MEMORIA EX ART. 378 C.P.C. DEL PUBBLICO MINISTERO DELLA CASSAZIONE DEL 06-02-2024 (SU RINVIO PREGIUDIZIALE DI SALERNO DEL 19-07-2023 N. 9585)

ABSTRACT

In considerazione che la Procura Generale della Corte di Cassazione ha l’incarico di esprimere i suoi pareri nel solo interesse della legge, si pubblica la memoria ex art. 378 c.p.c. del 06/02/2024 a firma dei Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis, memoria preliminare all’udienza pubblica delle Sezioni Unite Civili del 27/02/2024 in merito al decreto ex art. 363 c.p.c. del 19/07/2023 n. 9585 del Giudice Dott. Caputo Mattia del Tribunale di Salerno (si rinvia all’articolo TRIBUNALE DI SALERNO, DECRETO DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CASSAZIONE DEL 19-07-2023 N. 9585 e all’articolo PROVVEDIMENTO PRIMA PRESIDENTE DEL 06-09-2023 SU ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE DEL 19-07-2023 DEL TRIBUNALE DI SALERNO).

Nel ricordare che il nostro padre costituente Calamandrei in Elogio di un giudice scritto da un avvocato evidenzia che la verità storica (nel nostro caso, matematica) è spesso diversa dalla verità processuale, le affermazioni dei Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis che, da una parte, “Va, infine, chiarito che, secondo i matematici finanziari, l’ammortamento alla FRANCESE comporta l’applicazione di un regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTO degli interessi debitori, mentre l’ammortamento all’ITALIANA comporta l’applicazione di un INTERESSE SEMPLICE e, dall’altra, che NON è corretto dire (come, viceversa, ritenuto dal giudice remittente: pag. 8) che nel mutuo “alla FRANCESE” il prestito si svolge in regime di INTERESSE COMPOSTO, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula INTERESSE COMPOSTO, che costituisce soltanto una modalità di imputazione delle rate. È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla FRANCESE” standard: “poiché la rata è calcolata in regime di INTERESSE COMPOSTO, lo stesso prestito si svolge in regime di INTERESSE COMPOSTO rappresentano una manipolazione della verità storica (matematica) per giustificare le incongruenti interpretazioni giuridiche sia degli artt. 821, comma 3, 1284, comma 1 e 1374 codice civile sia delle prescrizioni della Banca d’Italia sia dell’art. 117 del TUB.

In altre parole, le affermazioni dei Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis, da una parte, che tutti i matematici finanziari affermano che l’ammortamento all’ITALIANA comporta l’applicazione di un INTERESSE SEMPLICE e, dall’altra, che nell’ammortamento alla FRANCESE “è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula INTERESSE COMPOSTO sono un falso matematico che prova la volontà di una manipolazione della verità storica (matematica) per giustificare le incongruenti interpretazioni giuridiche: si evidenzia che sul sito della Cassazione del Convegno 31 gennaio 2024 : Mutuo bancario con ammortamento alla francese (dove il Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis è stato il coordinatore del convegno) è pubblicata la slide del Prof. CARLO MARI denominata la MATEMATICA VIOLATA dove si dimostra che sia nell’ammortamento alla FRANCESE sia nell’ammortamento all’ITALIANA è applicato il REGIME COMPOSTO così come illustrato dall’impianto teorico di base della matematica finanziaria (il Prof. CARLO MARI cita nel suo scritto i manuali storici sia del Prof. ALESSANDRO CASANO (Elementi di Algebra, Palermo, 1845) sia del Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI (Lezioni di Matematica Finanziaria, Veschi, Milano, 1988).

Pertanto, le affermazioni matematiche dei Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis sono palesemente in contraddizione con l’impianto teorico di base della matematica finanziaria che afferma che se gli interessi che maturano in ogni singolo periodo sono calcolati moltiplicando il tasso effettivo annuo (o il tasso periodale effettivo o il tasso periodale NON equivalente perché semplicemente determinato dividendo il TAN per il tipo di periodicità adottato) per il DEBITO RESIDUO non ancora rimborsato del PDA “FRANCESE” o del PDA “ITALIANO“, questa assunzione implica che è il regime dell’INTERESSE COMPOSTO a regolare il contratto.

Conseguentemente, la gente comune si auspica che l’obiettivo fondamentale dei giudici delle Sezioni Unite Civili consista nel far emergere la verità storica (nel nostro caso, matematica) affinché tra questa e il giudizio finale vi sia una perfetta coincidenza e, quindi, ci si auspica che gli ermellini NON tengano conto del principio di diritto espresso dai Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis valevole per i soli “mutui a tasso FISSO” che afferma “l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di CAPITALIZZAZIONE “COMPOSTO” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla FRANCESE” non comporta né l’indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB.”

Slide del Prof. CARLO MARI denominata la MATEMATICA VIOLATA

Si legge nella memoria ex art. 378 c.p.c. del 06/02/2024 a firma dei Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis che “al fine di rassegnare le presenti conclusioni, sarà necessario illustrare: – quali sono le possibili modalità di ammortamento di un contratto di mutuo; – come si differenzia l’ammortamento a rata costante secondo il metodo cd. alla FRANCESE dall’ammortamento a rata decrescente secondo il metodo cd. all’ITALIANA; – quali differenti effetti produca la scelta del piano di rimborso sul costo dell’operazione di finanziamento; – per quale ragione ed in che senso si afferma che l’interesse applicato nel caso di ammortamento cd. alla FRANCESE è un INTERESSE COMPOSTO e sotto quale profilo l’INTERESSE COMPOSTO può determinare l’eventuale violazione diretta o indiretta delle regole civilistiche dettate dagli artt. 821, 1194 e 1283 c.c.

La necessità di estendere il perimetro dell’indagine nei termini anzidetti si impone per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, le questioni che attengono alla possibile nullità del contratto sono rilevabili di ufficio, sicché l’enunciazione della regula iuris necessaria a definire la lite non potrebbe prescinderne. In secondo luogo, solo attraverso la complessiva esplicitazione delle possibili modalità di rimborso di un contratto di mutuo a TASSO FISSO è possibile cogliere il senso della questione controversa ed elaborare il principio di diritto con riguardo alle sue implicazioni in punto di trasparenza del rapporto. Alla luce di quanto precede, le Sezioni Unite non sono, invece, chiamate ad enunciare la regula iuris con riferimento al caso in cui il contratto di mutuo che prevede la restituzione secondo un piano di ammortamento alla francese sia stato stipulato non a TASSO FISSO, ma a TASSO VARIABILE.”

LA MANIPOLAZIONE DELLA VERITÀ MATEMATICA DA PARTE DEI SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI ANNA MARIA SOLDI E STANISLAO DE MATTEIS

Le affermazioni dei Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis che, da una parte, “Va, infine, chiarito che, secondo i matematici finanziari, l’ammortamento alla FRANCESE comporta l’applicazione di un regime di CAPITALIZZAZIONE COMPOSTO degli interessi debitori, mentre l’ammortamento all’ITALIANA comporta l’applicazione di un INTERESSE SEMPLICE e, dall’altra, che NON è corretto dire (come, viceversa, ritenuto dal giudice remittente: pag. 8) che nel mutuo “alla FRANCESE” il prestito si svolge in regime di INTERESSE COMPOSTO, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula INTERESSE COMPOSTO, che costituisce soltanto una modalità di imputazione delle rate. È conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo “alla FRANCESE” standard: “poiché la rata è calcolata in regime di INTERESSE COMPOSTO, lo stesso prestito si svolge in regime di INTERESSE COMPOSTO sono sono smentite e confutate dall’impianto teorico di base della matematica finanziaria.

In particolare, nel rinviare all’articolo VERITÀ MATEMATICHE INCONTROVERTIBILI: L’AMMORTAMENTO ITALIANO È DETERMINATO DAGLI INTERMEDIARI NEL REGIME COMPOSTO, all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO e all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO, le conclusioni dei Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis sono palesemente in contraddizione con l’impianto teorico di base della matematica finanziaria così come espresso nei manuali sia del Prof. ALESSANDRO CASANO (Elementi di Algebra, Palermo, 1845) sia del Prof. EUGENIO LEVI (Corso di Matematica Finanziaria, La Goliardica Milano,1953) sia del Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI (Lezioni di Matematica Finanziaria, Veschi, Milano, 1988) e, cioè, è palesemente in contraddizione con l’impianto teorico che afferma che se gli interessi che maturano in ogni singolo periodo sono calcolati moltiplicando il tasso effettivo annuo (o il tasso periodale effettivo o il tasso periodale NON equivalente perché semplicemente determinato dividendo il TAN per il tipo di periodicità adottato) per il DEBITO RESIDUO non ancora rimborsato del PDA “FRANCESE” o del PDA “ITALIANO“, questa assunzione implica che è il regime dell’INTERESSE COMPOSTO a regolare il contratto.

Ulteriormente, nell’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” si evidenzia che l’imposizione del vincolo matematico del DEBITO RESIDUO equo nel REGIME COMPOSTO determina prioritariamente nel PDA la sequenza di QUOTE CAPITALE e, quindi, conseguentemente, la sequenza di QUOTE INTERESSE è prioritariamente stabilita dall’equazione RATA meno QUOTA CAPITALE.

È pertanto evidente che, da un punto di vista matematico, nel REGIME COMPOSTO NON sussiste la necessità di effettuare alcuna moltiplicazione fra il precedente DEBITO RESIDUO e il tasso annuo o il tasso equivalente periodale nel caso di rimborsi infrannuali. La moltiplicazione, possibile nel sistema FRANCESE, è una proprietà matematica del REGIME COMPOSTO che, in maniera alternativa, ridistribuisce nel piano di ammortamento degli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI ANATOCISTICI individuati precedentemente nella 1° FASE con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME ESPONENZIALE.

Di conseguenza, questa moltiplicazione NON può trasformare delle singole QUOTE INTERESSE precisate nel REGIME COMPOSTO in singole QUOTE INTERESSE calcolate nel REGIME SEMPLICE.

Non solo, questa moltiplicazione del sistema FRANCESE NON può trasformare algebricamente il piano di ammortamento in un “separato conteggio” nel REGIME SEMPLICE perché, è indubitabile, che la sequenza di singole QUOTE CAPITALE dipende esclusivamente dal PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che ha determinato nella 1° FASE espressamente gli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI ANATOCISTICI. Infatti, l’applicazione nella 1° FASE del processo matematico della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0, evidenzia in maniera lampante che gli INTERESSI EFFETTIVI COMPLESSIVI ANATOCISTICI GENETICI sono dati dalla sommatoria di OGNI DIFFERENZA FRA IL VALORE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA E I SINGOLI VALORI DI CIASCUNA RATA ATTUALIZZATA.

LE INCONGRUENTI INTERPRETAZIONI GIURIDICHE DEI SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI ANNA MARIA SOLDI E STANISLAO DE MATTEIS

In merito all’affermazione dei Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis che “le parti sono libere di stabilire convenzionalmente la MATURAZIONE (diversa da quanto dice l’art. 821 c.c., che non appare norma imperativa) e l’ESIGIBILITÀ … (…) … Il divieto di ANATOCISMO ricorre esclusivamente nei casi in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già SCADUTI. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in esame. L’ammortamento alla FRANCESE prevede che l’obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull’intero capitale erogato benché quest’ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi.” si rinvia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA.

In questa sede si delucida il perché le parti contrattuali NON sono libere di stabilire convenzionalmente la MATURAZIONE diversa da quanto dice l’art. 821 c.c., che è una norma imperativa.

In primis, si rileva che per ANATOCISMO s’intende qualsiasi tipo di meccanismo di applicazione degli interessi sugli interessi. Da un punto di vista matematico, esistono due modalità di calcolo anatocistiche nella prassi operativa degli intermediari:

  1. L’ANATOCISMO di tipo “GENETICO” che si concreta con la composizione degli interessi sugli interessi al momento della conclusione del contratto e, per i prestiti rateali a TASSO VARIABILE, anche nella fase di esecuzione dello stesso, senza che vi sia la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto;
  2. L’ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” che si rende concreto con la composizione degli interessi sugli interessi in un momento successivo alla conclusione del contratto quando vi è la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto.

L’ANATOCISMO di tipo “GENETICO” è sussistente nei FINANZIAMENTI CON PIANO DI RIMBORSO RATEALE. Infatti, per questi tipi di prestiti, il MECCANISMO PRIMARIO di composizione degli INTERESSI CORRISPETTIVI sugli INTERESSI CORRISPETTIVI è la semplice applicazione nell’ammortamento FRANCESE dell’illecita formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO in quanto, questo anatocismo, si concreta su degli INTERESSI CORRISPETTIVI che non sono matematicamente scaduti perché da rimborsare effettivamente in un preciso momento temporale e, di conseguenza, la composizione degli interessi sugli interessi si attua su degli INTERESSI CORRISPETTIVI che non sono  giuridicamente scaduti.”

L’ANATOCISMO di tipo “SCADUTO” è, invece, possibile in QUALSIASI TIPO DI PRESTITO, compresi i FINANZIAMENTI CON PIANO DI RIMBORSO RATEALE. Infatti, costituiscono tipici esempi di calcolo anatocistico previsti dalla Delibera del CICR del 09 febbraio 2000 n. 224000 in vigore dal 22/04/2000 al 30/09/2015:

1) il conteggio degli INTERESSI DI MORA sulle QUOTE INTERESSE CORRISPETTIVO “NON PAGATE” e, quindi, matematicamente scadute per effetto della rata non rimborsata di un contratto di FINANZIAMENTO RATEALE in essere, cioè il calcolo della MORA su quelle QUOTE INTERESSE CORRISPETTIVO “NON PAGATE” degli INTERESSI CORRISPETTIVI complessivi ridistribuiti nel PDA FRANCESE che la Delibera CICR del 2000 considera giuridicamente scadute e esigibili alla scadenza di ciascuna rata;

2) la composizione degli INTERESSI CORRISPETTIVI sugli INTERESSI CORRISPETTIVI “NON PAGATI” di TUTTI QUEI PRESTITI che nella prassi operativa delle banche e delle finanziarie generano periodicamente a date prefissate degli INTERESSI CORRISPETTIVI matematicamente scaduti perché da rimborsare effettivamente in quel preciso istante temporale, momento a cui la Delibera CICR del 2000 attribuisce valore sia di scadenza che di esigibilità giuridica consentendo l’ANATOCISMO sugli stessi, dopo la loro tramutazione di fatto in sorte capitale, qualora questi INTERESSI CORRISPETTIVI matematicamente scaduti non sono stati corrisposti all’intermediario come, ad esempio, avviene nelle APERTURE DI CREDITO in conto corrente.

Da un punto di vista giuridico, quando i frutti civili sono gli INTERESSI dei CAPITALI, nel nostro ordinamento sono previste due norme imperative PRIMARIE GENERALI che regolano l’ANATOCISMO sugli INTERESSI CORRISPETTIVI, l’art. 821, comma 3, c.c. che stabilisce il divieto di applicazione del REGIME COMPOSTO che presuppone la COMPOSIZIONE degli interessi sugli interessi e, quindi, impone implicitamente in via generale il divieto di ANATOCISMO prevedendo che “I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto” e l’art. 1283 c.c. che dispone in via particolare delle specifiche deroghe al divieto di ANATOCISMO stabilendo che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Quando i frutti civili sono gli INTERESSI dei CAPITALI, l’art. 821, comma 3, c.c., vietando l’utilizzo del REGIME COMPOSTO come da interpretazione letterale ex art. 12 delle Preleggi del Codice Civile, vieta implicitamente in via generale l’ANATOCISMO sugli INTERESSI CORRISPETTIVI, sia quello di tipo “GENETICO” che quello di tipo “SCADUTO”, perché la norma sancisce che l’obbligazione che assume ad oggetto gli interessi su somme di denaro matura giorno per giorno (REGIME SEMPLICE) e non giorno su giorno (REGIME COMPOSTO).

A conferma di questa interpretazione letterale, quando i frutti civili sono gli INTERESSI dei CAPITALI, sin dalla sentenza della Cassazione Civile del 27/01/1964 n. 191 si è stabilito che “In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell’art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poiché l’art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l’importo degli interessi per un periodo inferiore all’anno bisogna dividere l’importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare mentre le sentenze della Cassazione Civile del25/10/1972 n. 3224 e della Cassazione Civile, Sezioni Unite del23/11/1974 n. 3797 hanno precisato identicamente che “trova applicazione il principio generale in base al quale, ove occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l’importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l’ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare (art 821 terzo comma cod civ). Tale orientamento è stato ribadito recentemente dalla sentenza della Cassazione Civile Sez. Tributaria del 07/10/2011 n. 20600 dove si legge che “Il saggio di interesse costituisce, infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell’ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo – corrispondente od inferiore all’anno – da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l’importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l’importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)”. È importante osservare che la giurisprudenza consolidata della Cassazione si riferisce all’IMPORTO degli interessi annuali e non al TASSO D’INTERESSE, il che rende inequivocabile che l’art. 821, comma 3, c.c. impone la maturazione degli INTERESSI CORRISPETTIVI con il REGIME SEMPLICE e prescrive la modalità di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” perché considera esattamente tutti i giorni dell’anno. Conseguentemente, non solo il semplice utilizzo del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO per determinare la rata costante posticipata viola l’art. 821, comma 3, c.c., non solo il semplice impiego della ponderazione dei periodi rateali diversa da quella dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” viola l’art. 821, comma 3, c.c., ma anche l’utilizzazione di qualsiasi MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO, come ad esempio quello del tasso NON equivalente periodale, comporta una violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. perché genera un incremento dell’importo degli INTERESSI CORRISPETTIVI da restituire da parte del finanziato.

Inoltre, a conferma dell’interpretazione letterale sopra evidenziata, si ricorda che nella “Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942” si legge che “Nel definire i frutti civili (art. 820, ultimo comma), sostituendo la formula del codice anteriore (art. 444, terzo comma), che definiva tali i frutti che si ottengono “per occasione della cosa”, ho posto in luce il rapporto giuridico di cui la cosa è oggetto, come quello attraverso il quale la cosa diviene fonte di reddito economico. Nell’acquisto dei frutti naturali si distingue l’ipotesi che essi spettino al proprietario della cosa che li produce o ad altri: il momento della separazione è decisivo per l’acquisto da parte dell’avente diritto che sia diverso dal proprietario (art. 821, primo comma). Naturalmente questa distinzione non ha riscontro per i frutti civili, dove la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l’obbligo: perciò l’art. 821, ultimo comma, riproducendo l’art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”. Conseguentemente, dalla Relazione Ministeriale si desume che la novità introdotta nell’art. 821, 3° comma, c.c. stabilisce che è lasciata ai contraenti la decisione del MOMENTO TEMPORALE in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati, MOMENTO TEMPORALE che deve essere indicato nel “rapporto giuridico che costituisce l’obbligo” (NB: MOMENTO TEMPORALE = ESIGIBILITÀ richiamata dai Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis). Non solo, la Relazione Ministeriale evidenzia che l’art. 821, 3° comma, c.c., come “l’art. 481 del codice del 1865”, continua ad imporre la medesima MODALITÀ DI ACQUISTO dei frutti civili, cioè quella del “giorno per giorno” che, per gli INTERESSI dei CAPITALI, letteralmente significa utilizzo del REGIME SEMPLICE: pertanto la volontà delle parti non può derogare la MODALITÀ DI ACQUISTO del REGIME SEMPLICE degli interessi applicando il REGIME COMPOSTO (NB: MODALITÀ DI ACQUISTO = MATURAZIONE richiamata dai Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis).

In definitiva, la normativa SPECIALE e quella SECONDARIA ITALIANA non ha mai derogato al divieto di utilizzo del REGIME COMPOSTO ex art. 821, comma 3, c.c. e, quindi, non ha mai derogato all’implicito divieto di ANATOCISMO di tipo GENETICO: in altre parole, non è mai stata prevista una norma espressa che abbia autorizzato l’impiego del REGIME COMPOSTO per le forme tecniche che matematicamente prevedono una composizione degli INTERESSI CORRISPETTIVI sugli INTERESSI CORRISPETTIVI senza che vi sia la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto.

Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE SEZIONE TRIBUTARIA, ORDINANZA DEL 02-10-2023 N. 27823, in merito alla legittimità dell’ammortamento FRANCESE in campo tributario richiamato dai Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis si evidenzia che alla luce di quanto appena esposto, di nessun pregio giuridico perché in contrasto con i principi di diritto sanciti dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE 1, SENTENZA DEL 27-01-1964 N. 191, dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE 1, SENTENZA DEL 25-10-1972 N. 3224, dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 23-11-1974 N. 3797, dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA, SENTENZA DEL 07-10-2011 N. 20600 e dalla CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-09-2015 CAUSA C-89-14, è l’argomentazione dell’ordinanza della Cassazione Civile Sezione Tributaria del 02/10/2023 n. 27283 che stabilisce che “Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell’art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con PROGRESSIONE GIORNALIERA e non prescrive affatto che tale progressione sia ARITMETICA (INTERESSE SEMPLICE) anziché GEOMETRICA (INTERESSE COMPOSTO). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell’INTERESSE COMPOSTO e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell’INTERESSE SEMPLICE” (Il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO dell’ordinanza della Cassazione Civile Sezione Tributaria del 02/10/2023 n. 27283, già Giudice relatore in CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 21-05-2020 n. 544, ha riproposto la tesi interpretativa dell’art. 821, comma 3, c.c. del foro piemontese alimentata dal Giudice ASTUNI ENRICO (TRIBUNALE DI TORINO, SENTENZA DEL 30-05-2019 N. 2676TRIBUNALE DI TORINO, SENTENZA DEL 21-09-2020 N. 3225) contraria ai criteri ermeneutici di interpretazione delle norme sanciti dall’art. 12 delle PRELEGGI. In altre parole, il Consigliere Relatore Dott. MACAGNO GIAN PAOLO dell’ordinanza della Cassazione Civile Sezione Tributaria del 02/10/2023 n. 27283 ha fatto COPIA/INCOLLA delle motivazioni presenti in CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 21-05-2020 n. 544 dove lui era Consigliere Relatore).

Nel rinviare all’articolo TRIBUNALE DI SALERNO, DECRETO DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CASSAZIONE DEL 19-07-2023 N. 9585, in merito alla regola iuris determinata dai Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis, si evidenzia che nell’atto di mutuo a TASSO FISSO del 20 dicembre 2007 di BNL vi è la mancata esplicitazione espressa o che si applica il “SISTEMA ALLA FRANCESE” o che si applica il “REGIME COMPOSTO DEGLI INTERESSI”. Pertanto, la mancata esplicitazione espressa del “criterio di calcolo” previsto dalla sentenza della Cassazione del 27/11/2014 n. 25205 deve essere riferito anche al TIPO di REGIME DEGLI INTERESSI applicato collegato al TASSO ANNUO CORRISPETTIVO, menzione necessaria ai fini dell’osservanza della forma scritta prevista sia della norma generale dell’art. 1284comma 3, c.c. sia della norma speciale dell’art. 117comma 1 e 4, del TUB.

In altre parole, dato che in tutti i testi della dottrina matematica il “SISTEMA ALLA FRANCESE” presuppone l’applicazione della sola formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, il nomen iuris della norma del regolamento contrattuale del “SISTEMA ALLA FRANCESE” avrebbe provato esplicitamente l’inequivocabile volontà dolosa dei bancari latu sensu di BNL di violare la norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. che obbliga il REGIME SEMPLICE.

In merito alla regola iuris determinata dai Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis specificatamente per l’art. 117 del TUB si rinvia all’articolo TRIBUNALE DI SALERNO, DECRETO DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CASSAZIONE DEL 19-07-2023 N. 9585 dove sono specificate da un punto di vista matematico, empirico e giuridico tutte le INDETERMINATEZZE in GENERALE, nel REGIME COMPOSTO e nel REGIME SEMPLICE presenti nell’atto di mutuo a TASSO FISSO del 20 dicembre 2007 di BNL.

Nel rinviare sia all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE sia all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE, in questa sede si rileva che il confronto fra l’ammortamento alla FRANCESE e l’ammortamento all’ITALIANA fatto dai Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis specificatamente per l’art. 117 del TUB NON ha alcun senso logico da un punto di vista matematico perché l’opposto dell’ammortamento alla FRANCESE a rata costante posticipata (REGIME COMPOSTO) è l’ammortamento LINEARE a rata costante posticipata (REGIME SEMPLICE). Conseguentemente, il confronto fra l’ammortamento alla FRANCESE e l’ammortamento all’ITALIANA fatto dai Sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis specificatamente per l’art. 117 del TUB genera incongruenti interpretazioni giuridiche.

ATTO DI MUTUO A TASSO FISSO DEL 20 DICEMBRE 2007 DI BNL.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”