In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI. In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
In questoVOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI. In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
STRALCIO DELLA PERIZIA SUI FINANZIAMENTI RATEALI
STRALCIO DELLA DENUNCIA-QUERELA SUI FINANZIAMENTI RATEALI
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
TRIBUNALE DI MASSA, SENTENZA DEL 09-10-2023 N. 588(il Dott. Provenzano in questa sentenza ha preso una posizione netta a favore della formula di determinazione della rata costante posticipata del PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 nel paragrafo “L’ESITO DEL GIUDIZIO – LA CONDIZIONE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO CONFORME A LEGGE” a partire dalla pagina 95 delle motivazioni)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 29-01-2013 N. 2072 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA PERCENTUALE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 27-11-2014 N. 25205 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE SIA DELLA PERCENTUALE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO SIA DEL SUO CRITERIO DI CALCOLO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 30-03-2018 N. 8028 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA NON PUNTUALE SPECIFICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE; OVE IL TASSO CONVENUTO SIA VARIABILE, NON SONO SUFFICIENTI GENERICI RIFERIMENTI AI PARAMETRI DI MERCATO)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 25-06-2019 N. 16907 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DEL CRITERIO DI CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, CRITERIO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 04-01-2022 N. 96 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA NON PUNTUALE SPECIFICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE; OVE IL TASSO CONVENUTO SIA VARIABILE, NON SONO SUFFICIENTI GENERICI RIFERIMENTI AI PARAMETRI DI MERCATO)
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 27-12-2023 N. 36026 (INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE PER LA MANCATA PREVISIONE DEL CRITERIO DI CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO, CRITERIO CHE DEVE ESSERE FACILMENTE INDIVIDUABILE; IL TASSO DI INTERESSE NON DEVE AVERE ALCUN MARGINE DI INCERTEZZA O DI DISCREZIONALITÀ IN CAPO ALL’ISTITUTO MUTUANTE)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
Mutuo Condizionato: Validità del mutuo ipotecario con somma erogata contestualmente messa in un deposito vincolato – Criteri di valutazione ai fini usura del deposito infruttifero
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 25-07-2024 N. 20801 (MUTUI A TASSO VARIABILE: OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TASSO EURIBOR ADOTTATO – BASE 360 O BASE 365 – PER LA PRECISAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE IN RAGIONE DI UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO)
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 19-03-2025 N. 7382 (MUTUO A TASSO VARIABILE con prove empiriche di dimostrazione dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE e dell’USURA utilizzando i dati dell’atto di mutuo e delle quietanze)
Dato che nell’ordinanza della Cassazione Civile del 19/03/2025 n. 7382 si legge “… (…) … si osserva che la Corte territoriale – come detto – ha rilevato che il petitum risultava del tutto omesso con conseguente vizio dell’editio actionis essendosi l’appellante limitato a richiedere CTU contabile nonché l’accoglimento dei motivi di impugnazione senza che dette richieste fossero corredate da ALCUN CONCRETO RIFERIMENTO ai rapporti contrattuali oggetto di causa, bensì solo da DISSERTAZIONI ASTRATTE – dedotte attraverso una PERIZIA DI PARTE DEL TUTTO TEORICA – su CAPITALIZZAZIONE e USURARIETÀ degli interessi, e senza che, quindi, potesse comprendersi in quale modo l’eventuale loro accoglimento avrebbe potuto effettivamente riflettersi sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio. Rispetto a detta argomentazione il ricorrente non indica in questa sede – com’era necessario ex art. 366 comma 1 n. 4 e 6 c.p.c. – né i passaggi della sentenza impugnata che intende censurare, né le ragioni per cui essi dovrebbero essere cassati, sicché va ribadito che l’odierna istante contrappone un motivo di censura che è privo di specificità e autosufficienza … (…) …”, per poter evidenziare sia lamanipolazione della verità matematicasia le conseguentiincongruenti interpretazioni giuridicheespresse nellemotivazionidell’ordinanza che obiter dictum fa rinvio ai principi di diritto espressi dalla CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 29-05-2024 N. 15130, si utilizza sia il regolamento contrattuale dell’atto di mutuo ipotecario del 10/05/2005 sia le prime 4 quietanze delle rate pagate dal cliente il 10/06/2005, il 10/07/2005, il 10/08/2005 e il 10/09/2005 di questo mutuo a TASSO VARIABILE.
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 19-03-2025 N. 7382
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, SENTENZA DEL 02-11-2020 N. 2861
ATTO COMPLETO DEL MUTUO IPOTECARIO DEL 10 MAGGIO 2005
ALLEGATO PIANO DI AMMORTAMENTO DELL’ATTO DI MUTUO IPOTECARIO DEL 10 MAGGIO 2005
QUIETANZE DELLE PRIME 4 RATE PAGATE DAL CLIENTE DEL MUTUO A TASSO VARIABILE DEL 10 MAGGIO 2005
ANALISI TECNICA DEL MUTUO IPOTECARIO DEL 10 MAGGIO 2005
Nell’ATTO DI ACCETTAZIONE DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA IPOTECARIA del 10/05/2005 si legge che CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPA“hadeliberato in data 21 aprile 2005 di accordare il mutuo richiesto per l’importo di euro 250.000,00 alle condizioni precisate nella proposta contrattuale già consegnata dalla Banca stessa alla Parte Finanziata e costituita – oltre che dalla copia integrale del presente atto – da -) Lettera di proposta contrattuale ed informativa pre-contrattuale relativa al mutuo concesso; -) Capitolato di patti e delle condizioni generali; -) Piano di Ammortamento; -) Documento di Sintesi. Documenti che si allegano rispettivamente sotto le lettere “A“, “B“, “C” e “D” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 2 – Preso atto che la somma mutuata è già stata dalla Banca erogata e risulta accreditata su apposito conto infruttifero a nome della Parte Finanziata, questa riconosce a detto accredito effetto liberatorio per la Banca, e rilascia pertanto alla medesima ampia e liberatoria quietanza.”
Nell’ATTO DI ACCETTAZIONE DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA IPOTECARIA del 10/05/2005CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPA stabilisce “Articolo 4 (Termini e modalità di rimborso) La Parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in mesi 180 mediante il pagamento di 180 rate mensili posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, al tasso indicato nel successivo articolo 5, come da piano di ammortamento allegato al presente atto sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale. Articolo 5 (Interessi) 1- Il tasso di interesse per la prima rata di ammortamento è stabilito nella misura del 3,756% nominale annuo e conseguentemente detta rata viene determinata in ragione di euro 1.818,80. 2- Per le rate successive alla prima, il tasso di interesse è stabilito nell’EURIBOR 3 MESI, rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese che precede la data di decorrenza di ogni rata, maggiorato di uno spread di 1,600 punti percentuale. Alla data odierna il valore del nominato parametro di indicizzazione è pari a 2.156%…. (…)… 5- Gli INTERESSI DI MORA, dovuti dalla Parte Finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto, saranno calcolati ad un tasso pari al 2,000 punti percentuali in più del tasso applicato al mutuo nel momento in cui dovesse verificarsi la mora … (…) … dal giorno della scadenza della rata e fino al momentodel pagamento a carico della Parte finanziata ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Articolo 6 (Indicatore Sinteticodi Costo) … (…) … l’Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) per il presente finanziamento è, alla data odierna pari al 3,925% annuo.”
Conseguentemente, nell’ATTO DI ACCETTAZIONE DI FINANZIAMENTO CON GARANZIA IPOTECARIA del 10/05/2005 di CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPANESSUNA NORMA CONTRATTUALE è presentesul REGIME DEGLI INTERESSI adottato, sulla METODOLOGIA DI CALCOLO sia degli INTERESSICORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (ANNO CIVILE CORRETTO 365/365 e 366/366 oANNO CIVILE NON CORRETTO 365/365 e 366/365 o ANNO MISTO 365/360 e 366/360 o ANNO COMMERCIALE 360/360), sull’indicazione della percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSICORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA, sull’indicazione METODOLOGIA DI CALCOLOdella percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSICORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (si rinvia all’articolo del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUIin vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016).
Nell’ALLEGATO “A““Lettera di proposta contrattuale ed informativa pre-contrattuale relativa al mutuo concesso” si legge “.. (…) … Vi comunichiamo che le SPESE DI ISTRUTTORIA ammontano ad euro 1.250,00, il TASSO DI INGRESSO del mutuo oggetto è determinato in ragione del 3,756% nominale annuo e che, conseguentemente l’INDICATORE SINTETICO DI COSTO per il finanziamento in parola è pari al 3,925% annuo … (…) …”. Conseguentemente, nell’ALLEGATO “A“NESSUNA NORMA CONTRATTUALE è presentesul REGIME DEGLI INTERESSI adottato, sulla METODOLOGIA DI CALCOLO sia degli INTERESSICORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (ANNO CIVILE CORRETTO 365/365 e 366/366 oANNO CIVILE NON CORRETTO 365/365 e 366/365 o ANNO MISTO 365/360 e 366/360 o ANNO COMMERCIALE 360/360), sull’indicazione della percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSICORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA, sull’indicazione METODOLOGIA DI CALCOLOdella percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSICORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (si rinvia all’articolo del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUIin vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016).
Nell’ALLEGATO“B““Capitolato di patti e delle condizioni generali” NESSUNA NORMA CONTRATTUALE è presentesul REGIME DEGLI INTERESSI adottato, sulla METODOLOGIA DI CALCOLO sia degli INTERESSICORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (ANNO CIVILE CORRETTO 365/365 e 366/366 oANNO CIVILE NON CORRETTO 365/365 e 366/365 o ANNO MISTO 365/360 e 366/360 o ANNO COMMERCIALE 360/360), sull’indicazione della percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSICORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA, sull’indicazione METODOLOGIA DI CALCOLOdella percentuale del TASSO PERIODALE sia degli INTERESSICORRISPETTIVI sia INTERESSI DI MORA (si rinvia all’articolo del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUIin vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016).
Nell’ALLEGATO“D““Documento di Sintesi” si legge, quanto alle SPESE E COMMISSIONI, “… (…) … Importo iscrizione ipotecaria (sull’importo erogato) euro 200,00 … (…) …Incasso rataeuro 3,00 … (…) …”, quanto al TASSO, “… (…) …In caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse è stabilito da un parametro di riferimento (di norma EURIBOR) maggiorato da un determinato spread. Al variare del citato parametro, varierà in egual misura – sia in aumento che in diminuzione – il tasso di interesse applicato al mutuo, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento sul CAPITALE RESIDUO.” Questa NORMA CONTRATTUALE impone laMETODOLOGIA DI CALCOLO del PIANO DI AMMORTAMENTO “NUOVO AD OGNI RATA” sia nella COMPONENTE CAPITALE (QUOTA CAPITALE e DEBITO RESIDUO) sia nella COMPONENTE INTERESSI CORRISPETTIVI (QUOTA INTERESSE) anche se NON specifica sia ilREGIME DEGLI INTERESSI adottato sia la METODOLOGIA DI CALCOLO degli INTERESSICORRISPETTIVI (ANNO CIVILE CORRETTO 365/365 e 366/366 oANNO CIVILE NON CORRETTO 365/365 e 366/365 o ANNO MISTO 365/360 e 366/360 o ANNO COMMERCIALE 360/360) sia l’indicazione della percentuale del TASSO PERIODALE degli INTERESSICORRISPETTIVI sia laMETODOLOGIA DI CALCOLOdella percentuale del TASSO PERIODALE degli INTERESSICORRISPETTIVI (si rinvia all’articolo del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUIin vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016).
Pertanto, la volontà dolosa dei bancari latu sensu di CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPA di violare la norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. applicando il REGIME COMPOSTO nel periodo di AMMORTAMENTO lo si desume implicitamente dal combinato disposto delle norme del regolamento contrattuale che stabiliscono sia la somma erogata di euro250.000,00sia il numero di rate mensili di180da pagarsi dal 10 giugno 2005 al 10 giugno 2020 sia dal tasso annuo (TAN) del solo AMMORTAMENTO della prima rata del3,756%sia del valore della primarata costante posticipata di euro1.818,80(dato presente espressamente sia in contratto sia nell’allegato PDA). Infatti, se si usa la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” (NB: nomen iuris NON previsto espressamente per il calcolo degli INTERESSI CORRISPETTIVI) che applica la ponderazione dei periodi rateali dell’ ANNO “COMMERCIALE 360/360” (NB: la modalità di conteggio NON è previstaespressamente per il calcolo degli INTERESSI CORRISPETTIVI) e il tasso mensile NON equivalente dello 0,313% determinato con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE
(NB: né l’aliquota del tasso periodale né la modalità di calcolo della stessa sono previste espressamente nelle norme pattizie per il calcolo degli INTERESSI CORRISPETTIVI) discendente dal tasso annuo nominale del 3,756% si ottiene sia del valore della primarata costante posticipata di euro1.818,80sia gli importi delle QUOTE CAPITALI e delle QUOTE INTERESSE dell’ALLEGATO“C“ “Piano di Ammortamento“: si tratta o dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0 o della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione finale in t_m dato che il risultato numerico è identico[1] nel REGIME ESPONENZIALE qualunque equazione sia impiegata.
Primarata costante posticipata di euro1.818,80calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione iniziale in t_0
Primarata costante posticipata di euro1.818,80calcolata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con impostazione finale in t_m
Non solo, la volontà dolosa dei bancari latu sensu di CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPA di violare la norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. applicando il REGIME COMPOSTO nel periodo di AMMORTAMENTO lo si desume implicitamente“dal ricalcolo del piano di ammortamento sul CAPITALE RESIDUO“ nella fase di esecuzione del contratto attraverso
CONSIDERAZIONI MATEMATICHE-GIURIDICHE RELATIVE AL MUTUO IPOTECARIO DEL 10 MAGGIO 2005
In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI. In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
In questoVOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI. In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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