteriormente, da un punto di vista scientifico, le ulteriori vicende contrattuali sono state trattate:
a) Il pagamento di rate di soli interessi di preammortamento è stato trattato dal TEAM ROBYN HODE ITALIA (si rinvia all’articoloLA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO e si rinvia al prossimo paragrafo di questo articolo dove si illustra empiricamente ilVINCOLO TEMPORALE DINAMICOdel REGIME SEMPLICE al TASSO ANNUO concordato fra le parti);
b) La sospensione del pagamento delle rate e la sospensione del pagamento della quota di capitale sono state trattate sia dal Prof. CARLO MARI sia dal TEAM ROBYN HODE ITALIA (si rinvia all’articolo IL PROF. CARLO MARI PROVA DA UN PUNTO DI VISTA MATEMATICO IL “SUICIDIO” DOTTRINALE DEL TEAM ANNIBALI ATTUARIALE, si rinvia all’articoloSOSPENSIONE PAGAMENTO QUOTE CAPITALE: SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILEe si rinvia al prossimo paragrafo di questo articolo dove si illustra empiricamente ilVINCOLO TEMPORALE DINAMICOdel REGIME SEMPLICE al TASSO ANNUO concordato fra le parti);
c) La rinegoziazione della durata originaria e la rinegoziazione di un importo erogato ulteriore sono state trattate sia dal Prof. CARLO MARI sia dal TEAM ROBYN HODE ITALIA (si rinvia all’articolo IL PROF. CARLO MARI PROVA DA UN PUNTO DI VISTA MATEMATICO IL “SUICIDIO” DOTTRINALE DEL TEAM ANNIBALI ATTUARIALEe si rinvia al prossimo paragrafo di questo articolo dove si illustra empiricamente ilVINCOLO TEMPORALE DINAMICOdel REGIME SEMPLICE al TASSO ANNUO concordato fra le parti);
d) L’estinzione anticipata parziale, l’estinzione anticipata totale e le surroghe sono state trattate dal TEAM ROBYN HODE ITALIA (si rinvia al prossimo paragrafo di questo articolo dove si illustra empiricamente ilVINCOLO TEMPORALE DINAMICOdel REGIME SEMPLICE al TASSO ANNUO concordato fra le parti).
In conclusione, da un punto di vistamatematicoedempiricoilVINCOLO TEMPORALE DINAMICOdel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 adatta l’epoca di valutazione allevicende contrattuali stabilite dalle parti e, quindi, adatta l’unicoREGIME SEMPLICE alla vita effettiva del contratto,mantenendo inalteratala proporzionalità tra capitale, tempo e interesse al TASSO ANNUO concordato fra le parti.
ESEMPIO EMPIRICO: LA MATEMATICA AL SERVIZIO DEL DIRITTO
Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937 IL PIANO DI AMMORTAMENTO LINEARE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0dove si evidenzia che il 27 febbraio 2014 il Prof. CARLO MARI, senza aver letto fino a quel momento il libro del Bonferroni del 1937, ha avuto l’intuizione su come determinare il PIANO DI AMMORTAMENTO LINEARE conseguenziale all’applicazione della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE

usando lastessamodalità matematica illustrata dal Prof. Carlo E. Bonferroni nel 1937,

si ipotizza un prestito di euro 100.000,00 erogato in data 27/02/2014 da rimborsare nel REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) prevista dall’art. 821, comma 3, c.c., rimborso da effettuarsi al TASSO FISSO ANNUALE del 10,00% attraverso 12 rate mensili posticipate disoli interessi di preammortamento e 180 rate mensili costanti posticipate diammortamentodi euro 882,74 (12 + 180 = 192 pagamenti complessivi).
Si ipotizza, inoltre, che le parti contrattuali abbiano deciso, dopo il pagamento del 27/02/2020 quando sussiste nel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 un DEBITO RESIDUO di euro 82.129,61, disospendere il pagamentodelle QUOTE CAPITALI (o meglio delle QUOTE DI AMMORTAMENTO) per il periodo dal rimborso del 27/03/2020 al rimborso del 27/08/2021 : in questo lasso temporale saranno rimborsate ulteriori 18 rate mensili posticipate disoli interessi di sospensione(12 + 180 + 18 = 210 pagamenti complessivi). Per effetto delperiodo di sospensione, le rate mensili costanti posticipate diammortamentoa partire dal pagamento del 27/09/2021 diventano di euro 867,00 per rispettare correttamente il REGIME SEMPLICEmantenendo inalteratala proporzionalità tra capitale, tempo e interesse al TASSO FISSO ANNUALE del 10,00%previsto contrattualmente.
Ulteriormente, si ipotizza che le parti contrattuali abbiano deciso, dopo il pagamento del 27/11/2022quando sussiste nel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 un DEBITO RESIDUO di euro 74.578,02, dirinegoziareil prestito: le nuove condizioni pattizie prevedono sia l’erogazione da parte dell’intermediario il 27/11/2022di un’ulteriore somma di euro 30.000,00 sia l’allungamento del prestito di ulteriori 60 rate mensili costanti posticipate diammortamentoa far data dal 27/12/2022(12 + 180 + 18 + 60 = 270pagamenti complessivi). Per effetto sia delperiodo di sospensionesia di questarinegoziazioneprospettata, le rate mensili costanti posticipate diammortamentoa partire dal pagamento del 27/12/2022 diventano di euro 846,42 per rispettare correttamente il REGIME SEMPLICEmantenendo inalteratala proporzionalità tra capitale, tempo e interesse al TASSO FISSO ANNUALE del 10,00%previsto contrattualmente.
Ancora, si ipotizza che le parti contrattuali abbiano deciso, con il pagamento del 27/11/2028quando sussiste nel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 un DEBITO RESIDUO di euro 68.384,26, dirinegoziareil prestito: le nuove condizioni pattizie prevedono ilrimborso parziale anticipatoda parte del finanziato il 27/11/2028della somma di euro 50.000,00 . Ovviamente, il prestito rimane di 12 + 180 + 18 + 60 = 270pagamenti complessivi. Per effetto sia delperiodo di sospensionesia dellarinegoziazionesopra prospettata sia delrimborso parziale anticipato, le rate mensili costanti posticipate diammortamento a partire dal pagamento del 27/12/2028 diventano di euro 227,55 per rispettare correttamente il REGIME SEMPLICEmantenendo inalteratala proporzionalità tra capitale, tempo e interesse al TASSO FISSO ANNUALE del 10,00%previsto contrattualmente.
Si allega il PIANO DI AMMORTAMENTO della nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI di questo prestito di 12 + 180 + 18 + 60 = 270pagamenti complessivi calcolato utilizzando la formula matematica del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE che adopera la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366

(infatti, se è usata la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360), sussiste la coerenza matematica al REGIME SEMPLICE ma NON la coerenza giuridica al dettato normativo dell’art. 821, comma 3, c.c.).
PIANO DI AMMORTAMENTO ARROTONDATO A 2 DECIMALI
PIANO DI AMMORTAMENTO NON ARROTONDATO
Si dimostra ora che ilVINCOLO TEMPORALE DINAMICOutilizzato dalla nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI è coerente matematicamente con il REGIME SEMPLICE perchè se si impiega la formula matematica del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE che adopera la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366

per valutare unitariamente i valori numerici del PIANO DI AMMORTAMENTO di questo prestito di 12 + 180 + 18 + 60 = 270pagamenti complessivi si ottiene il TASSO FISSO ANNUALE del 10,00% previsto contrattualmente.
TASSO ANNUO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO CON RIMBORSO DI 270 PAGAMENTI COMPLESSIVI (DAL 27/02/2014 AL 27/08/2036)
Non solo, si dimostra che se si ipotizza, ad esempio, che le parti contrattuali abbiano deciso, con il pagamento del 27/12/2029quando sussiste nel REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 un DEBITO RESIDUO di euro 16.170,92, dirinegoziareil prestito attraverso ilrimborso totale anticipatoda parte del finanziato il 27/12/2029della somma di euro 16.170,92 + 227,55 = 16.398,47, ilVINCOLO TEMPORALE DINAMICOutilizzato dalla nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI è coerente matematicamente con il REGIME SEMPLICE perchèmantiene inalteratala proporzionalità tra capitale, tempo e interesse al TASSO FISSO ANNUALE del 10,00%previsto contrattualmente. Infatti, se si impiega la formula matematica del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE che adopera la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366

per valutare unitariamente i valori numerici del PIANO DI AMMORTAMENTO di questo prestito di 190pagamenti complessivi perchèestinto anticipatamentesi ottiene il TASSO FISSO ANNUALEdel 10,00% previsto contrattualmente.
Ovviamente, se ci fosse stata unasurrogaattraverso ilrimborso totale anticipatodella somma di euro 16.170,92 + 227,55 = 16.398,47da parte del nuovo intermediario creditizio davanti al notaio il 27/12/2029, ilVINCOLO TEMPORALE DINAMICOutilizzato dalla nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI rimane coerente matematicamente con il REGIME SEMPLICE perchèmantiene inalteratala proporzionalità tra capitale, tempo e interesse al TASSO FISSO ANNUALE del 10,00% previsto contrattualmente.
TASSO ANNUO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO CON RIMBORSO DI 190 PAGAMENTI PERCHE’ CONCLUSO ANTICIPATAMENTE (DAL 27/02/2014 AL 27/12/2029)
Nel ringraziare nuovamente i membri del TEAM ROBYN HODE ITALIA che hanno contribuito a questo aggionamento informatico importante, in particolare per quest’ultimo upgrade il Dott.Roberto Franchetti, si ricorda che la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI utilizza ilVINCOLO TEMPORALE DINAMICOanche per i prestiti a TASSO ANNUO VARIABILEconcordato fra le partimantenendo inalteratala proporzionalità tra capitale, tempo e interesse: conseguentemente, siamo in grado di rispondere a TUTTE le esigenze sia dei finanziati sia dei professionisti che si occupano di contenzioso bancario.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
