
ABSTRACT
Si rinvia all’articoloSOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE, all’articoloBONFERRONI 1937 IL PIANO DI AMMORTAMENTO LINEARE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0, all’articoloIL PROF. CARLO MARI PROVA DA UN PUNTO DI VISTA MATEMATICO IL “SUICIDIO” DOTTRINALE DEL TEAM ANNIBALI ATTUARIALE, all’articolo SOSPENSIONE PAGAMENTO QUOTE CAPITALE: SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILEe all’articoloVERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI: L’AMMORTAMENTO ITALIANO È DETERMINATO DAGLI INTERMEDIARI NEL REGIME COMPOSTO.
In questi articoli si prova da un punto di vista matematico, empirico e giuridico il perchè nella dottrina matematica storica l’AMMORTAMENTO ITALIANO è determinato nel REGIME COMPOSTO degli interessi e si mostra da un punto di vista matematico, empirico e giuridico come può essere determinato nel REGIME SEMPLICE un AMMORTAMENTO A QUOTE CAPITALI COSTANTI anche nel caso di SOSPENSIONE del pagamento delle stesse come nella fattispecie concreta della sentenza del Tribunale di Prato, Dott. Michele Sirgiovanni, del17/06/2025 n. 365.
Si ricorda a tutti che LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE.
Infine, si sottolinea che CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) (articolo con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e della TENTATA TRUFFA)
ARTICOLO
L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice
Obbligatorietà del Regime Semplice
Si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Prato, Dott. Michele Sirgiovanni, del 17/06/2025 n. 365 che “È noto, infatti, che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “FRANCESE”, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. “ALL’ITALIANA”): il regime finanziario della “CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE” e quello della “CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA”. Il primo è quello previsto dal nostro ordinamento (cfr. Art 821 c.c.) come la condizione normale, nel quale la maturazione degli interessi avviene ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”, il secondo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso”.
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Si evidenzia nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Prato, Dott. Michele Sirgiovanni, del 17/06/2025 n. 365 il PDA CONTRATTUALE del mutuo a TASSO VARIABILE che evidenzia le sole QUOTE CAPITALI e il conseguenziale DEBITO RESIDUO.

Si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Prato, Dott. Michele Sirgiovanni, del 17/06/2025 n. 365 che nelle “clausole contrattuali non è stato inserito alcun riferimento al metodo di capitalizzazione degli interessi e, considerando anche il piano allegato, si evince l’utilizzazione del metodo di AMMORTAMENTO ALL’ITALIANA, in quanto viene previsto il rimborso di quote capitali costanti di € 20.000,00 ciascuna, senza indicazione degli interessi calcolati … (…) … il consulente ha proceduto ad elaborare il piano di ammortamento a posteriori, prendendo a riferimento il TAN del 5,32 % (indicato nel contratto per il periodo di preammortamento), al fine di verificare l’operazione di finanziamento. Sviluppato in regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA, non tenendo conto del periodo di SOSPENSIONE dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, viene riportato il prospetto seguente:

Dato che nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Prato, Dott. Michele Sirgiovanni, del17/06/2025 n. 365 non viene evidenziato un prospetto di come può essere determinato nel REGIME SEMPLICE un AMMORTAMENTO A QUOTE CAPITALI COSTANTI con “il TAN del5,32 % (indicato nel contratto per il periodo di preammortamento)“, si allega lo stesso calcolato con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE CORRETTO (365/365 e 366/366) (si rinvia all’articolo TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588) che mostra una TRUFFA di euro 228.916,47 – 227.214,91 = 1.701,56.
Nel rinviare all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) (articolo con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e della TENTATA TRUFFA), dato che nella fattispecie concreta si tratta di un “contratto di finanziamento CDP n. 741644263/14 sottoscritto il 07/06/2013“, la previsione della Circolare CDP 27 giugno 2013 n. 1280-Testo integrato con modifiche del 07.06.19 che “La QUOTA INTERESSE di ciascuna rata si calcola, secondo il criterio giorni effettivi/360, a partire dal capitale da ammortizzare risultante dopo il pagamento della rata precedente, al tasso nominale annuo” avrebbe dovuto portare il CTU a presentare un prospetto con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO “MISTO” (365/360 e 366/360) che, come delucidato matematicamente nell’articolo PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI, aggrava ancora di più l’ANATOCISMO di TIPO GENETICO e, quindi, ci sarebbe stata una TRUFFA maggiore di quella di euro 228.916,47 – 227.214,91 = 1.701,56sopra calcolata.
Si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Prato, Dott. Michele Sirgiovanni, del 17/06/2025 n. 365 che “L’applicazione del regime finanziario della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA è stata effettuata, quindi, in violazione delle condizioni contrattuali in quanto quest’ultime non prevedevano alcun regime finanziario. Dalle ricostruzioni operate dal consulente, rileva, in effetti, la mancata specificazione del regime finanziario applicato nel regolamento contrattuale, dovendosi concludere per la presenza di un meccanismo occulto potenziale di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato. In assenza di specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi e del metodo applicato (alla francese o all’italiana), di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l’applicazione dei tassi sostitutivi ex art 117 TUB. Tale soluzione, peraltro, non contrasta con l’approdo ermeneutico delle S.U. della Cassazione (Cass., sez. un., 29.5.2024, n 15.130), laddove viene precisato che “l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, e a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale TAN, non comporta né l’indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB, in quanto riferita ad ipotesi di un contratto a TASSO FISSO, con specificazione delle modalità di ammortamento alla francese, In tale ipotesi, infatti, viene esclusa la nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117T.u.b), proprio per la presenza del piano di ammortamento e della possibilità di verificare – sia pure induttivamente- il costo del finanziamento”. Su tale punto, invero, si condividono le indicazioni del CTU laddove sottolinea che la mancata previsione in contratto del regime di capitalizzazione adottato non consente di definire la modalità di determinazione della rata e quindi il criterio di imputazione a capitale e interessi, contravvenendo i principi normativi, precisando che se il contratto non riporta il regime finanziario impiegato e il criterio di imputazione degli interessi, l’obbligazione principale, nell’espressione del valore medio di periodo, che risolve univocamente la discrasia fra l’importo dell’obbligazione accessoria e il prezzo ex art. 1284 c.c., riportati in contratto, rimane celata nei criteri di imputazione desumibili esclusivamente, solo in via induttiva, dai valori numerici riportati nei piani di ammortamento suscettibili di variazione. In presenza di incertezze sul regime applicabile, il tasso corrispettivo alla data del contratto, non può ritenersi sufficientemente determinato in quanto il mutuatario, nel corso del rapporto, non aveva la possibilità di verificare la rispondenza dei piani di ammortamento applicati, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte.”
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
Si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Prato, Dott. Michele Sirgiovanni, del 17/06/2025 n. 365 che “Di conseguenza, in assenza di specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi, di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l’applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall’art. 117 TUB, 7° comma in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza”.
Nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Prato, Dott. Michele Sirgiovanni, del17/06/2025 n. 365 è evidenziato un prospetto determinato nel REGIME SEMPLICE di un AMMORTAMENTO A QUOTE CAPITALI COSTANTI “applicando come tasso sostitutivo il minor tasso bot emesso nell’anno anteriore alla data di sottoscrizione del mutuo, in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE” dello0,703 %che tiene conto degli INTERESSI DI SOSPENSIONE del 2015 calcolato con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE NON CORRETTO (365/365 e 366/365)

Conseguentemente, si allega un prospetto determinato nel REGIME SEMPLICE di un AMMORTAMENTO A QUOTE CAPITALI COSTANTI calcolato con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE CORRETTO (365/365 e 366/366) (si rinvia all’articolo TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588) che mostra una differenza TRUFFALDINA di euro 204.616,65 – 204.614,13 =2,52.
In primis, si evidenzia che l’art. 127 del TUB, comma 4, nella versione in vigore dal 19/09/2010 al 17/12/2010, e comma 2, nelle versioni in vigore dal 18/12/2010 a oggi, stabilisce che “Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice”: per conseguenza, la sussistenza di una nullità c.d. “di protezione” ex Titolo VI del TUB deve portare il giudice a decretare la tutela più vantaggiosa per il finanziato se la causa è stata introdotta dopo il 19/09/2010 indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto perchè l’art. 127 del TUB, comma 4 o comma 2 è una norma di natura processuale e non sostanziale. Conseguentemente, se da un punto di vista empirico la SANZIONE del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB è più vantaggiosa rispetto alla SANZIONE del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284, comma 3, c.c., il giudice scegliendo la SANZIONE CIVILE del TUB non preclude al finanziato la più ampia ed incisiva tutela di natura sanzionatoria.
Inoltre, si evidenzia che la scelta di applicare “come tasso sostitutivo il minor tasso bot emesso nell’anno anteriore alla data di sottoscrizione del mutuo, in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE” dello0,703 % è errata perchè si tratta di un “contratto di finanziamento CDP n. 741644263/14 sottoscritto il 07/06/2013” nella vigenza dal 19/09/2010 del riformato art. 117, comma 7, del TUB che prevede il minimo di due minimi con la norma “7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.” In altre parole, per i finanziamenti rateali sottoscritti dopo l’entrata in vigore del TUB si deve usare il tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI, quello emesso “nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” nel periodo dal 01/01/1994 al 18/09/2010 e quello più favorevole fra il minimo dei “dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” e il minimo dei “dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione” nel periodo dal 19/09/2010 a oggi. In questo ultimo caso, nei finanziamenti rateali la locuzione “svolgimento dell’operazione” coincide con ogni pagamento di RATA o di INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO.
Conseguentemente, nella fattispecie concreta avrebbero dovuto essere applicati dal CTU i seguenti TASSI VARIABILI ex art. 117, comma 7, del TUB vigente dal 19/09/2010:
In merito all’applicazione dell’aliquota del TASSO ANNUO dello ZERO al posto della percentuale del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI di valore NEGATIVO, si evidenzia la questione giuridica sottesa. Generalmente, un TASSO ANNUO NEGATIVO si può determinare nei contratti di finanziamento nella fase di esecuzione degli stessi [1]. Nel corso del rapporto, la negatività del TASSO ANNUO sussiste sempre quando il parametro diventa negativo per congiunture di mercato finanziario e la sua percentuale è data dal solo valore di quell’indice di riferimento individuato da uno specifico terzo soggetto; invece, quando il TASSO ANNUO si concretizza aggiungendo al valore di un determinato SPREAD il valore di un certo parametro, la negatività sussiste solo se l’indice di riferimento ha un valore negativo di importo maggiore rispetto al valore dello SPREAD contrattuale e solo se le norme pattizie impongono l’equa somma algebrica. Quando il TASSO ANNUO NEGATIVO si determina solo nella fase di esecuzione dell’accordo di finanziamento e i contraenti non hanno previsto espressamente con un’apposita clausola che lo stesso possa diventare negativo nel corso del rapporto [2], dato che l’interesse è un frutto civile e, in questo tipo contrattuale, rappresenta il corrispettivo del godimento del denaro erogato dall’intermediario, il TASSO ANNUO SOTTO ZERO non deve essere applicato perché la causa di un contratto non può mutare in corso di esecuzione. Infatti, il patto contrattuale conserva la sua causa originaria fino a quando ha esaurito i suoi effetti e non può assumerne un’altra in difetto di un accordo ad hoc che i contraenti concludono posteriormente [3]. Di questo avviso è la decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF del 08/11/2018 n. 23294 che ha stabilito questo principio di diritto ex artt. 820 e 821, comma 3 c.c.: “nel contratto di mutuo non è giuridicamente configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato. Conseguentemente, quando il tasso d’interesse sia stato pattuito in misura variabile, esso non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto”.
[1] Infatti, se il contratto nasce con TASSO ANNUO NEGATIVO, la causa del contratto è diversa da quella tipica di un FINANZIAMENTO perché il patto fra le parti si qualifica come un DEPOSITO ONEROSO di denaro remunerato dal depositante. Ovviamente, in questo caso, il TASSO ANNUO NEGATIVO nella fase di esecuzione è ammissibile.
[2] Se i contraenti prevedono con un’apposita clausola che il TASSO ANNUO può diventare negativo nel corso del rapporto, il contratto di finanziamento conserva la sua causa tipica ma ad esso si aggiunge una componente aleatoria che corrisponde al rischio finanziario dell’intermediario di pagare a sua volta degli interessi. Ovviamente, questi interessi che la banca o la società finanziaria è disposta a pagare, o meglio, a rinunciare, non possono mai essere superiori a quanto il finanziato deve corrispondere come COSTO COMPLESSIVO di INTERESSI CORRISPETTIVI per l’erogazione del prestito perché, altrimenti, sussisterebbe un caso di confusione delle qualità di debitore e di creditore (lo scioglimento del contratto per confusione delle qualità di contraente e di controparte contrattuale è statuito, con riferimento ad un contratto di affitto a seguito dell’esercizio del riscatto da parte del retrattante, dalla sentenza della Cass. Sez. III, del 11/08/1988 n. 4924). L’esistenza di una clausola di questo tipo, penalizzante economicamente per l’intermediario, non può che essere effettivamente negoziata perché è la parte forte del contratto, cioè quella che concede in prestito una somma di denaro, che assume il rischio di GUADAGNARE MENO.
[3] Nel sistema del nostro codice civile i contraenti possono lasciare indeterminato – purché sia determinabile – l’oggetto, mentre la causa deve essere determinata, lecita, meritevole ab origine e non può dipendere da una relatio esterna che la renda solo determinabile.
Sentenza del Tribunale di Prato, Dott. Michele Sirgiovanni, del 17/06/2025 n. 365
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it

In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
